Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13175 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26724-2015 r.g. proposto da:

FORMENTI SELECO s.p.a., in liquidazione ed amministrazione

straordinaria (cod. fisc. P. Iva n. (OMISSIS)), in persona del

commissario straordinario Avv. F.F., rappresentata e

difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria del

26.9.2016, dall’Avvocato Luca Caravella, con cui elettivamente

domicilia in Roma, Via Tevere n. 48, presso lo studio dell’Avvocato

Colomba De Simone.

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE FRIULADRIA s.p.a., (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore vice

direttore generale Gerard Gregoire, rappresentata e difesa, giusta

procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati

Roberto Casucci e Benedetto Gargani, elettivamente domiciliata in

Roma, alla Via di Villa Grazioli n. 15, presso lo studio

dell’Avvocato Gargani.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 21.9.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 17.12.2012, in parziale accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta da Formenti Seleco s.p.a. in liquidazione e amministrazione straordinaria, dichiarò l’inefficacia delle rimesse solutorie affluite sul conto corrente acceso dalla società in bonis presso Banca Popolare Friuladria s.p.a. nel periodo compreso tra il 1.5.2004 e la chiusura del rapporto ammontanti ad Euro 99.048,45.

La decisione, impugnata da entrambe le parti, è stata riformata in minima parte dalla Corte di Appello di Milano, che ha rigettato l’appello principale proposto dall’A.S. e, in accoglimento di un motivo di appello incidentale proposto dalla banca in via subordinata, ha determinato l’ammontare delle rimesse revocabili, sulla base del criterio del saldo giornaliero anzichè di quello infragiornaliero adottato dal tribunale, nella minor somma di Euro 78.411,18.

La corte del merito ha affermato, per quanto qui ancora rileva, che: a) contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante principale, il primo giudice aveva ritenuto, sulla scorta delle considerazioni svolte dal ctu nominato per determinare l’ammontare delle rimesse revocabili, che vi era la prova documentale che il conto corrente acceso da Formenti Seleco presso Banca Friuladria godesse di un’apertura di credito di Euro 100.000; b) in ordine al presupposto soggettivo dell’azione andava condiviso l’accertamento del tribunale, secondo cui la scientia decoctionis della banca risultava dimostrata, in via presuntiva, solo a partire dal 1.5.2004 e non, come preteso dalla procedura, per l’intero periodo sospetto, e che occorreva considerare che: i) sino al mese di aprile del 2004 il conto corrente era stato ben movimentato e solo dopo tale periodo aveva registrato accrediti ed addebiti per competenze; ii) l’analisi dei bilanci aveva consentito di appurare che Formenti Seleco, nel corso del 2002, aveva effettuato una significativa ricapitalizzazione, portando il proprio capitale da Euro 7.740.000,00 ad Euro 12.740.000,00 e che gli azionisti avevano effettuato finanziamenti infruttiferi per 20 milioni di Euro, con conseguente riduzione dell’indebitamento di circa 30 milioni di Euro; iii) i dati del bilancio dell’esercizio terminato al 31.12. 2003, chiuso l’esercizio con una perdita di Euro 5.282.734,00 e con una contrazione del fatturato del 41%, erano stati conoscibili solo nel mese di settembre del 2004 e; iv) le evidenze di bilancio, per la tempistica della sua pubblicazione, non costituivano dunque indici oggettivamente valutabili al fine di provare la pregressa conoscenza dello stato di insolvenza; iv) diversamente era a dirsi per le notizie di stampa territoriale, accessibili dalla banca, e, ancor più per le comunicazioni della Centrale Rischi, che fornivano invece una rappresentazione dell’indebitamento della società assai preoccupante che, dal mese di giugno 2004, aveva assunto caratteristiche di una evidente crisi irreversibile; c) dall’ammontare dei versamenti affluiti sul conto scoperto a partire dal 1.5.2004 dovevano detrarsi quelli imputabili alle c.d. partite bilanciate, desumibili dalla contestualità tra la data di disponibilità della provvista e quella di effettuazione del pagamento a terzi, perchè, nonostante la mancata prova di una pattuizione specifica tra le parti, l’elemento deponeva per il bilanciamento delle operazioni.

2. La sentenza, pubblicata il 21.9.2015, è stata impugnata da Formenti Seleco s.p.a. in liquidazione ed amministrazione straordinaria con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui Banca Popolare Friuladria s.p.a. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2727,2729 c.c., art. 115 c.p.c. e L. Fall., art. 67, comma 2, oltre che omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Assume che la corte del merito avrebbe condotto il giudizio indiziario in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione, sulla scorta solo di alcuni degli elementi probatori acquisiti alla cognizione del giudizio, in parte, peraltro, travisati, approdando, così ad una conclusione fallace. In particolare, si lamenta da parte della ricorrente la violazione del predetto art. 115 c.p.c., perchè la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del non contestato stato di crisi dell’intero comparto produttivo Europeo, avente ad oggetto l’attività di Formenti, e delle notizie provenienti dagli articoli di stampa. La ricorrente evidenzia inoltre che le notizie trapelate nella stampa nazionale e locale – che davano notizia della chiusura, negli anni 20002002, degli stabilimenti della società di (OMISSIS) (ovvero di circostanze di per se stesse idonee ad estendere la prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza per tutto il c.d. periodo sospetto) – costituivano altro sicuro indice indiziario della conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens per tutto il periodo sospetto. Si lamenta, sempre ai fini dello scrutinio del presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza, che erroneamente era stato valutato da parte dei giudici del merito i dati dei bilanci e l’andamento dei fidi bancari nel periodo 2000-2004., come dimostrato anche dalle risultanze della consulenza di parte da essa prodotta.

2. Il secondo mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul motivo d’appello con il quale era stato contestato che il conto corrente sul quale erano confluite le rimesse oggetto di revocatoria fosse assistito da un’apertura di credito.

3. Con il terzo motivo, che deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 2697,2704,2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c. e L. Fall., art. 67, comma 2 e comunque, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, la ricorrente lamenta che il giudice a quo abbia ritenuto detraibili dall’ammontare dei versamenti solutori quelli relativi ad operazioni bilanciate per il solo fatto della prossimità cronologica delle partite di segno opposto, nonostante la banca non avesse addotto il benchè minimo elemento atto a far ritenere di aver raggiunto un accordo con la cliente volto a far assegnare a future rimesse la specifica funzione di provvista per successivi prelievi.

4.1 Il primo motivo è inammissibile.

4.1.1 Va premesso che con la censura in esame, ancorchè rubricata anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente non denuncia l’errata interpretazione o applicazione da parte della corte del merito delle astratte fattispecie normative disciplinate dalla L. Fall., art. 67, comma 2, artt. 2727,2729 c.c. e art. 115 c.p.c., ovvero dei principi enunciati da questa Corte in materia, ma si limita a dedurre che la corte territoriale avrebbe violato le citate disposizioni in ragione dell’omessa o travisata valutazione delle risultanze istruttorie: ciò che l’A.S. lamenta, in altri termini, è unicamente un vizio di motivazione della sentenza impugnata nel capo che ha respinto il motivo di gravame con il quale essa aveva contestato l’accertamento del primo giudice secondo cui la scientia decoctionis della banca poteva ritenersi provata solo a far data dal 1.5.2004.

Tenuto conto che l’atto di citazione in appello è stato notificato il 17.6.2013, opera dunque nella specie l’art. 348 ter c.p.c., comma 5 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012, ed applicabile ai giudizi d’appello promossi con ricorso o citazione successivi all’11.9.2012), a norma del quale, in ipotesi di sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui dell’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

4.2 Il secondo motivo è infondato.

La corte di appello ha infatti respinto il motivo d’appello concernente la mancanza di prova dell’affidamento (pur senza dichiararne espressamente il rigetto), dapprima attraverso il richiamo alle argomentazioni spese dal primo giudice, secondo le quali il conto doveva ritenersi affidato sia perchè la banca attingeva notizie tramite la Centrale Rischi, sia perchè la stessa procedura aveva fatto discendere da tale segnalazione importanti conseguenze ai fini della prova della scientia decoctionis, sicchè non poteva negarne il valore probatorio ad altri fini (cfr. pag. 6, 1 par. della motivazione), subito dopo esplicitando il proprio pensiero a riguardo, laddove ha dato per scontata l’esistenza dell’apertura di credito (“Quindi se esisteva un’apertura di credito…e risultava che il cliente l’aveva utilizzata, occorre stabilire…”) ed, infine, determinando in concreto l’ammontare delle rimesse solutorie sulla base di tale presupposto di fatto.

Altra questione, che però non forma oggetto di specifica censura e non può pertanto essere esaminata in questa sede, è se la decisione sia o meno conforme ai principi enunciati da questa Corte in materia di prova dell’affidamento.

4.3 Il terzo motivo è invece fondato.

4.3.1 Secondo la giurisprudenza di legittimità costante e consolidata, per potersi escludere la natura solutoria delle rimesse bancarie affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessaria l’esistenza di accordi tra banca e cliente che giovino a caratterizzare la rimessa, piuttosto che come operazione di rientro, come una specifica provvista per una operazione speculare a debito, sia essa di pagamento a favore di terzi, ovvero di prelievo da parte del cliente, in relazione ad un ordine ricevuto ed accettato o ad una incontestata manifestazione di volontà, sicchè il versamento su conto scoperto conserva in linea generale la natura solutoria, anche alla luce delle norme sui conti correnti di corrispondenza, salvo che non sia intervenuta una pattuizione di segno contrario la quale impedisca al credito della banca di essere esigibile e alla rimessa di assumere la funzione di pagamento (Cass. nn. 24084/2004, 1834/2011). La prova dell’esistenza della predetta pattuizione, che è onere della banca fornire, ove non derivi da un atto scritto, può anche essere desunta da facta concludentia, purchè la specularità tra le operazioni ne evidenzi con certezza lo stretto collegamento negoziale (Sez. 1, Ordinanza n. 19751 del 09/08/2017; Sez. 1, Sentenza n. 6190 del 07/03/2008 Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 26/01/2011).

Ne consegue l’erroneità della decisione assunta sul punto dalla corte d’appello, che – in assenza di prova scritta dell’accordo di bilanciamento – ha fondato l’accertamento circa l’esistenza di tale patto tra le parti sulla base del solo dato cronologico che legava le varie operazioni ritenute connesse, senza interrogarsi sugli altri indici da cui desumere la specularità tra le operazioni, tra cui il dato quantitativo e la finalità delle stesse.

L’accoglimento del motivo impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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