Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13173 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13173

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.E., L.E., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROBERTO BERTONCELLI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA, nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO

SPA, in persona del procuratore avv. G.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BENEDETTO GARGANI giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

BANCA SELLA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1071/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 3/6/2014, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta dalla Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore della Banca Intesa Sanpaolo s.p.a., e dell’interventrice Banca Sella s.p.a., ha dichiarato l’inopponibilità, nei confronti delle banche istanti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di donazione immobiliare posto in essere da L.E. (debitore a vario titolo degli istituti bancari avversari) in favore della figlia E.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda revocatoria avanzata dalla banca attrice e da quella intervenuta nel corso del giudizio;

che, avverso la sentenza d’appello, L.E. ed L.E. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

che l’Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratore della banca intesa Sanpaolo s.p.a., e la Banca Sella s.p.a. resistono con controricorso;

considerato che il ricorso è inammissibile, siccome privo del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3;

che, infatti, detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l’acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01);

che, sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata;

che l’assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell’odierno ricorso, con particolare riguardo alle ragioni poste a fondamento delle decisioni assunte da entrambi i giudici di merito, ne impone la dichiarazione di inammissibilità;

che all’inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore di ciascuna società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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