Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13172 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29024-2011 proposto da:

T.G., ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso l’avvocato CLAUDIO

DE PORTU, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA IBBA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) DELLA REGIONE

VENETO –

ALTA PADOVANA;

– intimata –

Nonchè da:

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO SANITARIA N. (OMISSIS) DELLA REGIONE

VENETO –

ALTA PADOVANA, ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

GONFALONIERI 5, presso l’avvocato LUIGI MANZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO TESTA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

T.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso l’avvocato CLAUDIO

DE PORTU, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA IBBA,

giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 350/2011 della CORTE D’APPELLO ci VENEZIA,

depositata il 25/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/85/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato VERRECCHIA RENE’, con delega,

che si riporta agli atti;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

CALDERARA GIANLUCA, con delega, che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 25.2.2011, ha determinato l’indennità di espropriazione di alcuni immobili di T.G., che era stata disposta con decreto della Provincia di Padova in favore dell’Azienda ULSS (OMISSIS) Alta Padovana per la realizzazione dei parcheggi dell’area adiacente all’ospedale di (OMISSIS). Per quanto d’interesse, la Corte ha ritenuto che: a) il predicato valore storico artistico dei beni espropriati era insussistente, come da note del Ministero per i Beni e le Attività culturali, non smentite dalla documentazione versata al riguardo dall’opponente; b) non era dovuta alcuna indennità per l’edificio, già demolito, definito “(OMISSIS)” che era stato realizzato senza che constasse l’emissione di titolo abilitativo, e che, comunque, all’epoca dell’esproprio risultava, già in rovina, e del pari non era dovuta l’indennità per la porzione residuale del fabbricato demolito nè per quella interrata; c) i suoli erano inclusi in zona F del P.R.G., con destinazione servizi ospedalieri – parcheggio, sicchè, essendo esclusa la possibilità di edificazione da parte del privato, essi dovevano essere qualificati inedificabili, in applicazione del criterio della ricognizione legale di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; d) la diminuzione di valore della proprietà residua non era dovuta non essendone provato il rapporto di connessione nè economico nè funzionale, con quella espropriata.

La Corte ha, in conclusione, confermato il valore venale dei beni espropriati determinato nel 2005 dalla CPE e l’indennità da essa quantificata.

Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso affidato a quattro motivi T.G., che, frattanto, ha chiesto ed ottenuto dalla Corte veneta, con ordinanza del 17.11.2011, la correzione dell’errore materiale riferito alla determinazione dell’indennità per il mappale 84, che è stata elevata da Euro 112.957,00 ad Euro 375.525,00, pari al prodotto tra valore unitario e superficie espropriata, escluso il criterio riduttivo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 dichiarato incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007 resa nelle more del giudizio. Avverso la sentenza, così corretta, ha proposto ricorso l’Azienda ULSS (OMISSIS), con due motivi, resistiti da controricorso del T.. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 nonchè vizio di motivazione in riferimento alla statuizione sub c) della narrativa. Il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello non ha considerato la vocazione edificatoria dell’area, accertata dal CTU, ed ha trascurato l’evoluzione giurisprudenziale che ammette il carattere edificatorio dei suoli, pur inclusi nella zona F, che siano vincolati ad una destinazione (anche a contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, tenuto conto che l’edificabilità non si identifica con quella residenziale abitativa, e che va, pertanto, riconosciuta la natura edificatoria della destinazione a parcheggi ed infrastrutture.

2. Col secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32, 33, 37 e 38 e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni sub a) b) e d) di parte narrativa. Il ricorrente afferma che, nonostante la mancata adozione di un formale provvedimento di riconoscimento, tutta la sua proprietà, compresa la “(OMISSIS)”, presentava un notevole interesse storico-artistico come comprovato dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, e da due documenti a torto ritenuti illeggibili dalla Corte territoriale. Inoltre la legittimità della edificazione della “(OMISSIS)” doveva desumersi dalla relazione storico artistica versata in atti, che deponeva per la realizzazione del manufatto prima del 1908, quando non era richiesta alcuna autorizzazione per la costruzione di edifici. Il ricorrente lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento del decremento di valore della sua proprietà residua, rimasta circondata da strade, con un nuovo accesso di modeste dimensioni e privata del fabbricato di servizio, ed aggiunge come la motivazione addotta dalla Corte territoriale per pervenire al rigetto della voce indennitaria per la porzione di fabbricato interrata è apparente e contraddetta dalla conclusione presa al riguardo dal CTU. 3. Col terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37 e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi in ordine al valore del soprassuolo, ovvero del parco che insisteva nel giardino espropriato.

4. Col quarto motivo del ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 e della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, per avere la Corte condiviso la valutazione del suolo operata dalla CPE, ma liquidato l’indennità in misura pari a quella derivante dall’applicazione dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, nel testo dichiarato incostituzionale.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, l’AULSS deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., per avere la Corte territoriale modificato, con l’ordinanza emessa il 25.10.2011, l’importo dell’indennità di espropriazione al di fuori dei limiti in cui il rimedio è concesso, non essendo il vizio lamentato dal ricorrente sussumibile nell’ipotesi dell’errore di calcolo.

6. Col secondo motivo, la ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37; della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90; L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.

Nel procedere alla correzione dell’errore, lamenta l’Azienda, la Corte veneziana ha applicato la disposizione di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, senza considerare che le modifiche da essa apportate si applicano ai procedimenti espropriativi in corso e non anche ai giudizi pendenti, nè, trattandosi di un rapporto esaurito, potevano venire in rilievo le sentenze n. 348 e 349 del 2007, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi i criteri riduttivi di calcolo dell’indennità dovuta per l’espropriazione di suoli edificatori e per il risarcimento del danno da occupazione appropriativa di detti suoli.

7. Prima di procedere all’esame dei motivi, appare necessario premettere che la sentenza impugnata ha ritenuto non edificatoria l’area espropriata ed abusiva la costruzione ((OMISSIS)) ed ha confermato sia la stima del valore unitario (Euro/mq. 45 per il mappale n. 84, ed Euro/mq. 90 per i mappali 808 e 809), che la determinazione dell’indennità (rispettivamente di 112.957,00 e di Euro 43.100,00) operata dalla CPE. Con il provvedimento di correzione la Corte del merito ha provveduto, come da domanda, a moltiplicare i mq. 8.345 del mappale 84 per il valore unitario accertato 45 C/mq ed ha, perciò, elevato il totale dovuto in 375.525,00. Secondo quanto affermato da entrambe le parti (quarto motivo del ricorso principale e pag. 8 del controricorso), l’indennità è stata calcolata dalla Commissione (che ha considerato edificabile detta area), mediante l’applicazione del criterio riduttivo di cui all’art. 37, comma 1 TU sulle espropriazioni, dichiarato incostituzionale con la citata sentenza Corte Cost. n. 348 del 2007.

8. Se, a tale stregua, il quarto motivo del ricorso principale (volto a conseguire il risultato ottenuto col ricorso al procedimento di correzione dell’errore materiale) è inammissibile per carenza d’interesse, vanno, quindi, esaminati con priorità e per comodità espositive i motivi del ricorso incidentale, i quali sono, rispettivamente, inammissibile ed infondato.

9. Quanto al primo, va osservato che, essendo apprestato dall’art. 288 c.p.c. uno specifico rimedio mezzo di impugnazione avverso le parti corrette delle sentenze, resta esclusa per altra via l’impugnabilità in sè dell’ordinanza di correzione – priva di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa – ai sensi dell’art. 177 c.p.c., comma 3, n. 3, secondo il quale non sono modificabili nè revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. In altri termini, è impugnabile con lo specifico mezzo, di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta (cfr. Cass. n. 16205 del 2013, che sottolinea come non sia neppure impugnabile l’ordinanza di rigetto).

10. Quanto al secondo motivo, va osservato che l’errore che l’Azienda imputa ai giudici del merito con la sentenza corretta consiste nel non aver tenuto ferma l’applicazione del criterio indennitario riduttivo dichiarato incostituzionale, invocando trattarsi di un rapporto giuridico esaurito. La ricorrente incidentale non censura, infatti, la determinazione del valore unitario del bene operata in seno alla sentenza, in parte qua non corretta, nè deduce l’incongruità della conferma della stima della CPE (che aveva assunto la natura edificatoria dell’area) in riferimento alla natura non edificatoria accertata dalla stessa Corte territoriale, ma, semplicemente, si duole del risultato economico finale – quale derivante dall’emenda del calcolo dimidiato dichiarato illegittimo -, com’è evidente laddove chiede espressamente la conferma della sentenza nella sua originaria statuizione. Ma per smentire la bontà dell’assunto del mezzo basta evidenziare che lo jus superveniens connesso alla sentenza d’incostituzionalità va senz’altro applicato:

il rapporto non è infatti esaurito, per esser ancora dibattuta in giudizio la determinazione dell’indennità, che non può certamente essere regolata da norme dichiarate incostituzionali, e, del resto, dell’impossibilità di applicare le disposizioni dichiarate incostituzionali la sentenza dà atto già (pag. 11), nella sua veste originaria, Pertanto, non essendo contestato da parte della ricorrente incidentale il valore venale del bene, la statuizione che su di esso fonda la determinazione dell’indennità è corretta, dovendo, appunto, trovare applicazione, per la determinazione dell’indennità, il criterio generale del valore di mercato del bene espropriato previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 ancora vigente e destinato ad operare in linea generale in ogni tipo di espropriazione, anche per la sua corrispondenza con la riparazione integrale, garantita dall’art. 1 del Protocollo allegato alla Convenzione Europea, nell’interpretazione offerta dalla CEDU; e ciò in quanto, come afferma la ricorrente incidentale, la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, prevede la retroattività della disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa prevista dal precedente comma 89, (che ha modificato del D.P.R. n. 327 del 2001, l’art. 37, commi 1 e 2, introducendo un criterio analogo a quello previsto dalla legge fondamentale), solo, per i procedimenti espropriativi in corso e non anche per i procedimenti giudiziari pendenti (cfr. Cass. SU n. 5265 del 2008; n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; 3749 del 2012; 6798 del 2013; n. 17906 del 2014).

11. Procedendo all’esame del ricorso principale, va, anzitutto, escluso che il ricorrente non abbia interesse all’esame del primo motivo, per essere l’area già stata qualificata edificatoria dalla Commissione, in quanto il giudizio d’opposizione alla stima dell’indennità da corrispondere all’espropriato non si configura come impugnatorio dell’atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione, diretto a determinare l’entità dell’indennità effettivamente spettante. Nel merito, il motivo è infondato. La distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, tuttora rilevante a fini indennitari, è, infatti, imposta dalla disciplina urbanistica in finzione della razionale programmazione del territorio – anche ai fini della conservazione di spazi a beneficio della collettività e della realizzazione di servizi pubblici – che le regole di mercato non possono travalicare. E l’inclusione dei suoli nell’uno o nell’altro ambito va effettuata in ragione di un unico criterio discretivo: quello dell’edificabilità legale, posto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, comma 3, tuttora vigente, e recepito nel T.U. espropriazioni di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37. In base a tale criterio, un’area va ritenuta edificabile solo quando la stessa risulti tale classificata al momento della vicenda ablativa dagli strumenti urbanistici (Cass. 7987/2011;9891/2007; 3838/2004; 10570/2003; sez. un. 172 e 173/2001), e, per converso, le possibilità legali di edificazione vanno escluse tutte le volte in cui per Io strumento urbanistico vigente all’epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stata concretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) in quanto dette classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l’edilizia privata esprimibile dal proprietario dell’area (Cass. 14840/2013;

2605/2010; 21095 e 16537/2009) e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia (cfr. Cass. n. 11503 del 2014; 665/2010; 400/2010; 21396/2009;

21095/2009; 17995/2009).

12. La circostanza, accertata dalla Corte territoriale che i suoli ricadono in ZTO F, con destinazione a servizi ospedalieri-parcheggio basta ad escludere la natura edificatoria al terreno che resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria, rientrante nell’ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include, appunto, fra “le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale” (cfr. fundirusi per un’analoga destinazione a parcheggio e servizi ospedalieri (cass. n. 3620 del 2016).

13. Anche il secondo motivo del ricorso principale va rigettato, in tutti i suoi profili. Va premesso, al riguardo, che nonostante sia stata formalmente dedotta anche la violazione delle norme in tema di determinazione dell’indennità, risulta in realtà formulato, solo, il vizio di motivazione, in quanto la dedotta violazione di legge deriverebbe non già dall’erronea interpretazione da parte del giudice del merito della portata delle disposizioni asseritamente violate, ma dall’erronea ricognizione delle risultanze di causa (in relazione alla sussistenza del pregio storico-artistico dei beni;

alla valutazione della legittimità della c.d. (OMISSIS), in riferimento all’epoca della sua costruzione ed al valore da riconnettere alla porzione residua di detto fabbricato; alla sussistenza del decremento per la restante proprietà).

14. Disattesa, a tale stregua, l’eccezione d’inammissibilità del motivo, per la congiunta deduzione dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la sentenza resiste alle critiche che le vengono rivolte, tenuto conto che: a) la conclusione circa l’inesistenza di pregi di natura storico artistica, rilevanti per la stima degli immobili espropriati, è congruamente motivata e che i documenti in tesi pretermessi non solo non sono stati trascritti per intero, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ma, nella parte riprodotta, sono privi del requisito della decisività; b) la mancanza di titoli abilitativi attestanti la legittimità della “(OMISSIS)” – indicata, come si legge nell’impugnata sentenza con la dizione “C (fienile ripostiglio)” e poi demolita – non è in sè contestata dal ricorrente, che nega la ritenuta natura abusiva del manufatto in riferimento ad elementi di fatto (epoca di costruzione) che non riferisce aver allegato innanzi al giudice del merito, e che sono perciò inammissibili in questa sede di legittimità, conclusione che assorbe i profili relativi al mancato riconoscimento dell’indennità per la parte residua e parzialmente interrata di tale manufatto abusivo, e per la negativa incidenza sul valore della residua proprietà; c) l’esclusione del carattere di un’unità economica e funzionale tra beni espropriati e porzione residua – presupposto per il meccanismo di calcolo differenziale di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33 (già L. n. 2359 del 1865m, art. 40) – è congruamente motivata, anche in riferimento alla modifica del tracciato carrabile, idoneo ad escludere i paventati disagi (qualificati, peraltro, come normali limitazioni legali della proprietà) laddove il ricorrente ne invoca un inammissibile diverso apprezzamento.

15. Il terzo motivo è inammissibile: non solo, infatti, il ricorrente formula la censura in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, quando avrebbe dovuto dedurla in relazione al n. 4, trattandosi, in tesi, di un error in procedendo, ma non riporta, neppure, come avrebbe dovuto in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nei suoi termini esatti e non genericamente, in che modo avrebbe proposto la domanda per la perdita di valore del soprassuolo, su cui afferma esser esistito un parco; dovendo appena aggiungersi, da una parte, che il menzionato principio impone al ricorrente di esporre in seno al ricorso tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa; e, dall’altra, che il diretto esame degli atti, consentito alla Corte in ragione del vizio dedotto (che non è rilevabile d’ufficio) presuppone, anzitutto, l’ammissibilità del motivo che lo deduce.

16. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi principale ed incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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