Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13176 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 04/05/2017, dep.25/05/2017),  n. 13176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1096-2016 proposto da:

A.B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SALIVETTO, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato BENITO EMANUELE, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.GIORGIO,.GIORGI GILBERTO,.DI MARCO GIORGI MARIA LUISA ;.

-.i.-.

N.d.

GI.GI., D.M.G.M.L., G.GIORGIO

,.e.d.i.R.V.L.C.6.p.l.s.d.S.C.c.l.r.e.d.u.a.S.F.g.p.s.i.c.a.c.e.r.i.

-.r.i.-.

c.

AN.BU.LU., GA.LE., A.B.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3311/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 29/5/2015, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da G.G., G.G. e D.M.G.M.L., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato, per quanto ancora rileva in questa sede, l’inopponibilità, nei confronti degli appellanti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di donazione della nuda proprietà immobiliare posta in essere da A.B.L. in favore del figlio A.B.N.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale (risolta ogni altra questione in relazione all’impugnazione per simulazione e in via revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale da parte di A.B.L. unitamente alla ex coniuge Ga.Le.), ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria sollevata da A.B.L., ritenendo, sotto altro profilo, adeguatamente integrata la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda d’impugnazione della donazione, così come proposta dagli attori in qualità di eredi di G.L.G.;

che, avverso la sentenza d’appello, A.B.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che G.G., G.G. e D.M.G.M.L. resistono con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di un unico motivo di doglianza;

che Ga.Le. e A.B.N. resistono con controricorso;

considerato che, con il primo motivo del ricorso principale, A.B.L. censura la sentenza impugnata per violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria proposta dalle controparti, erroneamente disponendone la decorrenza dalla trascrizione dell’atto impugnato e non già dal relativo compimento;

che il motivo è manifestamente infondato;

che, al riguardo, vale richiamare l’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità (che il collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità) ai sensi del quale, in tema di azione revocatoria, la norma dell’art. 2903 c.c. va coordinata con quella prevista dall’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;

che da tale premessa segue che, nel caso in cui sia esercitata un’azione ex art. 2901 c.c. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere, non già dalla data di stipulazione, ma da quella di trascrizione dell’atto, necessaria affinchè il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11815 del 27/05/2014, Rv. 631613 01);

che, al caso di specie risulta altresì applicabile il principio dettato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (come nella vicenda in esame), sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica (Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015, Rv. 637603 – 01);

che, con il secondo motivo, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la corte territoriale omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva delle controparti, siccome privi della qualità di eredi del proprio dante causa, nonchè per aver erroneamente ritenuto sussistente il requisito del consilium fraudis ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria;

che il motivo è infondato:

che, al riguardo, correttamente la corte territoriale ha affrontato e risolto la questione relativa alla legittimazione degli eredi decaduti dal beneficio d’inventario ad agire in sede revocatoria a tutela delle proprie prerogative creditorie, evidenziando la totale irrilevanza, a tal fine, dell’intervenuta decadenza degli eredi dal ridetto beneficio;

che, con riguardo al preteso erroneo riconoscimento della sussistente del requisito del consilium fraudis ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, vale evidenziare come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che, dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale, G.G., G.G. e D.M.G.M.L. censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale condannato i ricorrenti incidentali al rimborso delle spese di lite in favore di Ga.Le. (per i profili – non affrontati in questa sede – in cui la stessa ebbe a risultare vittoriosa), nonostante quest’ultima avesse concluso, in sede d’appello, per la pronuncia dell’integrale compensazione tra le parti delle spese del medesimo giudizio;

che il motivo è fondato;

che, infatti, la corte territoriale ha erroneamente disatteso le conclusioni rassegnate in sede d’appello dalla Ga. circa la volontà di ottenere la compensazione integrale delle spese di lite (in conformità, peraltro, a quanto dalla stessa ribadito nel controricorso depositato in questa sede);

che, al riguardo, vale richiamare l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la richiesta di compensazione delle spese processuali, proveniente dalla parte risultata vittoriosa, impone al giudice, ex art. 112 c.p.c., di disporre in sua conformità, altrimenti incorrendo nel vizio di ultra o extrapetizione (Sez. 2, Sentenza n. 24560 del 31/10/2013, Rv. 628219 – 01);

che, sulla base di tali premesse, disatteso integralmente il ricorso principale, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale;

che, non sussistendo l’esigenza di ulteriori accertamenti di fatto (ex art. 384 c.p.c.), ritiene il collegio di poter provvedere direttamente alla decisione nel merito circa la regolazione delle spese del giudizio d’appello con riguardo alla lite intercorsa tra gli odierni ricorrenti incidentali e Ga.Le., attraverso la pronuncia dell’integrale compensazione delle stesse;

che al rigetto del ricorso principale segue la condanna di A.B.L. al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei ricorrenti incidentali, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

che le ragioni indicate a fondamento della decisione sul ricorso incidentale giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti incidentali, Ga.Le. e A.B.N..

PQM

 

Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, dichiara integralmente compensate le spese del giudizio d’appello con riguardo alla lite tra G.G., G.G. e D.M.G.M.L. e Ga.Le.;

condanna il ricorrente principale al rimborso, in favore di G.G., G.G. e D.M.G.M.L., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre alle spese for-fettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità tra G.G., G.G. e D.M.G.M.L. e Ga.Le. e A.B.N..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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