Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13170 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1168-2015 proposto da:

C.A., C.L., domiciliati ex lege, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato GABRIELE DE SANTIS giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8546/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 23/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

Si dà atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la BIG s.r.l. propose azione di simulazione e, in subordine, di revocatoria ex art. 2901 c.c. in relazione agli atti del 28.10.2004 con cui i coniugi C.G. e M.I., soci illimitatamente responsabili della (OMISSIS) s.n.c., avevano donato beni di loro proprietà ai figli C.A. e L.; alla domanda resistettero C.A. e L. nonchè C.G., M.I. e la (OMISSIS) s.n.c.;

interrotto a seguito del fallimento della soc. (OMISSIS) e dei soci illimitatamente responsabili, il giudizio venne tempestivamente riassunto dalla BIG s.r.l. con ricorso depositato il 29.1.2009; successivamente, in data 7.4.2009, si costituì in giudizio la Curatela del Fallimento, subentrata ai sensi dell’art. 66 L.F., facendo proprie le domande dell’originaria attrice;

il Tribunale di Teramo dichiarò improcedibili le domande della BIG s.r.l., rigettò la domanda di simulazione e accolse – invece – la domanda di revocatoria, dichiarando l’inefficacia degli atti di donazione nei confronti dei creditori del Fallimento della (OMISSIS) s.n.c. e del Fallimento dei soci illimitatamente responsabili;

la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile, ex artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., il gravame proposto da C.A. e L., ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di essere accolto;

avverso la sentenza di primo grado hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione C.A. e L., affidandosi a due motivi; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che:

dopo aver affermato la legittimazione della Curatela a subentrare nell’azione promossa dalla BIG s.r.l. e la sopravvenuta improcedibilità delle domande proposte dall’originaria attrice, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di simulazione, accogliendo – invece – quella di revocatoria; al riguardo, ha ritenuto sussistenti sia il requisito oggettivo (giacchè la C. s.n.c. non era proprietaria di alcun immobile, mentre i soci illimitatamente responsabili non conservavano la proprietà di alcun bene libero da ipoteca – ad eccezione di un terreno di modesta superficie – così rendendosi “ben più difficoltosa l’esazione coattiva del credito della BIG s.r.l.”) che quello soggettivo della dolosa preordinazione degli atti da parte dei donanti (alla luce delle risultanze della relazione ex art. 33 L.F. e delle dichiarazioni rese al curatore da C.G., dalle quali emergeva che la situazione di crisi era iniziata nell’anno 2002 e che nell’anno 2004 era divenuta più grave a seguito della sopravvenuta inesigibilità dei crediti conseguente al fallimento di alcuni debitori), risultando invece irrilevante l’atteggiamento soggettivo dei donatari;

con il primo motivo (che denuncia la violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 66 e degli artt. 2697 e 2901 cod. civ.), i ricorrenti rilevano che il credito della BIG s.r.l., sorto successivamente alle donazioni, era stato contestato dalla C. s.n.c. e non era stato ammesso al passivo del Fallimento; contestano inoltre la possibilità di ritenere “raggiunta la prova dell’esistenza del requisito psicologico della dolosa preordinazione degli atti”, tanto più che i coniugi C. – M. avevano giustificato le donazioni sulla base di ragioni personali afferenti ai donatari;

il motivo è infondato nella parte in cui contesta l’ammissibilità dell’azione revocatoria e la legittimità del subentro della Curatela all’originaria attrice: invero, la domanda revocatoria può essere proposta anche a fronte di crediti contestati o litigiosi (cfr. Cass. n. 1968/2009, Cass. n. 1893/2012, Cass. n. 5619/2016, Cass. n. 23208/2016) e non osta all’esercizio dell’azione la circostanza che l’atto revocando sia anteriore al sorgere del credito ove risulti comunque dolosamente preordinato a pregiudicarne il soddisfacimento; inoltre il subentro della Curatela nella revocatoria ordinaria può ben avvenire a prescindere dalla preventiva ammissione allo stato passivo del creditore sostituito;

il motivo è – poi – inammissibile nella parte in cui mira a sollecitare una diversa valutazione di merito in punto di sussistenza della dolosa preordinazione dell’atto a pregiudicare le ragioni dei creditori;

con il secondo motivo (che deduce la violazione degli artt. 101, 115 e 184 bis cod. proc. civ. e dell’art. 2901 cod. civ.), i ricorrenti si dolgono che “le decisioni impugnate” abbiano attinto alle risultanze della relazione del curatore, assumendo che la stessa era incompleta e che su di essa non si era “mai aperto il confronto ovvero il contraddittorio”, cosicchè non avrebbe potuto essere utilizzata al fine di ritenere provati i requisiti di cui all’art. 2901 cod. civ.;

il motivo è infondato alla luce della pacifica utilizzabilità della relazione del curatore al fine di acquisire elementi che – se non validamente contraddetti – possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice (cfr. Cass. n. 14831/2006 e Cass. n. 10216/2009);

in difetto di attività difensiva delle intimate, non deve provvedersi sulle spese d lite;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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