Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13174 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37655/2019 proposto da:

H.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VA TARANTO 90,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI, RG 2170/19

depositata il 30/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. H.G., proveniente dalla (OMISSIS), ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva convalidato la richiesta di proroga del trattenimento nel Centro per Rimpatrio di (OMISSIS) per ulteriori trenta giorni, avanzata dal Questore di Potenza.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere destinatario di un decreto di espulsione, di un successivo decreto di trattenimento in CPR e della proroga di esso per la durata di ulteriori 30 giorni, proroga che riteneva illegittima e che, invece, era stata convalidata.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 19, comma 2, lett. c) TUI, artt. 13 e 14 TUI e degli artt. 24 e 111 Cost..

1.1. Assume, al riguardo che:

a. era stato violato l’art. 19 T.U.I. che non consentiva l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado e con coniuge di nazionalità italiana;

b. non era stato osservato quanto disposto dagli artt. 13 e 14 T.U.I. ed, in particolare, la previsione che il decreto di convalida della proroga del trattenimento dovesse essere motivato, laddove il provvedimento impugnato era stato reso con modulistica standard ed era privo di motivazione e di ogni riferimento alla documentazione prodotta dal Questore sulla quale si fondava la richiesta di proroga del trattenimento in CPR.

2. La censura è parzialmente fondata.

2.1. Infatti, il rilievo prospettato sub a) è inammissibile, in quanto è rivolto al decreto di espulsione che non è oggetto del presente giudizio, il quale è riferito soltanto al decreto di proroga del trattenimento in CPR.

2.2. Quanto alla doglianza sub b), essa deve essere riqualificata con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017) in quanto il ricorrente, pur evocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha articolato argomentazioni evidentemente riferite alla nullità della motivazione per assenza della stessa.

2.3. Il tal modo riqualificata, la censura è fondata.

2.4. Si osserva, infatti, che il decreto di convalida è del tutto privo di motivazione e di riferimenti riguardanti sia le deduzioni della Questura richiedente sia le eccezioni sollevate dalla parte trattenuta e riportate nel verbale prodotto.

2.5. Al riguardo, questa Corte ha affermato il principio ormai consolidato e condiviso da questo Collegio, secondo cui “il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto di convalida della proroga del trattenimento, redatto su modulo prestampato non recante alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5), (cfr. Cass. 6064/2019 ed, in termini, Cass. 18748/2015 e Cass. 11541/2013).

2.6. Nel caso in esame il giudice di pace si è discostato dal principio sopra richiamato in quanto il decreto reso è del tutto privo di motivazione ed, in particolare, delle ragioni per le quali poteva essere

prorogato per ulteriori 30 giorni il periodo di trattenimento del ricorrente nel CPR di (OMISSIS), in attesa delle condizioni per l’espatrio.

2.7. La motivazione, infatti, consiste nell’apposizione di due “crocette” su un modulo prestampato con cui si limita ad affermare la sussistenza dei presupposti della convalida, riferita oltretutto ad un periodo di proroga dapprima indicato in “30 giorni” e, nello spazio immediatamente successivo, “di ulteriori 30 giorni”: risulta, pertanto, del tutto assente un percorso argomentativo volto a motivare le ragioni della misura prevista che consiste nella limitazione della libertà personale e che è stata imposta senza una comprensibile motivazione, con la conseguenza che il provvedimento, totalmente apodittico, deve essere dichiarato nullo.

3. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve essere annullata la convalida della proroga del trattenimento ivi disposta.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, così come quelle del grado di merito e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la ulteriore proroga del trattenimento del ricorrente nel C.p.R. di (OMISSIS).

Condanna il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza alle spese del giudizio dinanzi la giudice di pace e del giudizio di legittimità che liquida, rispettivamente, in Euro 750,00 ed in Euro 1.000,00 per compensi oltre che, per entrambi i giudizi, ad IVA e CPA. nella misura di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA