Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13171 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3921/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Amerigo

Vespucci n. 34, presso lo studio dell’avvocato Enrico Cecere, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.

– intimato –

avverso la sentenza n. 3799/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Cons. Dott. Paola Vella.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta dal Fallimento (OMISSIS) S.p.a., di revoca L. Fall., ex art. 67, comma 2, dei pagamenti per Euro 21.555,18 effettuati dalla società poi fallita in favore del suo liquidatore, M.A., rimasto contumace nel giudizio di primo grado.

2. La Corte di Appello di Napoli, previa declaratoria di contumacia del M. anche in secondo grado, ha accolto l’appello avanzato dal Fallimento contro la decisione, dichiarando l’inefficacia dei pagamenti in questione e condannando il convenuto/appellato alla restituzione della somma suddetta, maggiorata di interessi legali.

3. La sentenza, pubblicata il 29/09/2015, è stata impugnata da M. con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 160 e 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non avere il ricorrente “mai ricevuto la notifica dell’arto di appello”, in quanto notificato presso la sua vecchia residenza in (OMISSIS), anzichè nella nuova residenza in (OMISSIS), dove risiede dal 21/09/2012 come da allegato certificato storico.

5. Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c. n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancanza di motivazione sulla statuita “contumacia dell’appellato regolarmente evocato in giudizio”.

6. Le censure sono fondate.

6.1. Nello “svolgimento del giudizio” della sentenza impugnata si legge che l’appello è stato proposto dal Fallimento “con atto spedito il 30.5.14 e notificato per compiuta giacenza” – evidentemente all’indirizzo di residenza del M. indicato nell’epigrafe, ossia “(OMISSIS)” – mentre nei “motivi della decisione” la corte territoriale si limita a dichiarare la “contumacia dell’appellato, regolarmente evocato in giudizio”.

6.1. Sennonchè, dal “certificato di residenza storico” rilasciato il 27/01/2016, prodotto dal ricorrente, emerge che a far tempo dal 21/09/2012 egli risiede nel Comune di (OMISSIS) (per immigrazione da (OMISSIS), dove risulta aver risieduto dal 1999 al 2003 e poi dal 2010 al 2012).

6.2. La notifica dell’atto di appello, effettuata “per compiuta giacenza” presso la precedente residenza del destinarlo, da cui questi si era ormai trasferito, va dunque dichiarata nulla (v. Cass. Sez. U, 14916/2016, Cass. nn. 6743/2019, 23903/2018, 14840/2018, 14100/2018, 3816/2018, 20659/2017, 2174/2017).

6.3 Alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo consegue la nullità della sentenza impugnata, emessa in violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c..

6.4 La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che, verificato l’avvenuto, rituale rinnovo della notificazione dell’atto d’appello (comportante, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la sanatoria con effetto retroattivo del vizio riscontrato: Cass. nn. 12197/98, 2142/2019), procederà ad un nuovo giudizio e liquiderà anche le spese di quello di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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