Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13172 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13172

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37359/019 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.S.TOMMASO

D’AQUINO 47, presso lo studio dell’avvocato GIROLAMO OLIVIERO DE

SENA PLUNKETT, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE

MAIELLARO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MELFI RG 1982/19 n.

3013/2019, depositato il 04/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Z.A., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del giudice di pace di Melfi che aveva accolto la quarta richiesta di proroga del trattenimento all’interno del Centro per il Rimpatrio di (OMISSIS), per difficoltà di identificazione.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente si duole della omessa motivazione del decreto impugnato, redatto attraverso un “format crocettato”, con l’ambigua indicazione dell’ulteriore termine concesso alla Questura di Potenza per l’esecuzione del decreto di espulsione.

2. La parte intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, art. 24 Cost., nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.

1.1 Lamenta che il giudice di pace, nel provvedimento impugnato, si era limitato a rendere una motivazione consistente nella apposizione di due crocette: la prima, volta ad affermare la sussistenza dei presupposti della proroga, e l’altra indicativa della convalida della proroga del trattenimento.

1.2. Lamenta che in tal modo era stata resa una motivazione del tutto apodittica anche in relazione al limite temporale della restrizione della libertà personale, la cui durata era incomprensibile, con violazione dell’art. 13 Cost..

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’insussistenza di elementi concreti per ritenere probabile ed imminente la conclusione del procedimento volto ad abbattere gli ostacoli alla preparazione del rimpatrio.

3. Il primo motivo – che deve essere riqualificato con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (cfr. Cass. 1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017) in quanto pur evocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contiene censure evidentemente riferite alla nullità della motivazione – è fondato ed assorbe il secondo.

3.1. Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato e condiviso dal Collegio, secondo cui “il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e a condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l’accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Cass. 6064/2019 ed, in termini, Cass. 18748/2015 e Cass. 11541/2013).

3.2. Nel caso in esame, il giudice di pace si è discostato dal principio sopra richiamato in quanto il decreto è del tutto privo dell’indicazione delle ragioni per le quali poteva essere prorogato per la quarta volta un periodo di trattenimento del ricorrente nel C.P.R. di (OMISSIS), in attesa delle condizioni per l’espatrio.

3.3. La motivazione resa, infatti, consiste nell’apposizione di due “crocette” su un modulo prestampato con cui ci si limita ad affermare la sussistenza dei presupposti della convalida, riferita oltretutto ad un periodo di proroga dapprima indicato in “ulteriori 30 giorni” e, nello spazio immediatamente successivo, “di ulteriori 15 giorni”: risulta, pertanto, del tutto assente un percorso argomentativo volto a motivare le ragioni della misura prevista che consiste nella limitazione della libertà personale e che è stata imposta senza una comprensibile motivazione e per una durata incerta, con la conseguenza che il provvedimento, apodittico e contraddittorio, deve essere dichiarato nullo.

4. Il decreto impugnato, pertanto, va cassato e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, deve essere annullata la convalida della proroga del trattenimento ivi disposta.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, così come quelle del grado di merito e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.

PQM

La Corte;

accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla la ulteriore proroga del trattenimento del ricorrente nel C.P.R. di (OMISSIS).

Condanna il Ministero dell’Interno e la Questura di Potenza alle spese del giudizio dinanzi la giudice di pace e del giudizio di legittimità che liquida, rispettivamente, in Euro 750,00 ed in Euro 1.000,00 per compensi oltre che, per entrambi, ad IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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