Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13174 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 07/04/2010, dep. 28/05/2010), n.13174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10453-2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce;

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/12/2006 r.g.n. 304/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Z.G. adiva il Tribunale di Bologna per sentire accertare, nei confronti dell’INPS e dell’INAIL, il proprio diritto a fruire del coefficiente moltiplicatore dell’anzianità contributiva previsto dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8. Esponeva, al riguardo, di avere lavorato in esposizione all’amianto dal (OMISSIS) presso la società Bredamenarinibus.

L’INPS, costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto della domanda eccependo, in particolare, che difettasse la prova dell’esposizione all’asbesto oltre alla prescritta soglia.

La causa veniva istruita con prove testimoniali.

Con sentenza n. 435/2000 il Tribunale accoglieva la domanda e per l’effetto accertava il diritto di Z.G. ad avvalersi della rivalutazione, per il coefficiente di 1,5, dei contributi accreditati dal 31 dicembre 1969 al 31 dicembre 1989.

2. L’INPS impugnava detta decisione. In particolare la difesa dell’ente addebitava alla sentenza del Tribunale di non avere accertato se l’esposizione, asseritamente patita dallo Z., fosse stata o meno superiore rispetto alla soglia minima fissata dal D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 257, artt. 24 e 31.

La Corte di appello adita disponeva consulenza tecnica di ufficio per accertare se l’esposizione del lavoratore appellato all’amianto fosse pari o superiore ai valori limite previsti dal D.Lgs. n. 277 del 1991. Il perito, all’esito della sua indagine, così concludeva: “Il Signor Z.G., almeno nell’arco dei quattordici anni ((OMISSIS)) in cui ha lavorato presso la Bredamenarnibus S.p.a. … è stato con certezza esposto al rischio oggettivo di inalare fibre di amianto liberato dai componenti utilizzati nei processi di allestimento degli autoveicoli; (…). La stima dell’esposizione in termini quantitativi ponderati porta a considerare come sia stato ampiamente superato il livello di 1000 fibre litro per più di dieci anni di lavoro, livello considerato valore soglia per ritenere congrua e legittima l’aspirazione ed il diritto ai benefici di legge e previdenziali a fini pensionistici”.

3. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 327/2006 resa in data 28 dicembre 2006 e notificata il 24 gennaio 2007, rigettava pertanto il gravame dell’INPS confermando il diritto dell’assicurato a giovarsi del coefficiente moltiplicatore per il periodo compreso fra il (OMISSIS).

4. Avverso tale sentenza l’INPS propone ricorso per cassazione Resiste con controricorso la parte intimata eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perchè fondato su un documento (la consulenza di primo grado) non prodotta ai sensi dell’art. 369 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, artt. 24 e 31, del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art. 2 e del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326. In particolare ha formulato il seguente quesito di diritto: “se il diritto all’applicazione del coefficiente moltiplicatore di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, spetti solo ove nel corso dell’intero periodo oggetto di rivalutazione contributiva si sia costantemente verificata un’esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, escludendosi pertanto la rilevanza del diverso valore di 1000 fibre/litro – dieci anni”.

Con il secondo motivo l’Istituto ricorrente denuncia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) sostenendo che la impugnata sentenza non è sorretta da adeguata motivazione in ordine al profilo relativo alla determinazione del lasso di tempo suscettibile di rivalutazione.

2. L’eccezione preliminare del contro ricorrente di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 369 c.p.c. è infondata.

Deve considerarsi da una parte che la prescrizione dell’art. 369, c.p.c., comma 2, n. 4, come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 che onera il ricorrente, a pena di improcedibilità, del deposito, tra l’altro, degli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, deve ritenersi rispettata ove l’atto processuale – quale, come nella specie, una consulenza tecnica d’ufficio – sia contenuta nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo, formato ex art. 347 c.p.c., comma 3 (per il grado d’appello) in combinato disposto con l’art. 168 c.p.c. (per il fascicolo di primo grado), della cui trasmissione la parte abbia fatto richiesta di trasmissione alla cancelleria di questa Corte a meno che l’impugnazione non sia proposta contro una sentenza non definitiva (art. 123-bis disp. att. c.p.c.).

D’altra parte, se il ricorrente si limita ad argomentare in ordine alle risultanze dell’atto processuale quale risultanti dalla stessa sentenza impugnata, è sufficiente il deposito di quest’ultima.

3. Nel merito il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Questa Corte (Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4650) in vero ha affermato, in riferimento ai benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, che ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, applicabile “ratione temporis”, occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno.

Quindi la media deve essere annuale e non decennale.

Però questo principio va contemperato con l’ulteriore considerazione che una media sul decennio particolarmente alta, disgiunta da discontinuità nell’attività lavorativa (nel senso che non risulti che nel decennio l’attività lavorativa abbia subito apprezzabili modifiche) costituisce elemento indiziario sufficiente anche per ritenere superata altresì la soglia annuale. Cfr. Cass., sez. lav., 20 settembre 2007, n. 19456, che ha affermato che, in tema di rivalutazione contributiva previdenziale per esposizione ultradecennale all’amianto dei lavoratori, la prova dell’esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge(in particolare è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante l’esposizione dei lavoratori in un periodo per il quale non vi era attestazione dell’INAIL di esposizione al rischio, sul presupposto, riscontrato dal consulente tecnico d’ufficio, che le condizioni ambientali del lavoro non erano significativamente diverse da quelle del periodo esaminato dall’Inail).

Nella specie l’impugnata sentenza ha accertato che nel corso dell’intero periodo oggetto di rivalutazione contributiva si è costantemente verificata, per il lavoratore intimato, un’esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.

Vi è quindi quell'”elevato grado di probabilità di esposizione all’amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge” che soddisfa il presupposto di legge per la rivalutazione dell’anzianità contributiva.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 20,00 per esborsi, oltre Euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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