Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13171 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4709-2015 proposto da:

M.G., T.R., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALESSANDRO TEDESCHI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNICREDIT S.P.A. e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, quale mandataria, in persona

del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.

OZANAM, 69, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE PETILLO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio

MA.MA. in VERONA il 3/11/2011 rep. n. 69067;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2631/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

M.G. e T.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2631/2014 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano in una controversia vertente fra gli odierni ricorrenti e la UNICREDIT s.p.a. ed avente ad oggetto l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. proposta dall’istituto bancario avverso un atto di costituzione di fondo patrimoniale;

l’intimata ha resistito a mezzo di controricorso;

è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, datato 20.2.2017, sottoscritto dai ricorrenti e dai loro difensori e recante il “visto per accettazione” del difensore della controricorrente;

considerato che:

la rituale rinuncia al ricorso comunicata al difensore della parte controricorrente comporta l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c.;

non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite, in quanto la controricorrente ha aderito alla rinuncia;

non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. n. 23175/2015).

PQM

 

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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