Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13174 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18401/2015 r.g. proposto da:

CA.MA. ITALIA s.p.a., (già C. s.p.a.)(cod. fisc. P. Iva

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore

C.U., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in

calce al ricorso, dagli Avvocati Carlo Del Torto e Romano

Vaccarella, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio

Emanuele II n. 269, presso lo studio dell’Avvocato Vaccarella.

– ricorrente –

contro

GIACOMELLI SPORT s.p.a., (cod. fisc. P. Iva (OMISSIS)) in

amministrazione straordinaria, con sede in (OMISSIS), in persona dei

legali rappresentanti pro tempore Dott.ssa Ch.St.,

avv. F.O.M. e avv. L.G., rappresentata

e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,

dall’Avvocato Massimo Gizzi, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via Anapo n. 29.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, depositata in

data 28.1.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Rimini, con sentenza del 3.4.2102, rigettò la domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta da Giacomelli s.p.a. in Amministrazione Straordinaria nei confronti di CA.MA. Italia (già C. s.p.a.), rilevando, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla convenuta, che l’originaria

nullità, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 4, dell’atto di citazione (notificato il 28.4.2008) per mancata indicazione delle date dei pagamenti dedotti in giudizio, non era stata sanata dall’attrice con la memoria integrativa depositata il 9.4.2009, sicchè il termine quinquennale di prescrizione dell’azione, decorrente dal 17.12.2003, era irrimediabilmente spirato.

L’appello proposto dall’A.S. contro la decisione è stato integralmente accolto dalla Corte d’appello di Bologna, che ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti, per complessivi Euro 640.994,17, eseguiti da Giacomelli in bonis, nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura concorsuale, in favore dell’allora C. s.p.a., ed ha condannato la convenuta/appellata a restituire all’attrice/appellante la somma predetta, maggiorata degli interessi legali dalla data della domanda.

La corte territoriale ha in primo luogo ritenuto infondata l’eccezione di nullità dell’atto di citazione accolta dal primo giudice ed ha, conseguentemente, escluso che l’azione fosse prescritta, rilevando che la data e gli importi dei singoli pagamenti revocabili, indicati nell’atto nel loro complessivo ammontare, erano facilmente ricavabili dalla copia, ad esso allegata, del “mastrino Giacomelli” relativo ai debiti nei confronti di C. e che, comunque, andava fatta applicazione nella specie del principio giurisprudenziale, enunciato dal giudice di legittimità in tema di revocatoria di rimesse bancarie, secondo cui la mancata specificazione delle singole rimesse solutorie non dà luogo a nullità, per indeterminatezza, dell’atto di citazione.

Nel merito, il giudice d’appello ha ritenuto provata in via presuntiva la scientia decoctionis della creditrice, posto che: nel novembre 2001 questa aveva ricevuto dalla debitrice una richiesta di rinnovo, con dilazione rateale, dei termini di pagamento, già molto favorevoli (180 giorni dalla consegna delle merci); nell’anno successivo Giacomelli Sport aveva iniziato a pagare anche mediante il rilascio di assegni postdatati, anzichè, come originariamente convenuto, con bonifici bancari; la stampa nazionale aveva dato notizia sin dal luglio del 2002 della crisi dell’intero gruppo Giacomelli (il cui titolo aveva perso valore dopo l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Longoni Sport, avvenuta ad un prezzo troppo elevato rispetto alla situazione economica deficitaria evidenziata dal bilancio consolidato al 28.2.2002 e mediante l’utilizzo della gran parte di un prestito obbligazionario che sarebbe, piuttosto, dovuto servire per ripianare e ristrutturare l’esposizione debitoria a medio e lungo termine) ed era ragionevole ritenere che C., azienda leader nel settore della distribuzione commerciale di jeans e articoli sportivi, monitorasse la situazione economica di una delle sue principali clienti.

2. La sentenza, pubblicata il 28.1.2015, è stata impugnata da CA.MA. Italia s.p.a con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la Giacomelli Sport s.p.a. in A.S. ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 163 c.p.c., n. 4 e art. 164 c.p.c., commi 4 e 5, impugna la pronuncia di infondatezza dell’eccezione di nullità dell’atto di citazione. Contesta che i singoli pagamenti oggetto della domanda revocatoria fossero facilmente individuabili mediante l’esame del documento “elenco debiti v/fornitori”, al quale l’attrice non aveva fatto il minimo riferimento nell’atto introduttivo del giudizio, specificandone il contenuto solo tardivamente, in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6; sostiene, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità richiamata dal giudice a quo, formatasi in materia di revocatoria di rimesse bancarie, non sarebbe applicabile qualora siano convenuti in revocatoria altri creditori, che, a differenza della banca in possesso di tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate dal correntista – non possono facilmente individuare i pagamenti revocandi mediante la mera indicazione del periodo sospetto.

2. Con il secondo mezzo, che deduce violazione della L. Fall., art. 67, comma 2, in relazione agli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè omesso esame di più fatti decisivi, CA.MA. lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto provata la sua scientia decoctionis sulla scorta di un unico, labile elemento, costituito da notizie di stampa in realtà meramente perplesse circa l’operazione di acquisizione di Longoni Sport, e che non abbia, invece, tenuto conto: che il gruppo Giacomelli nel luglio 2001 era stato ammesso alla quotazione in Borsa e nel marzo 2002 aveva emesso un prestito obbligazionario di 100 milioni di Euro interamente sottoscritto da investitori istituzionali; che l’acquisto di Longoni attestava, agli occhi dei fornitori, la capacità di espansione del gruppo e la sua proiezione verso la conquista di nuovi mercati esteri; che nel dicembre 2002 la società di revisione Dun & Bradsteet aveva attribuito al gruppo, sulla scorta di una compiuta analisi del bilancio al 2001, il rating 4A. A dire della ricorrente, tali circostanze, ove considerate, avrebbero reso evidente che essa aveva interpretato il mutamento delle condizioni dei pagamenti e la richiesta di loro dilazione quali segnali di una transitoria carenza di liquidità della debitrice, e non già di un suo stato di crisi irreversibile.

3. I motivi non meritano accoglimento.

4. Quanto al primo, va innanzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, la nullità della citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4 – norma dettata in ragione dell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l’immediata contezza del “thema decidendum”) – sussiste solo nel caso di totale omissione o “assoluta” incertezza del petitum, e che l’accertamento della sussistenza di tale ipotesi implica una valutazione da compiersi caso per caso, avuto riguardo non solo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto, ma anche dei documenti ad esso allegati (Cass. nn. 17023 del 2003, 7287 del 2013, 1681 del 2015).

A respingere il motivo sarebbe pertanto sufficiente il rilievo che la corte d’appello – con apprezzamento di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 16591 del 2008) – ha ritenuto che l’elenco debiti vs. fornitori, prodotto dall’attrice in allegato all’atto di citazione, fosse idoneo a specificare la domanda.

4.2. Non appare tuttavia superfluo aggiungere che, nella specie, l’eccepita indeterminatezza dell’atto di citazione andava esclusa in radice, avendo l’A.S. richiesto la declaratoria di inefficacia di tutti i pagamenti intervenuti nel c.d. periodo sospetto (indicandone il diverso ammontare a seconda che detto periodo volesse farsi decorrere dalla data di ammissione di Giacomelli alla procedura concorsuale od a quella, successiva, di emissione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della società), in tal modo correttamente individuando l’oggetto della domanda e ponendo in grado la convenuta, che poteva agevolmente verificare quali fossero i pagamenti ricevuti nel periodo attraverso il mero esame della propria contabilità, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Sotto tale profilo, va ancora rilevata la sostanziale superfluità del richiamo operato dal giudice d’appello alla giurisprudenza di questa Corte che nega l’indeterminatezza della domanda in caso di omessa specificazione delle rimesse bancarie revocabili affluite su un conto assistito da apertura di credito, posto che, a differenza che in tale fattispecie, in cui occorre distinguere i versamenti solutori da quelli volti a ripristinare la provvista, qualsiasi pagamento ricevuto da altro creditore ha, per definizione, natura solutoria.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

5.1 Con la censura in esame, ancorchè rubricata anche ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, la ricorrente non denuncia l’errata interpretazione o applicazione da parte della corte del merito delle astratte fattispecie normative disciplinate dalla L. Fall., art. 67, comma 2 e, artt. 2727,2729 c.c., ovvero dei principi enunciati da questa Corte in materia, ma si limita a dedurre che la corte territoriale avrebbe violato le citate disposizioni in ragione dell’omessa o travisata valutazione delle risultanze istruttorie: ciò che CA.MA. Italia lamenta, in altri termini, è unicamente un vizio di motivazione della sentenza impugnata nel capo che ha ritenuto provata in via presuntiva la sua scientia decoctionis.

5.2. Va allora ricordato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v., per tutte, Cass., Sez. U., n. 8053 del 07/04/2014).

5.3. Ciò posto, l’inammissibilità del motivo discende da un duplice ordine di ragioni.

5.3.1. In primo luogo risulta evidente che con esso CA.MA. Italia pretende una diversa valutazione delle risultanze istruttorie (le notizie di stampa, la richiesta di dilazione dei pagamenti, il mutamento delle loro modalità) sulle quali la corte territoriale ha fondato il proprio convincimento, sostanzialmente richiedendo a questa Corte un non consentito sindacato sul merito della decisione; per altro verso, la parte ricorrente non precisa se gli elementi di fatto del cui omesso esame, ora, si duole, siano stati tempestivamente allegati in giudizio e devoluti alla cognizione del giudice d’appello, nè ne evidenzia la decisività, limitandosi ad affermarne la prevalenza rispetto a quelli considerati in sentenza e, dunque, ancora una volta, a richiedere a questa Corte un giudizio di fatto, riservato esclusivamente al giudice del merito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA