Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13177 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13177

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7643/2018 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Buccari

n. 3, presso lo studio dell’avvocato Madama Fabio, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati Greco Dario, e

Lombardo Serena;

– ricorrente –

contro

Unicredit S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Parioli, n. 74 Sc. B,

presso lo studio dell’avvocato Piselli Francesco, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

F.G., F.L., F.P., Tecnoagricola

S.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 395/2017 della CORTE d’APPELLO di PALERMO,

depositata il 01/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2021 dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo l’estinzione del

processo per rinunzia, osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.C. ha impugnato, con atto affidato a sette motivi, la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 395 del 01/03/2017, resa in controversia tra la Tecnoagricola S.r.l., F.G., L. e P., nonchè lo stesso ricorrente, da una parte, e la Unicredit S.p.a. dall’altra Resiste con controricorso Unicredit S.p.a..

F.G., L. e P. sono rimasti intimati, come pure la Tecnoagricola S.r.l..

Nell’imminenza dell’udienza di discussione del 14/01/2021, sono pervenuti in cancelleria la rinuncia agli atti del giudizio da parte di F.C. e l’accettazione della rinuncia da parte della Unicredit S.p.a.. La rinuncia e l’accettazione sono state contestualmente depositate nella cancelleria di questa Corte il 18/12/2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Dalla rinunzia e dall’adesione ad essa, provenienti rispettivamente dal ricorrente F.C. da un lato e dalla Unicredit S.p.a. dall’altro, quali (sole) parti costituite in causa in questa fase di legittimità, risulta che il ricorrente ha rinunciato al ricorso e che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente, con spese del grado di legittimità integralmente compensate. La rinuncia e l’adesione risultano altresì sottoscritte e assentite dai rispettivi difensori.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

Nulla per le spese di questo giudizio.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676-01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio;

nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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