Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13175 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 04/05/2017, dep.25/05/2017),  n. 13175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18148-2015 proposto da:

M.B., B.M., M.W., .Moresco Monica,

.Moresco Mara, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DE

CRISTOFARIO, 40, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONIETTA

SAFFIOTI, rappresentati e difesi dall’avvocato FERDINANDO DE

LEONARDIS giusta procura speciale in calce;

– ricorrenti –

contro

Z.E., A.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

P.LE CLODIO, 14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato FEDERICO VIERO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2292/2014 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 06/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. resa in data 8/5/2015, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.B., B.M., Mo.Mo., Mo.Ma. e M.W. avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da Z.E. e A.L., ha dichiarato inopponibile a questi ultimi, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto istitutivo del trust “Pauso” posto in essere da M.B. (debitore degli attori) con l’individuazione della coniuge, B.M., quale trustee e i figli, Mo.Mo., Mo.Ma. e M.W., quali beneficiari;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’insussistenza di ragionevoli probabilità di accoglimento dell’appello, siccome manifestamente infondato;

che, avverso la sentenza di primo grado, M.B., B.M., Mo.Mo., Mo.Ma. e M.W. hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., sulla base di tre motivi di impugnazione;

che Z.E. e A.L. resistono con controricorso;

considerato che, con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2901 c.c., nonchè dell’art. 183 c.p.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria avanzata dalle controparti, sulla base di una scorretta valutazione di elementi presuntivi del tutto insufficienti, oltre che smentiti dalle produzioni documentali acquisite agli atti del giudizio;

che il motivo è inammissibile;

che, infatti, la censura in esame omette di esplicitare in modo congruo (nè provvedendovi alternativamente, i ricorrenti, sul piano dell’allegazione documentale) il contenuto dei motivi di appello originariamente avanzati avverso la decisione di primo grado;

che, al riguardo, detti motivi appaiono riportati, nel corpo dell’odierno ricorso, in modo solo generico e confuso, non emergendo, attraverso l’esposizione proposta, nè le modalità, nè i termini attraverso i quali le questioni avanzate in questa sede furono affrontate criticamente in sede d’appello;

che, in ogni caso, in relazione a ciascuna delle questioni dedotte con il motivo in esame, non risulta adeguatamente assolto, dagli odierni ricorrenti, l’onere di completezza ed autosufficienza del ricorso, secondo i termini di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;

che, sul punto, osserva il collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione (nella sua consacrazione normativa di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6), la Suprema Corte dev’essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 e successive conformi);

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione del combinato disposto della L. n. 364 del 1989 e dell’art. 1322 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il tribunale erroneamente qualificato come negozio atipico l’istituzione del trust, in contrasto con le previsioni della L. n. 364 del 1989 (con la quale è stata recepita in Italia, conferendone esecuzione, la Convenzione dell’Aja del 10 luglio 1985), con la conseguente erronea attestazione dell’avvenuta riserva, in favore del costituente, di tutte le prerogative di gestione dei beni conferiti;

che, sotto altro profilo, del tutto erroneamente il tribunale avrebbe omesso di rilevare come l’azione revocatoria esercitata dalle controparti avesse ad oggetto, non già l’atto dispositivo con il quale il M. aveva disposto il trasferimento di taluni beni propri, bensì il solo atto istitutivo del trust, di per sè privo di alcuna incidenza negativa sul relativo patrimonio e come tale inidoneo a costituire un’eventuale ragione di pregiudizio per i propri creditori;

che il motivo è inammissibile;

che, infatti – ferma l’irrilevanza, ai fini della decisione, della questione concernente la natura tipica o meno del trust -, osserva il collegio come la questione relativa alla riserva, in favore del costituente, di tutte le prerogative di gestione dei beni conferiti, oltre a non emergere con chiarezza dall’esposizione dei motivi di appello proposti avverso la sentenza di primo grado, si risolve nella inammissibile sollecitazione di questa Corte a procedere a una rilettura critica, nel merito, dei fatti controversi, in contrasto con i limiti propri del giudizio di legittimità;

che, in ogni caso, la prospettata distinzione, da parte dei ricorrenti, tra natura meramente istitutiva del trust ed efficacia dispositiva dei beni ad esso conferiti – pur cogliendo un aspetto rilevante, sul piano del difetto di incidenza pregiudizievole dell’atto meramente istitutivo del trust ai fini dell’azione revocatoria – appare comunque irrilevante in questa sede, avendo il giudice di primo grado correttamente sottolineato (e la Corte d’appello opportunamente ribadito) come le conclusioni dell’originario atto di citazione dei creditori del M. investissero l’atto notarile istitutivo del trust nella sua interezza, come tale comprensivo anche delle componenti dispositive concernenti il conferimento dei beni immobili del debitore nel trust contestualmente istituito;

che, con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione delle norme e dei principi di diritto in tema di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice di primo grado erroneamente ritenuto sussistente uno specifico interesse dei beneficiari del trust a resistere in giudizio, come tale idoneo a legittimarne la partecipazione al processo in qualità di litisconsorti;

che il motivo è infondato;

che, infatti, del tutto correttamente il primo giudice ha ritenuto sussistente un interesse giuridicamente rilevante (ai fini della relativa legittimazione processuale) dei beneficiari del trust in relazione all’impugnazione dell’atto istitutivo dello stesso, trattandosi propriamente del riconoscimento dell’interesse degli stessi a resistere all’aggressione del titolo negoziale costituente il fondamento di una propria posizione soggettiva di natura creditoria, che gli odierni ricorrenti non risultano aver neppure adeguatamente contestato in termini fattuali;

che sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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