Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13173 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 28/05/2010), n.13173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.G.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Germanico n. 172, presso lo studio dell’Avv. Panici Pierluigi, che lo

rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv.

Giovanni Giovannelli del foro di Milano come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Giuseppe

Faravelli n. 22, presso lo studio dell’Avv. Masca Arturo, che la

rappresenta e difende, unitamente e congiuntamente, con gli Avv.ti

Enzo Morsico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

MEIEAURORA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

738 del 18.10.2005/9.11.2005 R.G. n. 1018/2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gaetano Giannì, per delega dell’Avv. Arturo Maresca,

per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FINOCCHI

GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 10.10.2001, T.M.G. conveniva in giudizio la TELECOM ITALIA S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento del danno derivatogli da infortunio sul lavoro occorsogli l'(OMISSIS). Il T. assumeva la violazione da parte della datrice di lavoro delle norme di legge poste a prevenzione dell’infortunio ed a tutela del lavoratore, in particolare collegava l’infortunio alla presenza nell’ambiente di lavoro di un cartone industriale abbandonato ed incustodito su pavimento scivoloso, sul quale esso ricorrente affermava di essere rovinato a terra riportando gravi lesioni.

La Telecom costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto del ricorso, perchè generico e carente di prova; in via subordinata, chiedeva di essere manlevata dalla MEIE ASS.NI e, in via riconvenzionale subordinata, la restituzione di quanto versato al T. per la liquidazione di fine rapporto. Autorizzata la chiamata in causa dell’anzidetta compagnia di assicurazione ed escussi i testi ammessi, il Tribunale di Milano con sentenza n. 107 del 2003 respingeva il ricorso, ritenendo che si fosse raggiunta la certezza dell’elemento decisivo ai fini dell’attribuzione della responsabilità alla datrice di lavoro, costituito dalla presenza sul pavimento di un cartone, sul quale il T. sarebbe scivolato, nè sul soggetto che l’aveva abbandonato.

Tale decisione, appellata dal T., è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 738 del 2005, la quale ha osservato che vi era una “clamorosa incertezza” sull’accaduto sia sul momento in cui il cartone sarebbe stato gettato sul pavimento sia sul soggetto che lo avrebbe gettato. Il T. ricorre per cassazione con tre motivi.

La Telecom Italia S.p.A. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Non si è costituita l’intimata MEIEAURORA S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione ad omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di MEIE AURORA, nonchè nullità della sentenza.

In particolare il T. sostiene di avere notificato l’atto di appello alla Telecom Italia e la Corte di Appello aveva omesso di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Meie Aurora, pur avendo concesso termine alle parti per la notificazione ex art. 331 c.p.c., sicchè da tale omissione sarebbe derivata nullità del processo per violazione del contraddittorio in “cause inscindibili”.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie si verte nell’ipotesi di “cause scindibili” ex art. 332 c.p.c., avendo la Telecom Italia chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la Meie Aurora sulla base di una garanzia impropria e quindi di un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale.

In questa situazione l’omessa integrazione del contraddittorio non produce le conseguenze indicate dal ricorrente, proprio perchè trattavasi di cause scindibili ed in ogni caso era decorso il temine di impugnazione nei confronti della parte (Meie Aurora), di cui si invocava la chiamata in causa (cfr. Cass. n. 20792 del 2004; Cass. n. 4893 del 2003).

2. Con il secondo motivo il ricorrente, nel lamentare omessa e contraddittoria motivazione in ordine ai fatti decisivi per il giudizio, osserva che il giudice di appello ha effettuato una lettura errata, affrettata e superficiale degli atti e dei documenti processuali, ed in particolare della denuncia di infortunio dell'(OMISSIS) e delle dichiarazioni dei testi escussi C. e M..

Le esposte doglianze, contenute nel ricorso principale, sono prive di pregio e vanno disattese.

Secondo costante orientamento di questa Corte è devoluta al giudice di merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta – tra le risultanze probatorie – di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, e on l’unico limite dell’adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (ex plurimis Cass. n. 3729 del 2004; Cass. sentenza n. 9834 del 1995; Cass. sentenza n. 10896 del 1998).

La Corte territoriale nel caso di specie ha fatto corretta applicazione del richiamato orientamento giurisprudenziale, dando conto delle dichiarazioni del T. e dei testi C. e M. e ritenendo sulla base di tali risultanze che non fosse possibile una ricostruzione in termini di certezza delle modalità dell’infortunio e l’individuazione di responsabilità in capo alla società datrice di lavoro.

Il ricorrente da parte sua si è limitato a sottoporre all’esame di questa Corte una diversa valutazione delle anzidette risultanze rispetto a quella del giudice di appello, sorretta da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 2087 cod. civ..

Al riguardo afferma di avere dimostrato i fatti costitutivi della sua pretesa risarcitoria, la cui insussistenza avrebbe dovuto essere provata dalla società datrice di lavoro, la quale, in relazione al richiamato art. 2087 cod. civ., avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le necessarie misure idonee ad evitare il verificarsi dell’evento dannoso sul luogo del lavoro. Anche queste doglianze non colgono nel segno, essendosi il ricorrente limitato, anche con riferimento a questo profilo, a prospettare un diverso apprezzamento degli elementi di fatto rispetto alla valutazione del giudice di appello, sorretta da adeguata e logica motivazione, non censurabile quindi in sede di legittimità.

4. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti della Telecom Italia S.p.A..

Nessuna statuizione per le spese va emessa nei confronti della MEIE AURORA, che non si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, che liquida a favore della Telecom Italia in 33,00 oltre Euro 2.000/00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali. Nulla per le spese nei confronti della MEIEAURORA. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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