Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13171 del 28/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13171 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

sul ricorso 871-2012 proposto da:
BORTOLATO MARIA GRAZIA BRTMGR68H68E592P titolare della
ditta individuale denominata Gioie e Sapori di Bortolato
Maria Grazia, elettivamente domiciliata in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati NULLI FEDERICO, ANTONIO TODARO, giusta mandato a
margine del ricorso ex art. 414 c.p.c.;
– ricorrente contro

?O13
1640

BORTOLETTO ZITA;
– intimata –

avverso l’ordinanza R.G. 11760/2010del TRIBUNALE di
PADOVA del 24.11.2011, depositata il 25/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 28/05/2013

consiglio del 26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

SERGIO DEL CORE.

”Con il provvedimento impugnato veniva disposta la sospensione ai
sensi dell’art. 295 cod. proc civ. del procedimento di risoluzione di
locale ad uso commerciale per inadempimento del locatore dovuto
all’inidoneità urbanistico amministrativa dell’immobile a svolgere
l’attività commerciale stabilita in contratto, essendo pendente un
procedimento di sfratto per morosità tra le stesse parti per il
medesimo locale che versava in uno stadio molto avanzato,
incompatibile con l’accoglimento dell’istanza di riunione, in quanto
già fissata l’udienza di discussione e decisione.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la
parte conduttrice deducendo che nella specie difetta radicalmente la
pregiudizialità tecnica e che, al contrario sussistono le condizione
per la riunione per connessione soggettiva ed oggettiva delle
medesime.
Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento della Corte
di Cassazione “In tema di sospensione necessaria del processo,
tanto l’art. 34, quanto l’art. 295 cod. proc. civ. fanno riferimento
alla pregiudizialità in senso tecnico giuridico e non anche alla
pregiudizialità in senso meramente logico, sicché la sospensione
può essere disposta unicamente quando in un altro giudizio deve
essere decisa una questione pregiudiziale intesa nel primo senso”.
(Cass. 27932 del 2011). Più specificamente la Corte ha
affermato :”La questione pregiudiziale idonea a determinare la
sospensione necessaria della causa – con provvedimento
assoggettabile a regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42
cod. proc. civ. – postula non solo che sia investito un punto
costituente un antecedente logico indispensabile di fatto o di diritto,
rispetto alla decisione principale e del quale il giudice non può

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis
cod. proc. civ.,relativa al procedimento civile iscritto al R.G. 871 del
2012 :

(Cass.16995 del 2007). Nella specie, invece, la relazione tra le due
cause è di mera connessione soggettiva (medesime parti) ed
oggettiva (medesima causa petendi : risoluzione del contratto di
locazione per inadempimento attribuito reciprocamente dall’uno dei
contraenti all’altro nei due giudizi). In tale condizione, quando le
cause pendano nel medesimo ufficio giudiziario, esiste il rimedio
della riunione, finalizzato non solo al soddisfacimento di esigenze di
economia processuale ma anche di coerenza tra giudicati. In
mancanza delle condizioni per l’esercizio di questa opzione, secondo
la valutazione discrezionale del giudice presso il cui ruolo sono state
destinate, dal provvedimento presidenziale assunto ex art. 274 cod.
proc. civ., le due cause da riunire, non può essere disposta la
sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. in palese difetto dei requisiti
di legge ma ci si deve limitare a mantenere separati i due
procedimenti.
Ove i rilievi sopra esposti siano condivisibili, il ricorso deve essere
accolto e il provvedimento di sospensione cassato”.
Ritenuto che il Collegio ha aderito senza rilevi alla relazione;
P.Q.M.
La Corte r accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al
Tribunale di Padova per la prosecuzione del giudizio anche in ordine

conoscere “incidenter tantum” e neppure giudicare sul merito
essendone imposto dalla legge l’accertamento con efficacia di
giudicato, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo, in
quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre
che sul rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della
causa, con la formazione, appunto, della cosa giudicata, a tutela di
un interesse che trascende quello inerente alla soluzione della
controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata”.

alle spese del presente procedimento.

DEPOSITATO NCASCO-MIA

Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2012

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