Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13177 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33371/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso

lo studio dell’avvocato URSINO Anna Maria, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.B.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRATI

FISCALI 284, presso lo studio dell’avvocato SCARAMAZZA BARBARA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MATURO Giuseppe, giusta mandato

in calce al controricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/07/2006 r.g.n. 596/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/04/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.B.M., dipendente di Poste Italiane spa, conveniva il datore di lavoro dinanzi al Tribunale di Teramo onde sentir dichiarare il proprio diritto alla qualifica di quadro di secondo livello. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello Poste Italiane e la Corte di Appello de L’Aquila confermava la sentenza di primo grado motivando nel senso che l’attore, addetto all’ispettorato, svolgeva le proprie funzioni occupando un posto per il quale è prevista la qualifica rivendicata, a nulla rilevando che si trattasse di ufficio di modeste dimensioni e che, in ragione del progresso delle tecniche operative, il D.B. compisse operazioni in passato delegate a personale di qualifica inferiore.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Poste Italiane, deducendo due motivi. Resiste con controricorso il D.B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Coi due motivi del ricorso, che vengono esposti congiuntamente, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 43,44 e 50 del CCNL 26.11.1994 ed all’accordo integrativo 23.5.1995; nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La Corte di Appello non ha seguito il procedimento logico-giuridico per la determinazione dell’inquadramento spettante all’attore, vale a dire l’accertamento delle mansioni svolte, l’individuazione delle categorie o qualifiche, il raffronto tra il risultato della prima indagine e quello della seconda. L'”iter” argomentativo della sentenza di merito risulta approssimativo , superficiale ed omissivo, caratterizzato da una distorta valutazione delle risultanze probatorie. Viene precisato che i collaboratori aventi funzione ispettiva possono essere quadri o di area operativa, a seconda delle mansioni svolte. Nella specie il D. B. aveva curato prevalentemente attività di segreteria, non aveva svolto accertamenti presso le concessionarie, non aveva mai avuto le “credenziali” necessarie ed il suo lavoro consisteva sostanzialmente nel verificare la corretta affrancazione della corrispondenza o che le spedizioni effettuate in conto di credito fossero regolari. Egli curava le consegne cautelari ed i reclami, particolarmente per la posta celere. L’applicazione all’ispettorato del (OMISSIS) D.M. non dimostrava che le mansioni del D.B. fossero di quadro.

4. Il ricorso è infondato. Come si ricava dal “riassunto” di cui sopra, tutto il ricorso per Cassazione prospetta una valutazione del “fatto” e delle risultanze probatorie diversa e contraria a quella fatta propria dal giudice di merito. Unico vizio in astratto denunciabile in Cassazione è l’omissione dell'”iter” logico comunemente seguito per l’attribuzione di una superiore qualifica, secondo la triplice scansione sopra ricordata. Ma nella specie il giudice non ha ritenuto di procedere in siffatto modo, avendo pregiudizialmente rilevato che il posto occupato dal D.B. per un notevole lasso di tempo è previsto in organico come un posto di Quadro e tale era qualificato il lavoratore che precedette il D. B. nella stessa mansione. Il ricorso si risolve quindi in una censura in fatto alla sentenza impugnata, il cui “iter” argomentativo non appare prestare il fianco a censura, una volta accertato che le mansioni corrispondono ad un posto di lavoro il quale è stato assegnato ad un quadro.

5. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna Poste Italiane spa a rifondere a D. B.M. le spese del grado, che liquida in Euro 13,00 oltre Euro 1.500,00 per onorari oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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