Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13172 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13172

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25562-2014 proposto da:

BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA che ha incorporato la SOCIETA’

GESTIONE CREDITI BP SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI e che

successivamente ha incorporato anche il CREDITO BERGAMASCO SPA, in

persona del suo procuratore dott.ssa A.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo studio

dell’avvocato LEOPOLDO FACCIOTTI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO PALMIERI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.S., P.A., P.P., M.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24, presso lo

studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GAETANO BREVIGLIERI giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

IPCOCHEMICAL SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 446/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 31/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che ha chiesto

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso con rinvio ad altra

sezione di Corte d’Appello di Brescia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 31/3/2014, la Corte d’appello di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto da P.S., M.G., P.P. e P.A., ha rigettato la domanda originariamente avanzata dalla Società Gestione Crediti B.P. società consortile per azioni (quale mandataria della Banca Credito Bergamasco s.p.a.), per la dichiarazione d’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., di due atti di donazione di nuda proprietà immobiliare posti in essere da P.S. e M.G. (debitori a titolo di fideiussione nei confronti della banca attrice) in favore di P.A. e P.P.;

che, a sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato l’insussistenza del requisito dell’eventus damni a carico della banca attrice per effetto degli atti di disposizione dei propri debitori, tenuto conto che, pur quando la domanda della banca fosse stata accolta, il complesso dei beni degli appellanti non avrebbe potuto comunque soddisfare, verosimilmente, le ragioni della creditrice, attesa la sussistenza, sui beni dei debitori, di iscrizioni ipotecarie di grado prevalente in favore di altri soggetti di importi di entità tale da assorbire integralmente l’intero patrimonio debitorio, sì da escludere le possibilità di soddisfazione delle ragioni creditorie della banca appellata;

che, avverso la sentenza d’appello, il Banco Popolare Società cooperativa (incorporante la Società Gestione Crediti B.P. società consortile per azioni e, successivamente, anche il Credito Bergamasco s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi d’impugnazione;

che P.S., M.G., P.P. e P.A. resistono con controricorso, seguito dal deposito di successiva memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso;

considerato che, con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 2901 e 2902 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell’eventus damni a fondamento dell’azione revocatoria proposta, verificandone il ricorso sulla base di una valutazione ex post e non già ex ante con riferimento al momento in cui il debitore compie l’atto disposizione del proprio patrimonio;

che, con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), nonchè per violazione dell’art. 2902 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come le iscrizioni ipotecarie di grado maggiore (rispetto a quelle della banca ricorrente) esistenti in favore di terzi, essendo state costituite dopo gli atti di donazione oggetto dell’odierno giudizio, non gravavano sulla piena proprietà dei beni dei debitori, bensì sul solo usufrutto degli stessi, con la conseguenza che la società attrice, in caso di accoglimento della propria domanda revocatoria, ben avrebbe potuto promuovere azioni esecutive o conservative sulla nuda proprietà rimasta in capo ai donatari a tutela del proprio credito;

che il ricorso è fondato;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (che il Collegio condivide e fa proprio, ritenendo di doverne assicurare continuità), in tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’eventus damni, non è necessario che l’atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà o incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo e non a quella futura dell’effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (Sez. 1, Sentenza n. 16986 del 01/08/2007, Rv. 598640 – 01);

che, in particolare, non vale ad escludere l’eventus damni la circostanza che i beni ceduti fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito (Sez. 3, Sentenza n. 27718 del 16/12/2005, Rv. 586681 – 01);

che, peraltro, nel caso di specie, la corte territoriale ha erroneamente affermato che l’eventuale dichiarazione di inopponibilità, nei confronti della banca creditrice (ai sensi dell’art. 2901 c.c.), della donazione della nuda proprietà dei cespiti immobiliari di P.S. e di M.G., avrebbe in ogni caso determinato la pretesa “consolidazione”, in capo ai donanti, dell’intera proprietà degli immobili donati (con estensione alla stessa delle pregresse ipoteche iscritte sul relativo usufrutto), tanto dovendo escludersi in ragione della natura strettamente relativa della dichiarazione di efficacia pronunciata a mente dell’art. 2901 c.c., con la conseguente utile conservazione, in favore della banca odierna ricorrente, della piena efficacia di garanzia patrimoniale generica delle nude proprietà donate in caso di accoglimento dell’azione revocatoria spigata nell’odierno giudizio;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata la fondatezza del ricorso, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il motivo di ricorso; cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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