Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13176 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13176

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27813/2006 proposto da:

CONSAP FONDO GESTIONE VITTIME DELLA STRADA S.P.A. (OMISSIS) in

persona del procuratore Speciale Avv. F.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA BORGHESE 3, presso lo studio

dell’avvocato CALANDRELLI Valentino, che la rappresenta e difende

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.F., B.D., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CONCA D’ORO 378, presso lo studio dell’avvocato MONACO

CARMELO, rappresentati e difesi dall’avvocato SANTANGELO Francesco

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2292/2005 della CORTE D’APPELLO ci NAPOLI,

Sezione Terza Civile, emessa il 17/6/2005, depositata il 13/07/2005,

R.G.N. 1924/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato VALENTINO CALANDRELLA udito l’Avvocato FRANCESCO

SANTANGELO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel giugno del 1999 la CONSAP convenne in giudizio B. D. dinanzi al tribunale di Napoli, esponendo che quest’ultimo, alla guida della sua autovettura, aveva causato danni a più soggetti, onde il commissario liquidatore della Tirrrena s.p.a., presso la quale l’auto da lui condotta era assicurata, convenne con ciascuno di essi il versamento di un indennizzo complessivamente pari ad oltre L. 67 milioni.

Si accertò poi che il B., pur residente in (OMISSIS), era in possesso di una patente statunitense (non convertita) al momento dei fatti, onde la inoperatività della garanzia assicurativa e la richiesta di restituzione di quanto corrisposto dall’attrice ai danneggiati.

Il giudice di primo grado respinse la domanda, dichiarando prescritto il diritto di rivalsa esercitato dalla CONSAP ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18.

La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dall’attrice in prime cure, lo rigettò.

La sentenza è stata impugnata dalla appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

Resistono con controricorso B.D. e V.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18 e conseguente inapplicabilità del termine prescrizionale breve di cui all’art. 2952 c.p.c., comma 2.

Lamenta la ricorrente che erroneamente la corte di appello avrebbe ritenuto il termine di prescrizione del diritto di rivalsa collegato ad un diritto derivante dal contratto assicurativo anzichè dalla legge, con conseguente, altrettanto erronea applicazione del termine prescrizionale annuale in luogo di quello ordinario di cui all’art. 2946 c.c..

Con il secondo motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamenta ancora la ricorrente la erroneità dell’individuazione del termine di prescrizione per omessa individuazione della fattispecie nel cui alveo collocare il termine di prescrizione legittimamente applicabile.

Le doglianze possono essere congiuntamente esaminate, attesane la intrinseca connessione.

Esse sono, nel loro complesso, prive di pregio, ed appaiono destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto – in conformità con l’insegnamento di questa corte regolatrice – che il diritto di rivalsa dell’assicuratore – che abbia soddisfatto il terzo danneggiato – nei confronti del danneggiante/assicurato nella misura in cui avrebbe avuto la facoltà ex contractu di rifiutare o ridurre la propria prestazione (senza poterla concretamente esercitare per la inopponibilità del contratto della L. n. 990, ex art. 18, comma 2) derivi direttamente dal contratto di assicurazione, per essere conseguentemente sottoposto alla prescrizione annuale di cui all’art. 2952 c.c., prescrizione che trova applicazione non soltanto con riferimento ai diritti espressamente fatti oggetto del contratto di assicurazione, ma anche a quelli disciplinati dalla legge in diretto collegamento con il regolamento negoziale.

La diretta derivazione del diritto di rivalsa dal contratto assicurativo (diversa dal diritto di surroga dell’assicuratore che abbia risarcito il danno della L. n. 990, ex art. 19, comma 1, lett. a)) lo rende soggetto a prescrizione speciale e non ordinaria, come erroenamente auspicato dal ricorrente, atteso che l’assicuratore fa valere, nella specie, un diritto proprio che trova fondamento nel contratto assicurativo e non un diritto altrui in via di surroga (ciò che, solo, renderebbe legittima la evocazione del regime di prescrizione ordinaria, riconducibile alla fattispecie della surrogazione legale ex art. 1203, n. 5).

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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