Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13174 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6364-2015 proposto da:

I.J., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO

1, presso lo studio dell’avvocato LUCA VIANELLO, che lo rappresenta

e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DRAGONE CLASSIC MOTOR CAR INC, D.E., I.G.,

C.D., IACO CAR SRL IN LIQUIDAZIONE, D.K.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 290/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 16/1/2014, la Corte d’appello di Roma, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da D.E., ha dichiarato l’inefficacia, nei relativi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., della donazione immobiliare indiretta posta in essere da I.G. (debitore del D.) in favore del (allora minorenne) figlio J., attuata mediante la corresponsione, con denaro proprio, del prezzo per l’acquisto dell’immobile intestato al figlio;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale premesso il mancato ricorso di alcuna violazione del contraddittorio ai danni del minore I.J. (per la pretesa denunciata illegittimità della mancata nomina di un curatore speciale ai fini della relativa difesa in giudizio), essendo stato, detto minore, rappresentato, nel corso del giudizio di primo grado, anche dalla madre, C.D., rispetto alla quale non era configurabile, neppure astrattamente ed ex ante, alcuna forma di conflitto – ha rilevato l’insussistenza di alcuna violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. imputabile alla sentenza di primo grado, avendo il primo giudice correttamente accolto la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal D., senza alcuna necessità del previo accertamento della pretesa simulazione relativa per la fittizia intestazione dell’immobile in capo al minore;

che, avverso la sentenza d’appello, I.J. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede;

considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per nullità del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, avendo la corte territoriale erroneamente escluso la necessità della nomina di un curatore speciale in favore del ricorrente (minorenne nel corso del procedimento di primo grado), in ragione dell’evidente conflitto di interessi con i genitori ch’ebbero a rappresentarlo nel corso di detto giudizio;

che la censura è inammissibile;

che, infatti, la corte territoriale ha ritualmente evidenziato come, nel corso del giudizio di primo grado, la rappresentanza processuale del minore, I.J., era stata esercitata anche dalla madre, C.D., in relazione alla quale non era stato formulata alcuna idonea ragione di conflitto d’interessi, sia pure astratta o potenziale;

che tale ratio decidendi non è stata censurata dal ricorrente, essendosi quest’ultimo limitato a riproporre in questa sede la sola questione relativa al conflitto di interessi tra il minore e il padre;

che, con il secondo e il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente pronunciato la revoca ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione indiretta in favore del ricorrente, avendo l’attore costantemente invocato, sin dall’originaria instaurazione del giudizio, l’accertamento dell’avvenuto effettivo acquisto dell’immobile oggetto d’esame in capo al solo I.G., previo accertamento della simulazione relativa per intestazione fittizia in capo al minore I.J., con la conseguente violazione degli invocati parametri normativi d’indole processuale, non avendo i giudici del merito proceduto al previo accertamento della ridetta simulazione in contrasto con il contenuto della domanda originariamente proposta dall’attore;

che, in forza di tali premesse, l’accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. doveva ritenersi assunta sulla base di un iter logico giuridico del tutto incongruo e in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, siccome in contrasto con l’espressa richiesta, formulata dall’attore in primo grado, diretta all’accertamento dell’effettiva proprietà dell’immobile oggetto di causa in capo al solo I.G.;

che entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati;

che, infatti, l’odierno ricorrente non coglie l’effettiva ratio della decisione assunta dalla corte territoriale, laddove, preso atto dell’avvenuta proposizione, da parte dell’originario attore, della domanda ex art. 2901 c.c. (circostanza non adeguatamente contrastata dall’odierno ricorrente in questa sede, non avendone lo stesso suffragato il contrario con le necessarie allegazioni indispensabili ai fini del rispetto del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6), ha correttamente ritenuto implicito il riconoscimento, da parte dell’originario attore, dell’avvenuto reale trasferimento del cespite immobiliare oggetto di causa da I.G. in favore del figlio;

che, infatti, il meccanismo di tale trasferimento risponde con coerenza al consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa corte, ai sensi del quale, nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto (Sez. 2, Sentenza n. 17604 del 04/09/2015, Rv. 636407 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20638 del 25/10/2005, Rv. 584792 – 01);

che la ridetta donazione indiretta dell’immobile si differenzia dalla simulazione, giacchè l’attribuzione gratuita viene attuata, quale effetto indiretto, con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti (Sez. 2, Sentenza n. 1986 del 02/02/2016, Rv. 638784 – 01);

che, pertanto, del tutto correttamente i giudici del merito, nel disattendere ogni altra diversa domanda dell’attore, hanno accolto il petitum dallo stesso formulato ai sensi dell’art. 2901 c.c., rilevando l’avvenuta donazione indiretta, in favore del figlio, dell’immobile oggetto di lite attraverso il pagamento, da parte di I.G., del relativo prezzo con la diretta intestazione in favore del minore;

che, configurando tale operazione una donazione indiretta dell’immobile (cfr. la giurisprudenza sopra richiamata), nessuna attinenza, con l’accoglimento dell’azione di revoca di tale atto ex art. 2901 c.c., può essere riconosciuta al preteso necessario previo accertamento della relativa simulazione per intestazione fittizia, avendo entrambi i giudici del merito correttamente riconosciuto l’effettiva volontà delle parti di perseguire il reale trasferimento della proprietà dell’immobile in capo al donatario (indiretto);

che, con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), avendo la corte territoriale erroneamente condannato esso ricorrente all’integrale rimborso delle spese del giudizio d’appello in favore di D.E., atteso che la stessa corte, con il rigetto dell’appello principale di I.J., ha contestualmente rigettato l’appello incidentale proposto dal D. per l’adozione di talune statuizioni accessorie asseritamente omesse dal giudice di primo grado;

che, pertanto, essendosi determinata la reciproca soccombenza delle parti, la corte territoriale non avrebbe potuto imporre, a carico del solo appellante principale, l’integrale onere del rimborso delle spese del giudizio d’appello;

che la censura è infondata;

che, infatti, nel pronunciare sul punto concernente la regolazione delle spese del giudizio, la corte territoriale si è correttamente allineata al consolidato principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, dovendo essere riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte, poi soccombente, abbia conseguito un esito a lei favorevole;

che, ciò posto, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite; e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008, Rv. 601214) delle altre cause legittimanti;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata l’infondatezza di tutte le censure articolate dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;

che non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede, non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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