Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13175 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26976/2006 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato LETIZIA Massimo

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ITAP – INCREMENTO TURISTICO ALPE PAMPEAGO – S.P.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA 18, presso lo studio

dell’avvocato RICCI Emilio, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE FINIS LUIGI giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2006 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 20/12/2005, depositata il

10/02/2006, R.G.N. 114/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RAIMONDO per delega dell’Avvocato EMILIO

RICCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento propose appello avverso la sentenza del tribunale di Rovereto con la quale ne era stata respinta una domanda di rimborso delle somme erogate per le cure praticate a C.S., infortunatosi in conseguenza di un incidente sciistico provocato dall’impudente condotta di P.C..

Quest’ultimo (destinatario della richiesta di rimborso), nel costituirsi, eccepì che l’assistenza medica rientrava tra i doveri istituzionali del servizio sanitario nazionale (onde nessun rimborso poteva dirsi legittimamente esigibile), osservando ancora, in sede di appello incidentale, che la decisione di primo grado – ricognitiva, a carico della società UTAP, gestore dell’impianto sciistico, di una responsabilità pari ad un (insufficiente) 35% – aveva errato per difetto in parte qua, oltre ad aver indebitamente escluso la colpa concorrente dello stesso infortunato.

A sua volta, l’ITAP, nel costituirsi e chiedere il rigetto dell’appello dell’azienda sanitaria, contestò tanto l’esistenza di una qualsivoglia responsabilità a suo carico quanto la sussistenza di un (indimostrato, ma ciò nonostante liquidato) danno patrimoniale subito dal C..

La corte di appello di Trento ritenne il P. esclusivo responsabile dell’incidente, pronunciando consequenziali condanne.

La sentenza è stata impugnata da P.C. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.

Resiste con controricorso la ITAP.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia.

Il motivo – che lamenta, con ampie e articolate argomentazioni, l’erroneità dell’esclusione, da parte della corte di appello di Trento, di ogni nesso causale tra l’evento dannoso e la condotta omissiva della società ITAP, titolare della gestione degli impianti e delle piste del comprensorio sciistico teatro dell’incidente – è privo di pregio.

Esso lamenta, tra l’altro (all’uopo elencando, ai ff. 6 e 7 del ricorso, i sei punti salienti della CTU), la mancata considerazione della rilevanza, sul piano causale, della scelta della società di organizzare, senza alcuna prescrizione, una gara agonistica il cui traguardo era posto esattamente al centro di un incrocio ove confluivano più piste, tra le quali quelle da cui provenivano i due sciatori protagonisti dell’incidente.

La doglianza è destinata ad infrangersi, peraltro, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, con dovizia ed efficacia ci argomentazioni (sviluppate alle pp. 19 e ss. della sentenza), che tutte le circostanze lamentate ancor oggi dalla difesa ricorrente non influissero minimamente sulla attribuzione di responsabilità al P. considerato, tra l’altro, che l’incrocio delle piste, sostanzialmente perpendicolare, risultava non solo segnalato, ma perfettamente visibile da parte degli sciatori.

L’impianto motivazionale, articolato, esaustivo e privo di errori logico-giuridici in punto di ricostruzione dell’imprudente condotta del ricorrente, causa esclusiva dell’evento di danno, si sottrae, pertanto, alle censure mosse in questa sede, dipanandosi secondo un iter argomentativo di tipo fattuale che sfugge, per la sua correttezze e condivisibilità in punto di diritto, al controllo di legittimità di questa corte.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1374 c.c., della L. n. 7 del 1987, artt. 35, 49 e 50, artt. 27 e 29 del regolamento di esecuzione della stessa legge.

Il motivo è inammissibile.

Esso pone alla corte una questione – id est la (pretesa) natura contrattuale della responsabilità del soggetto gestore – di cui non è traccia alcuna nel corpo della pur articolata motivazione della sentenza impugnata. Questione, dunque, mai dibattuta nei precedenti gradi di giudizio, senza che in contrario il ricorrente indichi, in spregio al principio di autosufficienza del ricorso, in quale fase del procedimento di merito essa sia stata tempestivamente sollevata e illegittimamente pretermessa.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni – novità della questione di diritto, oggi sviluppata ai sensi dell’art. 2051 c.c. – che hanno imposto la medesima declaratoria di inammissibilità del motivo che precede.

Con il quarto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

La doglianza lamenta, sotto aspetti non dissimili da quelli rappresentati con il primo motivo, una erronea ricostruzione in fatto della vicenda che ha visto coinvolti i due sciatori, dando origine all’attuale procedimento risarcitorio.

Essa è in parte inammissibile, in parte infondata.

Inammissibile nella parte in cui (f. 15 del ricorso) lamenta, della sentenza oggi impugnata, un errore percettivo, tale da legittimare il ricorso ad altro mezzo di impugnazione, diverso da quello odierno.

Infondata nella misura in cui, al pari del primo motivo, si volge a contestare la articolata ricostruzione fattuale compiuta dal giudice territoriale, ma, pur lamentando formalmente un decisivo difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, il motivo indulge piuttosto ad una apodittica invocazione di una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva ovvero qualsiasi singolo elemento o circostanza emergenti dalla CTU se motivatamente disattesa (o non completamente recepita) in una (del tutto legittima) valutazione complessiva. E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile). Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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