Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13171 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, (ud. 20/05/2016, dep. 24/06/2016), n.13171

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15516-2012 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI

34, presso l’avvocato MICHELE DELLA BELLA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FRANCESCO MAZZI, ELENA APPENDINO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE

89, presso l’avvocato MASSIMO TAVELLA, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

515 CREATIVE SHOP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata In ROMA, VIA XX SETTEMBRE 89,

presso l’avvocato GUIDO MAFFEI, rappresentata e difesa dagli

avvocati PATRIZIA SERASSO, GIOVANNI VILLANI, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1828/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato APPENDINO ELENA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente FIAT, l’Avvocato TAVELLA MASSIMO che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato tra il 24 e 25 luglio 2008, B.A. convenne in giudizio la società 515 Creative Shop snc e la Fiat Group Automobiles spa e ne chiese la condanna, in solido, al pagamento del compenso dovutogli per l’ideazione della tag fine “(OMISSIS)”, che gli era stata commissionata, nell’aprile 2007, dall’agenzia pubblicitaria Creative Shop, per concorrere ad una gara, indetta da Fiat, in occasione del lancio della nuova (OMISSIS), al fine di individuare uno slogan in lingua inglese identificativo del brand Fiat in Italia e nel mondo. Egli espose di avere appreso dal sig. P. della Creative Shop che l’opera da lui ideata aveva vinto la gara ed era stata utilizzata nella cartellonistica nazionale e sui principali quotidiani, senza tuttavia alcun riferimento al suo nome come autore; di ignorare quali fossero gli accordi tra la Creative Shop e la Fiat e che nessun accordo era stato raggiunto sulla cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, sicchè l’uso che ne era stato fatto era illegittimo.

Nel contraddittorio con le società convenute, che avevano chiesto il rigetto delle domande, il Tribunale di Torino, con sentenza parziale del 28 luglio 2010, dichiaro che la tag line ideata dall’attore costituiva opera dell’ingegno protetta dalla legge sul diritto d’autore; inibì a Fiat di utilizzarla; dispose la pubblicazione della sentenza a spese delle convenute e, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per l’istruttoria sulle domande economiche del B..

La Corte d’appello di Torino, con sentenza 21 dicembre 2011, pur confermando l’accertamento della natura di opera dell’ingegno della tag line, in quanto dotata di creatività, originalità e compiutezza espressiva e, quindi, tutelabile dalla legge sul diritto d’autore, ha rigettato le domande di B., accogliendo i gravami di Fiat e Creative Shop. Secondo la Corte, dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nella citazione si desumeva che tra le parti vi era stato un precisa accordo, qualificabile come contratto di prestazione d’opera, in base al quale il B. aveva accettato di collaborare per realizzare lo slogan destinato a partecipare alla gara indetta da Fiat; che tale accordo era stato eseguito secondo le modalità e gli scopi programmati dalle parti; che, quindi, i diritti patrimoniali sull’opera erano stati ceduti al committente, mentre la determinazione del corrispettivo non costituiva un elemento essenziale del contratto.

Avverso questa sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui si sono opposti Fiat e Creative Shop con separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c. e 110 L.A. (R.D. 22 aprile 1941, n. 633), per avere violato il principio secondo cui la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno dev’essere provata per iscritto;

infatti, la Corte di merito avrebbe erroneamente presunto l’esistenza di un contratto tra il B. e l’agenzia pubblicitaria 515 Creative Shop, sulla base di una telefonata con tale P., senza verificare l’esistenza in capo a quest’ultimo di poteri rappresentativi della suidicata agenzia e senza che fosse stato pattuito l’oggetto del contratto (quanto alle modalità di utilizzazione dello slogan ideato dal B.), nè l’importo del compenso, nonchè trascurando la testimonianza di T.C., la quale aveva assistito alla telefonata e ascoltato che il compenso sarebbe stato pattuito successivamente.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per avere escluso la responsabilità di Fiat, sull’erroneo presupposto che quest’ultima avesse stipulato un regolare contratto d’appalto di servizi con la 515 Creative Shop, nonchè per avere confermato l’esistenza di un’opera dell’ingegno tutelabile dalla legge sul diritto d’autore e, contraddittoriamente, negato l’applicabilità della norma che pone a carico del cessionario l’onere di dimostrare, per iscritto, l’avvenuta cessione del diritto di utilizzazione economica della stessa.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

La Corte torinese ha accertato in fatto, con adeguata motivazione, sulla base delle stesse allegazioni contenute in citazione, l’esistenza di un contratto di prestazione d’opera tra il B. e la 515 Creative ShoP, avente ad oggetto la realizzazione di un’opera dell’ingegno, qual è quella ideata dal primo. Trattandosi di opera soggetta alla disciplina del diritto d’autore, egli ne ha conservato la paternità, in quanto creatore della stessa ma, per effetto del contratto di prestazione d’opera professionale, il committente (515 Creative Shop) ne ha acquisito a titolo originario i diritti di utilizzazione economica nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, ai fini della partecipazione alla gara indetta da Fiat e del raggiungimento dello scopo da lui stesso indicato in citazione e in concreto raggiunto, essendo l’opera stata stilizzata per pubblicizzare i prodotti Fiat.

La Corte ha implicitamente ritenuto che il B., sul quale ricadeva il relativo onere probatorio, non avesse dimostrato l’esistenza di patti limitativi dell’utilizzazione economica dell’opera, concordata con la predetta operazione, che configurava un modulo negoziale considerato dalla giurisprudenza coerente con la disciplina di settore (v. Cass. n. 3439 del 1982). In tal modo, ha compiuto un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, avente ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti (v.

Cass. n. 3004 del 1973), alla cui stregua ha individuato il contenuto del contratto d’opera e i diritti patrimoniali trasferiti al committente (v. Cass. n. 3439 e 7109 del 1982, n. 12507 del 1992).

Il ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 110 L.A., per avere la sentenza impugnata ammesso la trasmissione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno in mancanza di prova scritta. La predetta disposizione, tuttavia, non è applicabile quando, come nella fattispecie, il committente abbia acquistato, a titolo originario, i diritti di utilizzazione economica dell’opera, per effetto ed in esecuzione di un contratto (in forma libera) di prestazione d’opera intellettuale concluso con l’autore (v. Cass. n. 1938 del 1963), coerentemente con il fatto che tale contratto implica il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico pertinenti al suo oggetto e alle sue finalità. In altri termini, non v’è stato un trasferimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, nel senso considerato dall’art. 110 cit., ma l’esecuzione di un contratto d’opera professionale che ha consentito all’opera di venire alla luce, con la sua originalità e proteggibilità, e di essere acquisita in via originaria al patrimonio del committente, il quale era legittimato ad utilizzarla economicamente per gli scopi pubblicitari che erano stati concordati.

Ulteriore questione è quella del compenso per la prestazione professionale commissionata al B., che i giudici di merito hanno correttamente risolto in diritto, osservando che la determinazione del compenso non costituisce elemento essenziale del contratto d’opera professionale, non essendovi in effetti alcuna presunzione di onerosità, nemmeno iuris tantum (v. Cass. n. 7741 del 1991, n.10393 del 1994, n.5472 del 1999, n.7003 del 2001, n. 2769 del 2014).

La ricostruzione della concreta volontà espressa dalle parti è riservata al giudice di merito, che nel caso in esame vi ha provveduto in modo coerente, con una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie che non può essere messa in discussione in questa sede.

La censura ha ad oggetto la valutazione delle prove ed è proposta con modalità non conformi a quelle che devono essere osservate per la formulazione di un idoneo motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., n. 5 infatti, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove testimoniali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova e di trascriverne il testo integrale nel ricorso per cassazione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, risolvendosi, altrimenti, il dedotto vizio di motivazione in una inammissibile richiesta di riesame del contenuto delle deposizioni testimoniali e di verifica dell’esistenza dei fatti di causa (v. Cass. n. 6023 del 2009, n. 17915 del 2010). Inoltre, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altra limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. n. 17097 del 2010).

In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio, in considerazione della peculiarità della situazione di fatto e della complessità delle questioni controverse.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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