Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13174 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13174 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio avverso il provvedimento
R.G. 73769/2011 del Tribunale di Milano del 27.2.2012, depositato il
28/02/2012, nel procedimento pendente fra:
SOCIETA’ DARMA ASSET MANAGEMENT SGR PA in
liquidazione coatta amministrativa in persona dei Commissari
Liquidatori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato SORDI
ENRICO, che la rappresenta e difende, giuste procure speciali alle liti
per atti notai Stefano De giovanni di Torino in data 8 marzo 2012, n.
rep. 15843 e Susanna Operamolla di Roma in data 12.3.2012, n. rep.
15868, che vengono entrambe allegate in atti;
– ricorrente costituita con procure –

Data pubblicazione: 28/05/2013

F&M SRL in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121,
presso lo studio dell’avv. MARCELLO BONOTTO, rappresentata e
difesa dall’avv. BRUNO MALATTIA, giusta procura speciale in calce

– resistente udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/
03/2013 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 07180 sez. M1 – ud. 13-03-2013
-2-

alla memoria;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
– che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema
Corte di Cassazione, in persona della Dott.sa Antonietta Carestia, ha
depositato la seguente requisitoria ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., notificata
alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di

1. Il Tribunale di Rovigo, con ordinanza 7.7.2011, dichiarava la propria
incompetenza per territorio a decidere sulla domanda di pagamento di canoni di
affitto di azienda proposta in via riconvenzionale dalla DARMA ASSET
MANAGMENT S.G.R. p.a., in liquidazione coatta amministrativa, nel giudizio
promosso dalla F&M Spa per pretesi inadempimenti della convenuta agli obblighi
derivanti dal contratto di affitto 30.12.2006.
Il Tribunale, in applicazione dell’art. 57 T.U.F. (d.lgs. n.

58/1998) e

dell’espresso richiamo operato da detta disposizione all’art. 83 T.U.B. (d.lgs.
385/1993), secondo il quale “per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla

liquidazione è competente esclusivamente il tribunale de/luogo dove la banca ha la
sede legale”, ha individuato come competente il Tribunale di Milano, sul rilievo che
la DARMA S. G. R. aveva la propria sede legale in Milano e che la portata lessicale
della norma era amplissima, facendo la stessa riferimento alle controversie
“qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione “.

consiglio:

6\
2. Il Tribunale di Milano, con ordinanza 28.2.2012, sollevava conflitto exd art1
45 cpc, rilevando che l’azione proposta dalla DARMA S.G.R. in via riconvenzionale
non derivava dalla liquidazione, non aveva cioè origine nella procedura liquidatoria,
tant’è che la domanda era stata proposta dalla DARMA S.G.R., in amministrazione
straordinaria, in epoca antecedente all’emissione del decreto 4.11.2009 di messa in
liquidazione coatta della società.
Le parti presentavano memorie.
3. Il conflitto va risolto nel senso dell’attribuzione della competenza territoriale
al Tribunale di Rovigo.
Va premesso che, in applicazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in
relazione all’art. 24 L.F., per “azioni derivanti dalla liquidazione” di cui all’art. 83

T.U.B. devono intendersi quelle azioni che trovano nella liquidazione la loro origine
e il loro fondamento come causa determinante ovvero quelle azioni che sono
suscettibili di incidere nella procedura concorsuale e sulle norme che la regolano e
mediante le quali si realizzano i fini fondamentali dell’istituto (in tal senso v. Casa
2012, 1119, in relazione ad azione di sfratto per morosità esercitata sempre dalla
DARMA).
riconvenzionale dalla DARMA S.G.R., non deriva dalla liquidazione coatta
amministrativa della società, né subisce deviazioni dallo schema legale tipico per
effetto di detta procedura, essendo rivolta a tutelare i diritti derivanti da contratto
precedentemente, stipulato e derivando solo da pretese inadempienze contrattuali
della F&M Spa.
Nella memoria ex art. 47 c.p.c. la F&M Spa ha posto la questione della
legittimazione processuale e sostanziale in capo alla DARMA S.G.R., in relazione
alle posizioni soggettive connesse e conseguenti al contratto di affitto d’azienda,
assumendo che, a seguito della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di gestione collettiva del risparmio, la DARMA S.G.R. in I.c.a. non avrebbe più
alcun potere, neppure residuale, sui beni del fondo, essendo venuto meno il
rapporto gestori° e quindi il titolo legittimante alla tutela di detti beni.
Trattasi all’evidenza di questione che dovrà essere affrontata dal giudice
competente.

– che il collegio ha condiviso la soluzione prospettata nella requisitoria
del Procuratore Generale e gli argomenti che l’accompagnano;
– che deve dunque essere annullata l’ordinanza del Tribunale di Rovigo
del 7 luglio 2011 e dichiarata la competenza di detto Tribunale per la
domanda riconvenzionale di DARMA S.G.R.

P.Q.M.

Nella specie, l’azione di pagamento dei canoni di affitto, svolta in via

- Dichiara, limitatamente alla domanda riconvenzionale di DARMA
S.G.R., la competenza del Tribunale di Rovigo, dinanzi al quale rimette le (i\V
parti, annullando l’ordinanza di detto Tribunale del 7 luglio 2011.

Roma, 13 Marzo 2013

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