Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13173 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14260/2015 r.g. proposto da:

BANCA POPOLARE DI VICENZA società cooperativa per azioni (cod. fisc.

(OMISSIS)), con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante Avv. L.S.G., rappresentata e difesa,

giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato

Luciana Cipolla, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

in Roma, Via Ombrone n. 14.

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a. (cod. fisc. (OMISSIS)), con sede in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv.

O.V., rappresentato e difeso, giusta procura speciale

apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Cosimo Rucellai,

con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via dei due

Macelli n. 47, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Todaro.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in

data 3.2.2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

4/2/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 2, avanzata, nei confronti della Banca Popolare di Vicenza soc. coop. p.a., dal Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. (ammessa dapprima alla procedura di amministrazione straordinaria e dichiarata insolvente con sentenza del 22 dicembre 2000), accertò l’inefficacia delle rimesse solutorie, per complessive lire 380.258.618, affluite sul conto corrente acceso dalla società poi fallita presso la banca a partire dal luglio del 2000.

L’appello proposto dal Fallimento contro la decisione è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Milano, che ha affermato che la ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione doveva farsi risalire al 16 maggio 2000, data in cui Enichem s.p.a. aveva posto in esecuzione, nei confronti della Banca Popolare di Vicenza e di altri tredici istituti di credito, quali supposti terzi debitori di (OMISSIS), l’atto di sequestro conservativo per 17 miliardi di lire ottenuto nei confronti della società poi dichiarata insolvente. La corte del merito ha osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non poteva dubitarsi che la banca fosse venuta a conoscenza sin da maggio dell’emissione del provvedimento conservativo (di per sè sufficiente a fondare la prova della scientia decoctionis), sia perchè il Fallimento aveva prodotto l’atto di sequestro contenente l’indicazione dei terzi suoi destinatari (fra cui la Popolare di Vicenza) e della sua esecuzione presso costoro nella predetta data, sia perchè la circostanza, dedotta dall’attore/appellante sin dall’atto di citazione (ancorchè, per mero refuso, la data della notifica fosse stata indicata nel maggio del 2005), doveva ritenersi provata in ragione della condotta processuale della convenuta/appellata, che non l’aveva mai contestata e che solo tardivamente, nella memoria di replica alla conclusionale di primo grado, si era limitata a dedurre che “la procedura non aveva dimostrato l’avvenuta notifica…” senza però negare di averla ricevuta; ha aggiunto che l’accertamento trovava conferma nel fatto che, proprio nel mese di maggio del 2000, (OMISSIS) aveva raggiunto il più elevato livello di esposizione (per 3,5 miliardi di Lire) verso la banca, che, proprio a partire da quel mese, non ne aveva più consentito l’incremento, tanto che già nel giugno successivo il debito si era notevolmente ridotto, sino a scendere ad 1,4 miliardi di lire.

2. La sentenza, pubblicata il 3.2.2015, è stata impugnata dalla Banca Popolare di Vicenza con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la Banca Popolare di Vicenza lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.. Assume che la corte di merito avrebbe erroneamente applicato il principio di non contestazione, cristallizzato dell’art. 115 c.p.c., comma 1, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, in un giudizio, quale quello di specie, già pendente alla data del 4 luglio 2009, di entrata in vigore della legge di riforma; assume, inoltre, che non v’era alcuna ragione per ritenere che l’individuazione, nell’atto di citazione, dell’anno della notifica del sequestro nel 2005, anzichè nel 2000, fosse dovuta a un mero refuso, sicchè il giudice a quo avrebbe errato anche nel ritenere applicabile l’art. 116 c.p.c..

2. Con il secondo mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la corte d’appello affermato che essa era venuta a conoscenza del sequestro presso terzi effettuato da Enichem operando un mero, generico riferimento al relativo documento prodotto dal Fallimento, ancorchè questo evidenziasse l’avvenuta notifica del provvedimento alla sola società debitrice.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Con il primo la banca si è limitata a lamentare che il giudice d’appello abbia applicato il principio di non contestazione, nonostante il giudizio, ratione temporis, non fosse soggetto alla regola codificata nell’art. 115 c.c.p., comma 1.

Il mezzo non investe, invece, l’ulteriore, autonoma ragione che sorregge la decisione sul punto, costituita dal ritenuto raggiungimento (anche) della prova presuntiva in ordine all’avvenuta notifica del sequestro conservativo nei confronti dell’istituto di credito convenuto nella data del 16 maggio 2000: la corte del merito ha infatti osservato che – a prescindere dalla condivisibilità o meno della tesi secondo cui la non contestazione esonera la parte solo dalla prova dei fatti costitutivi e non anche dei fatti storici conducevano a tale conclusione la copia dell’atto di sequestro prodotta dal Fallimento, che indicava la predetta data come quella di avvenuta esecuzione del provvedimento nei confronti dei terzi (id est: di consegna dell’atto medesimo all’U.G. per la notifica alle banche, supposte debitrici di (OMISSIS), che ne erano destinatarie) e la condotta processuale, comunque valutabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, dell’allora appellata, la quale non aveva mai negato di aver ricevuto la notifica, ma si era limitata a dedurre tardivamente che la controparte non aveva “dimostrato” la circostanza.

E appena il caso di aggiungere che palesemente generica (ed invero anche di difficile comprensione) è la censura che deduce la violazione dell’art. 116, comma 2, cit. sulla base del rilievo che “non v’era alcuna ragione… per ritenere che l’indicazione dell’anno 2005 sia un refuso”.

Trova dunque applicazione il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, in quanto le censure, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr., per tutte, Cass. SS.UU. n. 7931/2013).

4. Il secondo motivo risulta estraneo al decisum (ovvero non investe le ragioni della decisione) per altro verso, posto che lamenta un (insussistente) vizio di omessa motivazione in ordine alla rilevanza probatoria dell’atto di sequestro prodotto dal Fallimento, senza tenere conto che il giudice d’appello, lungi dall’affermare che il documento era corredato dell’attestazione dell’U.G. dell’avvenuto compimento della notifica dell’atto eseguita nei confronti dell’odierna ricorrente (fatto che avrebbe, evidentemente, reso superflua ogni ulteriore argomentazione) lo ha valutato quale elemento presuntivo, che, considerato unitamente alla condotta processuale della banca, era idoneo a fornire la prova che quest’ultima era venuta a conoscenza del provvedimento nella data del 16 maggio 2000, in esso indicata come quella di sua esecuzione presso i terzi.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Fallimento contro ricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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