Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13175 del 24/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 24/06/2016), n.13175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5738/2015 R.G. proposto da:

Avvocato V.V., – (OMISSIS) – da se medesimo

rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato in Roma al

piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio dell’avvocato Stefania

Steri;

– ricorrente –

contro

COMUNE di LAMEZIA TERME, p.i.v.a. (OMISSIS) in persona del

sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme,

alla via Reno, n. 10, presso lo studio dell’avvocato Caterina Flora

Restuccia che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato

Salvatore Leone ed all’avvocato Francesco Carnovale Scalzo lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

Avverso l’ordinanza dei 15/21.1.2015 del tribunale di Lamezia Terme;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 15 marzo

2016 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al tribunale di Lamezia Terme l’avvocato V.V. esponeva che aveva svolto su incarico e per conto del comune di Lamezia Terme attività professionale sia in sede giudiziale, nel giudizio dinanzi alla corte d’appello di Catanzaro definito con sentenza n. 505/2011, sia in sede stragiudiziale, mediante la formulazione di un parere in merito ad una proposta transattiva; che, inoltrata all’ente comunale la nota –

specifica delle sue spettanze, per un totale di Euro 15.583,74, oltre accessori, aveva ricevuto in pagamento la minor somma di Euro 7.954,63.

Chiedeva che il comune di Lamezia fosse condannato al pagamento della somma di Euro 6.603,45 ovvero, in subordine, della minor somma di Euro 2.442,08, oltre accessori.

Costituitosi, il comune di Lamezia contestava, preliminarmente, la competenza dell’adito giudice e, nel merito. il valore della controversia ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento, lo svolgimento di singole attività n relazione a talune voci della parcella “e con riguardo stragiudiziale persino il conferimento dell’incarico, nonchè le spese” (casi ricorso, pag. 3).

Con ordinanza dei 15/21.1.2015 il tribunale di Lamezia Terme in composizione collegiale dichiarava la propria incompetenza e la competenza a decidere della corte d’appello di Catanzaro e regolava le spese del procedimento.

Evidenziava – il tribunale – che l’eccezione di incompetenza era fondata “anche in ragione della non contestazione in ordine allo svolgimento della prestazione, da parte del comune resistente” (così ordinanza, pag. 1); che doveva propriamente, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, reputarsi competente la corte d’appello di Catanzaro, quale ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato V. aveva prestato la propria opera, atteso che nella fattispecie l’oggetto del giudizio concerneva la mera attività di liquidazione del compenso.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza l’avvocato V.V.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Lamezia Terme con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Il comune di Lamezia Terme ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’un. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Col ricorso a questa Corte di legittimità l’avocato V. V. deduce che, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 14, non ha per nulla reso obbligatoria l’utilizzazione del rito sommario di cognizione “per le ipotesi attinenti alla mera liquidazione del compenso” (così ricorso, pag. 7) e per nulla ha circoscritto l’ordinario rito di cognizione alle sole ipotesi in cui sia in contestazione la prestazione”. (così ricorso, pag. 7); che, dunque, nessun ostacolo si prefigurava a che adisse l’autorità giudiziaria territorialmente competente nelle forme del rito sommario, “attesa l’insussistenza di particolari esigenze istruttorie” (cosi ricorso, pag. 7), per ottenere il pagamento del compenso. Col ricorso l’avvocato V. deduce che, per giunta, contrariamente a quanto opinato dal tribunale, la controversia “non afferisce in alcun modo alla mera liquidazione del compenso (…), atteso che il Comune convenuto ha contestato sia l’effettiva esecuzione delle prestazioni giudiziali, che i presupposti stessi del diritto al compenso con riferimento all’attività stragiudiziale” (così ricorso, pagg. 8 –

9); che “è palese l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011” (così ricorso, pag. 10).

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Si rappresenta che, in epoca antecedente all’emanazione del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, questa Corte di legittimità ha spiegato che, in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui alla L. 11 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 29, qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda altresì ad altri oggetti d’accertamento e di decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa (cfr. Cass. 4.6.1010 n. 13640, ove si soggiungeva che, in tali evenienze, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l’intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che. quand’anche adottalo in forma d’ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell’appello; cfr analogamente. con riferimento al pregresso assetto normativo, Cass. 13.10.2014. n. 21554).

Su tale scorta devesi ritenere – siccome si è reputato in seno alla giurisprudenza di merito – che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ha inciso solo sul rito.

Più esattamente devesi opinare nel senso che alla procedura di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28, (art. 28 cit. così come riformulato – “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura. se non intende seguire il procedimento di cui all’art. 633 c.p.c.e ss., procede ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14”, dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 35, comma 16, lett. a), la cui lett. b) la ha altresì abrogato la medesima L. n. 794 del 1942, artt. 29 e 30), ora assoggettata al rito sommario li cognizione (nondimeno con competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera, con devoluzione della potestas decidendi in unico grado – attesa l’inappellabilità della statuizione finale in forma di ordinanza – all’organo giudiziario competente in ogni caso in composizione collegiale e con possibilità per le parti di stare in giudizio personalmente), potrà farsi ricorso allorchè si controverta unicamente in ordine al quantum del compenso spettante al professionista e non già allorchè si controverta anche in ordine all’un della pretesa.

I teste enunciati e circoscritti termini entro i quali è possibile “fruire” della procedura di cui al combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, tuttavia, se, da un canto, prospettano come del tutto esorbitante l’attivazione del procedimento sommario di cognizione nelle sue forno “ordinarie” e “tipiche”, quali scandite dagli artt. 702 bis, 702 ter e 702 quater c.p.c., qualora si controverta unicamente in ordine al quantum debeatur (con possibilità, evidentemente, in simile evenienza, di adozione dei provvedimenti di cui al D.Lgs.. n. 150 del 2011, art. 4), per nulla implicano, d’altro canto, che è precluso il ricorso al procedimento sommarie di cognizione parimenti nelle sue forme “ordinarie” e “tipiche” di cui all’art. 702 bis c.p.c. e ss., nell’evenienza in cui si controverta, oltre che in ordine al quanta, altresì in ordine all’an debeatur.

Ben vero, in tal ultima eventualità il rito sommario di cognizione non solo è destinato a svilupparsi alla stregua del suo “naturale” iter, ma, ulteriormente, non è destinato a subire nè le “deviazioni” di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 3, al comma 3, ed al comma 4, nè l’operatività della previsione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 3, comma 1, (che esclude l’applicabilità alle controversie di cui al capo III del D.Lgs. n. 150 del 2011, dell’art. 702 ter c.p.c., comma 2, e del comma 3, attese che, nonostante l’identità del rito, non si versa, a rigore, nell’alveo del procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 28 e 14 citt..

Nel quadro così delineato l’attivazione, nella fattispecie, da parte dell’avvocato V.V. del procedimento sommario di cognizione nelle sue forme “ordinane” e “tipiche”, “per ottenere il pagamento del compenso scaturente dal contratto d’opera professionale” (così ricorso, pag. 7), si giustifica segnatamente in considerazione del rilievo per cui, siccome d’altronde riconosce lo stesso comune di Lamezia Terme, non solo si è addetta la partecipazione ad un minor numero di udienze (cfr. memoria difensiva del comune di Lamezia, pag. 7), ma si è contestata “la dovutezza di onorari per un parere mai richiesto all’avvocato, e la dovutezza di diritti per trasferte non avvenute e per atti non effettuati” (cfr memoria difensiva del comune di Lamezia, pag. 7).

E’ innegabile che siffatte contestazioni trascendono i limiti del mero quantum debeatur. specificamente in ordine all’attività stragiudiziale che il ricorrente assume di aver espletato su incarico e per conto dell’ente territoriale resistente.

Si tenga conto clic questa Corte di legittimità aveva esplicitato, nel pieno vigore della disciplina di cui alla L. n. 794 del 1942, che la speciale procedura camerale disciplinata dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, in materia di compensi reclamati da un avvocato o da un procuratore nei confronti del proprio cliente, non era applicabile quando il decreto avesse riguardato, insieme a compensi relativi ad attività giudiziale, anche compensi relativi ad attività stragiudiziale non avente carattere preparatorio nè di stretta connessione con la prima (cfr. Cass. 16.12.1994, n. 10823; cfr.

inoltre Cass. 25.2.1998, n 2020).

Evidentemente, nel solco dell’insegnamento testè menzionato, deve reputarsi, a fortiori, non attivabile la procedura di cui al combinato disposto della L. n. 794 del 1942, art. 28, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, allorchè addirittura si disconosca il titolo dell’attività stragiudiziale di cui si invoca la remunerazione.

Con la statuizione definitiva si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso è da accogliere. Non sussistono, pertanto, i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, (comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso. cassa l’ordinanza del 15/21.1.2015 del tribunale di Lamezia Terme; rimette le parti dinanzi al tribunale di Lamezia Terme con termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione; dà atto che non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – Sottosezione 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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