Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13174 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 16/06/2011), n.13174

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo studio del

Prof. Avvocato IRTI NATALINO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore della Giunta Provinciale dott. D.P.

R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22,

presso lo studio dell’avvocato MILETO BRUNELLO, rappresentata e

difesa dagli avvocati DI FALCO ALDO, SCETTA LUCIANO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1464/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI –

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 6/2/2006, depositata l’11/05/2006,

R.G.N. 5190/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato SAVERIO RUPERTO (per delega del Prof. Avv. NATALINO

IRTI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Provincia di Napoli evocò in giudizio dinanzi al tribunale di Napoli P.C.R., esponendo che, in sede di giudizio penale di primo grado, il convenuto era stato dichiarato responsabile dei reati di falso, corruzione e abuso d’ufficio per aver ricevuto, in qualità di assessore all’ecologia e all’ambiente, ingenti somme di denaro (dell’ipotizzato importo di circa 40 miliardi di lire) in cambio del rilascio di autorizzazioni per lo smaltimento e la ricezione di rifiuti extraregionali, mentre in grado di appello, assolto dal delitto di falso, egli aveva beneficiato di declaratoria di improcedibilità per gli altri reati – pur accertata e confermata in fatto la sua responsabilità – per intervenuta prescrizione. La sentenza era passata in cosa giudicata nel settembre del 2000.

Il giudice di primo grado respinse la domanda di risarcimento del danno ambientale sì come proposta dalla Provincia attrice.

La corte di appello di Napoli, investita del gravame proposto dall’ente territoriale, lo accolse e – con puntuale e articolata motivazione – condannò il P.C. al pagamento della somma di Euro 1 milione 500 mila in favore dell’appellante.

La sentenza è stata impugnata da P.C.R. con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi. Resiste con controricorso la Provincia di Napoli.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è (prima ancora che infondato nel merito) inammissibile in rito.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 7, art. 102 c.p.c..

La doglianza si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Esamini e decida la corte di cassazione se la L. n. 349 del 1986, art. 18 nella parte in cui prevede che “nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità individuale” determini, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., litisconsorzio necessario tra i coautori del fatto illecito dannoso; e dunque se la provincia di Napoli avrebbe dovuto chiamare in giudizio anche i coimputati nel processo penale, prosciolti per estinzione del reato.

Il motivo (prima ancora che infondato, nessun litisconsorzio necessario apparendo legittimamente predicabile,- nella specie) è inammissibile.

Sotto un duplice, concorrente profilo.

Il primo, quello della inidoneità del quesito di diritto, la cui formulazione si discosta patentemente dai requisiti di generalità ed astrattezza costantemente predicati come indefettibilmente necessari da questa corte regolatrice.

Il secondo, quello della evidente carenza di interesse del ricorrente a lamentare il suindicato error in procedendo, avendo in proposito la più recente giurisprudenza di legittimità affermato che il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), induce ad evitare che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate (come nella specie) dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 349 del 1986, art. 18 nonchè degli artt. 2043, 2691 c.c., dell’art. 115 c.p.c..

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: Esamini e decida la corte di cassazione, in base alla L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 se – come sostenuto dalla cortei di appello di Napoli – la violazione delle delibere dell’autorità amministrativa “integri illegittima modificazione dell’ambiente…e quindi danno ambientale, ovvero se – come sostenuto nelle pagine che precedono – il danno ambientale consista nella compromissione dell’ambiente medesimo:

compromissione di cui deve essere offerta prova dalla parte attrice per il ristoro del danno. Il quesito (e il motivo cui esso accede) è inammissibile. Secondo la conforme giurisprudenza di questa corte regolatrice, la funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, proprio dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito, e, conseguentemente, quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis, Cass. 8463/09), onde il richiamo “alle pagine che precedono”, peraltro indispensabile per una completa ed esaustiva intelligenza della quaestio iuris sottoposta all’esame del giudice di legittimità, rende il quesito sì come formulato di per sè solo inidoneo alla funzione cui esso, nella mens legis prima ancora che nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto vivente formatosi in subiecta materia, era evidentemente destinato.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 6 e dell’art. 115 c.p.c.;

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La doglianza, nella parte in cui lamenta un vizio di violazione di legge, si conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto:

Esamini e decida la corte di cassazione se l’introduzione nel territorio di una regione di rifiuti urbani provenienti da un’altra integri, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 alterazione e compromissione dell’ambiente, ancorchè i rifiuti introdotti si mantengano al di sotto della misura quantitativa stabilita dall’autorità amministrativa della regione ad quem e da essa reputati compatibili con la tutela dell’ambiente. Il motivo è inammissibile.

Secondo quanto condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di questa corte (Cass. 7197/09), difatti, il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia.

La quaestio iuris affrontata dalla sentenza impugnata è, nella specie, del tutto eterogenea a quella sottoposta all’esame di questa corte con la doglianza in esame e sintetizzata merce il quesito dianzi riportato, avendo il giudice territoriale, con ampia, articolata ed esaustiva motivazione, del tutto esente da vizi logico- giuridici, esplicitato e fondato il proprio convincimento sulla duplice circostanza di fatto dello smaltimento di milioni di tonnellate di rifiuti extraregionali non autorizzati e della illegittima violazione dei divieti di smaltimento di rifiuti extraregionali (illegittimità sulla quale la sentenza di merito ampiamente e condivisibilmente si diffonde al folio 5 ss. della motivazione, correttamente evocando la fattispecie di danno ambientale sì come individuata dalle sezioni unite di questa corte regolatrice con la sentenza 98/2000).

Inammissibile si palesa, in via del tutto speculare, la contestazione di difetto di motivazione di cui al f. 24 del ricorso, contestazione la cui sintesi (correttamente formulata, ai sensi dell’art. 366 bis seconda parte c.p.c.) costituisce pedissequa ripetizione della doglianza di violazione di legge poi trasfusa nel quesito che, anche graficamente, immediatamente la precede.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 4 insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La doglianza si conclude con il seguente quesito di diritto:

Esamini e decida la corte di cassazione se l’ingiusto profitto possa calcolarsi sulla base di accertamenti compiuti nel giudizio penale che non indicano l’effettivo guadagno percepit dall’amministratore e se il costo del ripristino previsto dalla L. n. 349 del 1986, art. 16, comma 6 possa comprendere spese del tutto estranee alla funzione di reintegrazione dell’ambiente.

Il motivo è inammissibile tanto nella parte in cui lamenta una violazione di legge, quanto in quella che paventa un vizio motivazionale della sentenza impugnata.

Inammissibile quanto al profilo della denunciata violazione di legge, per patente, irredimibile inidoneità del quesito a fermare l’imprescindibile momento di sintesi autosufficiente della doglianza (è difatti inevitabile, per la corte investita della questione, ricorrere ad un’inammissibile indagine filogenetica dell’assunto in iure, ripercorrendo e riesumando il contenuto dell’intero motivo di ricorso per poter fornire, in ipotesi, una risposta al quesito così formulato, ed evidentemente viziato di irredimibile astrattezza).

Inammissibile sotto il denunciato profilo del vizio di motivazione, mancando del tutto la sintesi del fatto che si assume decisivo ai fini della decisione, in evidente violazione del dettato dell’art. 366 bis c.p.c., seconda parte.

La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 9200,00, di cui Euro 200,00 per spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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