Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13177 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento 6096 – 2015 R.G. per il regolamento di competenza

richiesto d’ufficio dal tribunale di Roma con ordinanza depositata in

data 5.3.2015;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha chiesto

dichiararsi la competenza del giudice di pace di Roma.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto in data ottobre 2015 P.P. citava a comparire innanzi al giudice di pace di Roma “Equitalia Sud” s.p.a..

Chiedeva che fosse pronunciato l’annullamento del preavviso di fermo dì autovettura e delle correlate tre cartelle recanti intimazione di pagamento del complessivo importo di Euro 2.592,48 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada.

Deduceva a sostegno della esperita opposizione che le cartelle di pagamento giammai gli erano state notificate, che i verbali di accertamento delle asserite infrazioni mai gli erano stati comunicati, che le avverse pretese erano prescritte.

Con ordinanza in data 17.2.2014 il giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per materia.

L’attore riassumeva il giudizio dinanzi al tribunale di Roma.

Con ordinanza depositala il 5.3.2015 il tribunale di Roma dichiarava a sua volta la propria incompetenza per materia e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.

Esponeva che doveva, viceversa, opinarsi per la competenza ratione materiae del giudice di pace alla stregua dei criteri di competenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis segnatamente alla stregua della previsione dell’art. 22 bis cit., comma 3, lett. a) secondo cui il tribunale è competente se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15.493,00″.

Esponeva ulteriormente che l’opposizione alla cartella esattoriale si configurava in guisa di opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, sicchè pur alla stregua dei criteri di competenza di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 doveva opinarsi per la competenza del giudice di pace, similmente alla competenza prevista per l’opposizione al verbale di accertamento della violazione ed indipendentemente dalla proposizione dell’opposizione successivamente alla notifica del preavviso di fermo.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Si rappresenta in primo luogo che la cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 assolve, nell’ambito dell’esecuzione esattoriale, la medesima funzione del precetto.

Ne consegue che l’impugnazione esperita da P.P. avverso le tre cartelle recanti intimazione di pagamento della somma di Euro 2.59248 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni di cui al codice della strada, nella parte in cui si è addotto che le avverse pretese sono prescritte, integra senz’altro gli estremi di una opposizione “preventiva” all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione alla quale operano gli ordinari criteri ai fini dell’individuazione del giudice competente.

Si tenga conto al contempo che la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. a) (“non sono ammesse le opposizioni regalale dall’art. 615 c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni”) evidentemente non opera in virtù del disposto del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 29 (il cui comma 1 cosi recita: “per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere lo riscossione se ricorrono gravi motivi”; ed il cui comma 2 a sua volta, cosi recita “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57, comma 1 come sostituito dall’art. 16 presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”), giacchè nella fattispecie si controverte in ordine ad entrate “non tributarie”.

Più esattamente, operano. siccome applicabili nel caso de quo ratione temporis, le previsioni del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, commi 1 e 2 a tenor delle quali l’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui al D.Lgs. 20 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis è regolata dal rito del lavoro e si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione (d’altronde l’art. 204-bis cit. così a sua volta recita: “alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’art. 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dal D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 150, art. 7”).

Va dichiarata pertanto la competenza del giudice di pace di Roma.

Il riferito corollario, del resto, rinviene puntuale riscontro

nell’insegnamento di questa Corte di legittimità in virtù del quale la cognizione in materia di opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale presupposti, e ciò anche qualora venga fatto valere un precedente giudicato di annullamento di tali ultimi atti, poichè, in tal modo, si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2015, n. 3283; cffr. Cass. (ord.) 16.10.2014, n. 21914; cfr. anche Cass. 18.2.2005, n. 15149, secondo cui in relazione alla cartella esattoriale o all’avviso di mora emessi per ere sanzioni amministrative pecuniarie sono possibili le seguenti azioni 1) l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23 ora abrogato, esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento, onde consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela prevista da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; già avviene, in particolare, allorchè l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella: 2) l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo dell’inizio dell’esecuzione, con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615 c.p.c., comma 1 quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; 3) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., che deve essere attivata (nel termine di cinque (recte ora di venti giorni) dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora).

Si rappresenta in secondo luogo che, in relazione all’impugnazione esperita da P.P. avverso le tre cartelle di pagamento, nella parte in cui si è addotto che i verbali di accertamento delle asserite infrazioni mai gli sono stati comunicati, parimenti va dichiarala la competenza del giudice di pace di Roma.

Rileva in tal senso quanto precisato al punto n. 1 dell’insegnamento n. 15149/2005 di questa Corte di legittimità dapprima citato (cfr.

altresì Cass. 10.10.2005. n. 1966), secondo cui l’opposizione nelle forme previste dalla L. n. 689 del 1981 (recte ora dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 avverso la cartella esattoriale, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative è consentita solo ve l’emissione della cartella non sia stata preceduta dall’emissione del provvedimento sanzionatorio (ordinanza – ingiunzione) o in caso di vizi della notificazione di esso o del verbale di accertamento della violazione (nel caso di violazioni del codice della strada, in cui può mancare l’emissione dell’ordinanza ingiunzione), al fine di recuperare il momento di garanzia del quale l’interessato non potuto fruire in precedenza).

Si rappresenta in terzo luogo che non esplica un’immediata valenza la circostanza che P.P. ha impugnato le tre cartelle di pagamento, adducendo altresì che le cartelle giammai gli sono siate notificate.

In parte qua agitur l’espansi impugnazione ha valenza di opposizione “successiva” agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2, da proporre dopo l’inizio dell’esecuzione ex D.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. Cass. 11.7.2000, n. 9185, secondo cui, quando il debitore nell’opporsi all’esecuzione deduca la nullità della notificazione del titolo esecutivo o del precetto, tale opposizione, configurando l’ipotesi di cui l’art. 617 c.p.c., comma 2, è tempestivamente proposta entro i cinque (recte: ora di venti) giorni dall’inizio dell’esecuzione, termine la cui decorrenza contro il debitore opponente è esclusa quando l’esecuzione non sia stata ancora iniziata: cfr. altresì Cass. 20.7.2001, n. 9912, secondo cui l’opposizione alla cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, fondata sul difetto di elementi idonei ad identificare il titolo di pagamento e per mancato rispetto delle modalità della notifica, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26 costituisce impugnazione per vizi formali, e perciò configura opposizione agli atti esecutivi, da proporre perentoriamente nel termine di cinque fruste: ora di venti giorni dalla notifica della cartella, a pena di inammissibilità, da controllare pregiudizialmente d’ufficio, anche in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3; cfr. inoltre Cass. 7.5.2015, n. 9246, secondo cui in materia di riscossione coattiva di crediti tributari. l’ammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, comma 1, lett. b), dipende dall’atto impugnato e non dal vizio dedotto, sicchè, mature il contribuente non può impugnare dinanzi al giudice ordinario la cartella di pagamento o l’avviso di mora, la cui cognizione e ritenuta al giudice tributario, può proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento, oltre che per vizi suoi propri, anche per far valere la nullità derivata, conseguente all’omessa notificazione degli atti presupposti e, cioè, della cartella di pagamento o dell’intimazione ad adempiere).

Si rappresenta da ultimo che non induce a disconoscere la competenza del giudice di pace di Roma la circostanza che l’impugnazione esperita da P.P. afferisce in pari tempo al preavviso di fermo di autovettura.

Invero le sezioni unite di questa Corte hanno di recente chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass. sez. un. (ord) 22.7.2015, n. 15354).

Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.

PQM

La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Roma, dinanzi al quale rimette le parti con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. Sesta civ. – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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