Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13174 del 24/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 24/06/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 24/06/2016), n.13174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19527-2013 proposto da:

MASTERGROSS SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avv.to VITTORIO GOBBI, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO TORINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 14/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito l’Avvocato Mario Antonio Scino per il Prefetto, che si

riporta agli atti e alle conclusioni assunte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda processuale.

“Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Torino il 10 dicembre 2010, l’odierna appellante proponeva opposizione avverso l’ordinanza prefettizia per violazione art. 173 bis C.d.S., commi 2 e 3, per avere fatto uso di telefono cellulare durante la guida. In precedenza, parte ricorrente aveva proposto opposizione al Prefetto di Torino, avverso verbale in oggetto elevato dalla Polizia Municipale di Settimo Torinese (TO), per la violazione predetta. Articolava la ricorrente una serie di motivazione come descritte nelle conclusioni. Un primo punto era costituito dalla omessa motivazione in violazione all’art. 204 C.d.S., comma 1, in quanto la Prefettura aveva pedissequamente confermato l’operato della Polizia Municipale di Settimo T.se senza prendere posizione in ordine alle censure al punto c), d), e) ed f), che, stante la loro decisività, non avrebbero potuto essere ignorate.

Ricordava la sentenza della Corte Suprema n. 391/99 e 519/05 di risoluzione delle controversie in via amministrativa in questa materia. Un secondo motivo verteva in merito alla insufficiente e/o illogica motivazione con conseguente falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12. un terzo motivo concerneva la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, e del D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20 – 23 e del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 31, secondo cui l’atto opposto sarebbe stato nullo, poichè redatto dal Dott. D. con il meccanizzato e sottoscrizione impropria ed inefficacemente sostituita con applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2003, art. 3, inapplicabile al caso di specie. L’ultimo motivo atteneva alla pretesa violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sulla questione dell’importo, come già specificato nelle conclusioni, con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale circa la obbligatorietà dell’imposizione, in caso di rigetto del ricorso, di una somma pecuniaria non inferiore al doppio della sanzione minima comminata dalla legge per la violazione accertata.

La resistente si costituiva in giudizio depositando in Cancelleria il 5 maggio 2011 comparsa di costituzionale e risposta a firma del funzionamento delegato. La Prefettura rappresentava il fatto costituito dal verbale prodromico relativo ad infrazione della ricorrente all’art. 173 C.d.S., comma 2 e 3, per uso del cellulare durante la marcia del veicolo. (…). Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Torino respingeva il ricorso”.

2. Il giudice dell’appello così motivava il rigetto dell’impugnazione per quanto ancora interessa in questa sede.

“Le motivazione addotte dal Primo Giudice per pervenire alla reiezione del ricorso della società oggi appellante appaiono del tutto condivisibili. Correttamente ha affermato il Giudice di Pace che gli atti prodotti in causa da parte ricorrente sono inidonei a rimuovere la responsabilità circa la violazione ascritta con il verbale di violazione dell’art. 173 bis C.d.S., commi 2 e 3 (…).

Quanto poi al rilievo circa l’indicazione dei documenti offerti in comunicazione della parte resistente dinanzi al Giudice di Pace andrà rilevato che, come correttamente obiettato dalla parte appellata, nella specie non trova applicazione l’art. 167 c.p.c. ma le speciali norme relative al procedimento dinanzi al Giudice di Pace, rappresentate dagli artt. 319 e 320 c.p.c., che non prevedono oneri formali di sorta in ordine all’indicazione e al deposito dei documenti. (…). Pertinente è poi il richiamo a Cass. 15 gennaio 2010 n. 532, secondo cui “In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione deve specificare, a pena di nullità, gli elementi indispensabili a garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa, mentre i vizi formali rilevano solo in quanto siano ostativi all’espletamento della tutela difensiva e cioè impediscano illegittimamente al cittadino di opporre alla P.A. procedente le ragioni giustificative del comportamento contestatogli, la propria estraneità al fatto o l’insussistenza dello stesso”. (…) Ulteriormente corretto il richiamo alla decisioni di legittimità in tema di fede privilegiata degli atti impugnabili con proposizione di querela di falso (Cass. 1265/05; 18407/06; 20117/06 e e22088/07).

Giustamente, ancora, richiama il Giudice di Pace Cass. 27 maggio 2008 n. 13766, la cui motivazione vale la pena qui riportare: “Si duole il ricorrente – denunziando violazione dell’art. 173 C.d.S., comma 2, –

che il giudice a quo non abbia ritenuto valide le difese svolte, con le quali aveva evidenziato che non stava usando il telefono cellulare per conversare ma per prelevare dati dalla rubrica, ed operato un’indebita interpretazione estensiva della norma, diretta, invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a fini di conversazione. Il motivo è manifestamente infondato. La ratio della norma – che costituisce una delle specificazione alle quali rinvia dell’art. 140 C.d.S., comma 2, dopo aver posto, al comma 1, il principio generale per cui “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza statale” così stabilendo a priori l’illegittimità d’una condotta di guida genericamente pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di seguito singolarmente dettate – è, infatti, intesa, come dimostra una coordinata lettura del suo testo integrale per cui “è consentito l’uso di apparecchi viva voce o dotati di auricolare … che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”, a prevenire comportamenti, tali da determinare, in generale, la distrazione della guida ed, in particolare, l’impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da quelle strettamente inerenti alla guida stessa. Pertanto, l’uso del cellulare per la ricerca d’un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dell’apparecchio stesso consentita, risulta in relazione alla finalità perseguita dalla norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell’attenzione dalla guida all’utilizzazione dell’apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all’apparecchio stesso, ma anche l’impiego d’una delle mani sull’apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell’azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo: possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati. Il giudice a quo non ha dunque, operato un’indebita interpretazione estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche letterale della norma”.

3. Impugna tale decisione la ricorrente che formula un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la parte intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce: “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 2 e 12 L. n. 689, nonchè insufficiente e/o illogica motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato da una delle parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”. Rileva la ricorrente che “il prefetto di Torino si era limitato ad allegare, alla propria comparsa di costituzione, solamente l’ordinanza-ingiunzione opposta, omettendo, così, di depositare gli atti relativi all’accertamento e/o alla contestazione e/o notificazione della violazione, e, ciò, in evidente violazione dell’ordine impartito dal giudice in uno con il decreto di fissazione della prima udienza, ed in spregio all’onus probandi gravante sull’amministrazione medesima a mente dell’allora vigente L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12”. Rileva di aver tempestivamente eccepito che le produzioni della controparte “si erano limitate alla ordinanza-

ingiunzione opposta” e di aver quindi rilevato che “l’amministrazione opposta non aveva fornito alcuna prova della responsabilità dell’opponente”. Poichè, prosegue la ricorrente, “tale circostanza non solo emergeva dagli atti della causa el primo grado, ma risultava persino incontestata”, il giudice del gravame avrebbe dovuto fare “corretta applicazione del principio sancito dall’allora vigente L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 12”, e quindi “annullare l’ordinanza-

giunzione opposta, perchè non vi erano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”.

2. Il ricorso, pur ammissibile, sfuggendo alle censure di inammissibilità formulate dal controricorrente, è infondato e va respinto.

2.1. – La nullità della notifica del ricorso alla Avvocatura distrettuale dello Stato invece che alla Avvocatura Generale (Cass. Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 608 del 15/01/2015, Rv. 633916) è stata sanata dalla avvenuta costituzione della stessa. Il ricorso, pur sintetico ed ai limiti della ammissibilità sotto il profilo della autosufficienza, come rilevato dalla Avvocatura, contiene gli elementi essenziali per consentire la valutazione da parte della Corte.

2.2.- L’unico motivo è infondato. La ricorrente aveva proposto ricorso alla Prefettura avverso il verbale in questione, proponendo in quella sede tutte le sue difese, indicando quindi specificamente le eventuali nullità o irregolarità del verbale, del cui contenuto/esistenza non si discuteva. All’esito del procedimento la Prefettura aveva respinto le sue doglianze. Di qui la successiva opposizione presso il giudice di pace, che vedeva già definite le posizioni delle parti e individuato l’ambito delle contestazioni. Di conseguenza, la mancata produzione del verbale da parte della Prefettura, nei limiti indicati dal ricorrente, non rilevava, ben potendosi tutte le posizioni delle parti ricavare dalla stessa ordinanza ingiunzione. Inoltre, sulla vicenda specifica oggetto della contestazione, il contraddittorio si è sviluppato ampiamente presso i giudici di merito, risolvendosi le censure della ricorrente in mere contestazioni formali, che non si sono tradotte in alcun modo in violazioni (e nemmeno limitazioni) del uso diritto di difesa, stante l’evidente ampiezza e chiarezza della motivazione della decisione, specie del giudice di appello.

Nei termini indicati, quindi, le violazioni denunciate e la mancata produzione del verbale, tenuto conto della precedente fase amministrativa, si riducono, come esattamente osservato dal giudice dell’appello, in denuncia di meri vizi formali, non pregiudizievoli del diritto di difesa e non accompagnati da elementi sufficienti ad escludere la violazione contestata.

3. Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 500,00 (cinquecento) Euro per compensi e oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA