Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13171 del 16/06/2011
Cassazione civile sez. III, 16/06/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 16/06/2011), n.13171
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 28504/2006 proposto da:
V.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, LARGO ORESTE GIORGI 10, presso lo studio dell’avvocato APPELLA
Antonio, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARTELLATO LUIGINO MARIA, LIVIERO SANDRO giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
CAB CS AUTOTRASPORTI A R.L. (OMISSIS), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore Sig. B.B., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CACCINI 1, presso lo studio
dell’avvocato GAMBELLI ROBERTA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BORSETTO FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
B.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 941/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
Sezione Terza Civile, emessa il 22/05/2006, depositata il 08/06/2006
R.G.N. 1313/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
25/01/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato FRANCESCO BORSETTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ditta autotrasporti Volpe convenne in giudizio dinanzi al tribunale di Venezia il consorzio CAB, lamentando di aver ricevuto compensi per l’effettuazione di trasporti commissionatigli dal convenuto in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dalle tariffe a forcella per gli anni dal 1994 al 1997.
Il giudice di primo grado respinse la domanda, ritenendo che prestazioni eseguite dall’attrice non fossero riconducibili al contratto di trasporto.
La corte di appello di Venezia, investita del gravame proposto dalla ditta Volpe, lo rigettò.
La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 4 motivi.
Resiste con controricorso – corredato da memoria illustrativa – il consorzio CAB.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 298 del 1974, art. 52 e art. 51, comma 3, in relazione all’art. 8 del regolamento di esecuzione del D.P.R. n. 56 del 1978; D.L. n. 16 del 1987, art. 3, comma 1, convertito il L. n. 132 del 1987).
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:
Accerti la corte se vi è stata violazione delle norme citate e quindi se le tariffe a forcella per le prestazioni effettuate negli anni dal 1994 al 1997 dall’autotrasportatore di cose per conto terzi erano applicabili alla sola prestazione di trasporto ovvero presupponevano un contratto di trasporto che l’autotrasportatore avrebbe dovuto eseguire in piena autonomia.
Accerti ancora se vi è stata violazione delle predette norme di legge quando è stato ritenuto che le tariffe a forcella non erano applicabili al c.d. trazionismo.
Con il quarto motivo, si denuncia il medesimo vizio della sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione, e, in particolare, si lamenta motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la corte veneta ritenuto che nello svolgere la propria attività di trazionista (l’autotrasportatore) non sopportasse un rischio di impresa.
Le doglianze, che possono essere congiuntamente esaminate attesane la intrinseca connessione, non possono essere accolte.
Esse sono, difatti, destinate ad infrangersi sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui – confermando in toto la decisione di primo grado – ha ritenuto che, in assenza del rischio di impresa, venisse del tutto meno la ragione giustificatrice dell’applicazione ope legis delle tariffe a forcella, deducendo tale circostanza e fondando il proprio convincimento, in punto di fatto, alla luce della compiuta ed esauriente istruttoria svolta in prime cure, con apprezzamento di merito del tutto esente da vizi logico giuridici e per ciò solo sottratto tout court a qualsiasi valutazione da parte di questa corte di legittimità.
Resta così superata la questione, pur posta dal ricorrente, della disciplina giuridica applicabile al c.d. frazionismo poichè la stessa giurisprudenza citata (Cass. 16582/02 con riferimento a Corte Cost. 386/96) postula pur sempre l’indefettibile presupposto dell’esistenza di un apprezzabile livello di organizzazione imprenditoriale autonoma, comportante costi e rischi che giustifichino l’applicazione del sistema tariffario oggi invocato.
Ciò che, in punto di fatto, è stato irredimibilmente e condivisibilmente escluso dalla corte territoriale.
Con il secondo motivo, si denuncia omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 298 del 1974, art. 41; art. 116 c.p.c.; art. 2700 c.c.).
Entrambe le doglianze lamentano un errore percettivo in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nel valutare quoad tempus la circostanza dell’iscrizione del V. all’albo degli autotrasportatori.
Entrambe le doglianze (a tacere della assoluta loro ininfluenza ai fini del decidere, in conseguenza del rigetto dei motivi dianzi esaminati, e a tacere ancora della patente violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, essendo meramente elencati per numeri e non anche come pur necessario – riportati nel loro contenuto i documenti di cui si predica la decisività in parte qua) risulta del tutto inammissibile, lamentandosi con esso un presunto errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di merito, onde l’impraticabilità del rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione e l’esperibilita della istanza di revocazione della sentenza.
La doglianza non può essere accolta.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 9.200,00 di cui Euro 200,00 per spese generali.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011