Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13170 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13170

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32826/2018 proposto da:

T.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 8,

presso lo studio dell’avvocato MARINA MILLI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICLA TALLONE;

– ricorrente –

contro

R.E. & C SAS, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA GIOVINE ITALIA, 7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

CARNEVALI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 846/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’avv. T.N. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 846/2018 della Corte d’Appello di Genova. Resiste, con controricorso, la R.E. & C. s.a.s..

2. La sentenza in questa sede impugnata origina dall’appello spiegato dalla R.E. & C. s.a.s. contro la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla società attrice nei confronti dell’avv. T. per le conseguenze dannose derivanti ai locali del Ristorante (OMISSIS), gestito dalla predetta società, da infiltrazioni di acqua provenienti dal soprastante appartamento di proprietà della convenuta, ritenendo che non vi fossero elementi istruttori sufficienti per accogliere della domanda attorea. Per l’effetto, compensava per i due terzi le spese processuali di primo grado e condannava la società attrice al rimborso del restante terzo, mentre compensava interamente tra le parti le spese di CTU e ATP.

3. La R.E. & C. s.a.s. ha interposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Genova che, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, ha accolto l’appello là dove la società lamentava il rigetto (e la mancanza di motivazione a supporto di tale decisione) della domanda di risarcimento dei danni per la chiusura dell’esercizio di ristorazione dal (OMISSIS), riferita alle infiltrazioni manifestatesi nel (OMISSIS); mentre ha confermato la sentenza di primo grado circa l’infondatezza della domanda risarcitoria riferita ai fenomeni infiltrativi manifestatisi nel settembre 2004, in quanto ha ritenuto incerte le cause dei fenomeni dannosi avvenuti in quel periodo. In particolare, quanto alla domanda accolta ha ritenuto incontroversa la provenienza e la responsabilità delle infiltrazioni del (OMISSIS) verificatesi nei locali del Ristorante dall’allagamento causato da un rubinetto lasciato aperto all’interno del soprastante appartamento di proprietà della convenuta T. mentre erano in corso lavori di ristrutturazione; così come incontroversa è stata ritenuta la circostanza che, dal (OMISSIS), il Ristorante rimase chiuso al pubblico per eseguire lavori di ripristino dei soffitti e delle pareti dei locali interessati dalle infiltrazioni avvenute nel (OMISSIS) precedente. In ordine al quantum debeatur ha accolto la domanda attorea sebbene in misura inferiore a quella esposta nell’atto introduttivo del giudizio poichè – quandanche l’incasso medio giornaliero dell’esercizio commerciale fosse confermato dalla documentazione contabile prodotta dalla società attrice e dalla testimonianza resa da un dipendente del Ristorante – il lucro cessante riconoscibile doveva avvicinarsi più al guadagno netto giornaliero che ai ricavi lordi, in quanto nei giorni di chiusura non erano stati sostenuti costi. Dunque, ha valutato congrua la somma di Euro 3.000,00 a titolo di lucro cessante per i giorni di chiusura dovuti ai lavori di ristrutturazione e, per tale somma ha condannato l’avv. T.. Per l’effetto, ha compensato per la metà le spese del doppio grado, condannando per l’altra metà la sola appellata (maggiormente soccombente); e ha compensato per intero le spese di ctp e ctu.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, e specificamente dell’art. 327 c.p.c., ed art. 153 c.p.c., comma 1”. La sentenza impugnata avrebbe violato le norme in epigrafe per non aver rilevato l’inammissibilità del gravame proposto dalla società appellante in quanto tardivo. Sul punto, la ricorrente rileva che la sentenza di prime cure è stata pubblicata il 17/12/2013 e, dunque, al termine lungo di un anno (il 17/12/2014), previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis trattandosi di giudizio iniziato nel 2005), occorreva aggiungere il periodo di sospensione feriale di 31 giorni e non di 46, vista la modifica introdotta con la L. n. 162 del 2014, che dovrebbe applicarsi alle impugnazioni proposte a partire dal 1 gennaio 2015. Per l’effetto, il termine per impugnare sarebbe scaduto il 17/1/2015; di contro, la notifica dell’atto di appello è avvenuta solo il 30/1/2015.

1.1. Il primo motivo è infondato.

1.2. La Corte di merito ha correttamente rigettato l’eccezione di tardività del gravame sollevata dall’attuale ricorrente, allora parte appellata, rilevando che, nel caso concreto, fosse applicabile il precedente periodo di sospensione feriale di 46 giorni e non quello ridotto di 31 giorni introdotto dalla L. n. 162 del 2014. Nel caso di specie, l’appellante ha usufruito del periodo di sospensione feriale nel 2014, dunque ancora di 46 giorni, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 17/12/2013. Talchè, fissato ad un anno e 46 giorni il termine lungo ex art. 327 c.p.c., la notificazione dell’appello avvenuta il 30/1/2015 è da considerarsi tempestiva. Sul punto, si rinvia a quanto statuito da questa Corte in merito: “la modifica di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1 (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo la L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione da 46 giorni a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, non rilevando, a tal fine, la data dell’impugnazione o quella di pubblicazione della sentenza” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11758 dell’11/5/2017; in senso conforme, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21674 del 19/9/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 20866 del 6/9/2017; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24867 del 5/12/2016). Difatti, nella norma non c’è nessun richiamo alla data di pubblicazione delle sentenze impugnate o di proposizione delle impugnazioni, ma solo un chiaro riferimento all’anno solare 2015 e, dunque, al periodo feriale 2015.

2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. n. 3, e specificamente dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.”. La sentenza viene censurata per motivazione apparente là dove ha condannato l’attuale ricorrente al risarcimento del danno da lucro cessante a favore di parte appellante. Sul punto, il giudice di secondo grado non avrebbe correttamente interpretato e valutato gli elementi di causa a sua disposizione, dai quali emergeva che parte attrice non avrebbe mai dimostrato:

– la necessità di operare le asserite ristrutturazioni;

– l’opportunità di effettuare le ristrutturazioni proprio nei giorni prescelti, tra il (OMISSIS). In specie, la ricorrente adduce che la società attrice avrebbe dovuto dimostrare che il periodo di ferie abituale era stabile e diverso da quello individuato; ciò non sarebbe avvenuto anche perchè la società seguiva periodi di chiusura irregolari. Peraltro, essendo trascorsi solo 45 giorni dall’infiltrazione, in quel periodo il soffitto non poteva essere asciutto e, dunque, idoneo a ricevere adeguate opere di tinteggiatura;

– il tipo di opere eseguite;

– la necessità di impiegare sei giorni per l’effettuazione di tali opere. Il ripristino avrebbe dovuto riguardare solo il salone principale, talchè il valore economico delle opere doveva aggirarsi intorno a Euro 500,00 e impegnare al massimo due giornate di lavoro, eventualmente con il ristorante aperto al pubblico;

i criteri di quantificazione del danno richiesto. Peraltro, in quei giorni il personale era stato messo in ferie e non erano stati sostenuti costi, dunque, ciò escludeva in radice la possibilità di condannare l’attuale ricorrente al risarcimento del danno da lucro cessante;

– infine, si adduce che il giudice avrebbe omesso di considerare che l’attività di ristorazione di parte attrice viene svolta in locali che si affacciano direttamente sul porto e, dunque, soggetti a tinteggiatura periodica a causa dell’umidità.

3. Con il terzo motivo si denuncia la “Nullità della sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d’Appello fornito una “motivazione apparente” alle decisioni ivi assunte”. In via alternativa al terzo motivo, la sentenza viene impugnata – sempre sotto il profilo della motivazione apparente per nullità della medesima.

3.1. Il secondo e terzo motivo vanno trattati congiuntamente in quanto entrambi prospettano il vizio di “motivazione apparente”, denunciato prima sotto il profilo della violazione di legge e, poi, sotto il profilo della nullità della sentenza impugnata. Essi risultano parimenti inammissibili.

3.2. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6 e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4″ (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/9/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass. Sez. U. 8053/2014). Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento, ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente intrinsecamente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum. Difatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro giuridicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili. In ogni caso, tuttavia, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, non potendosi ricavare aliunde e, dunque, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U., Sentenza n. 22232 del 3/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/9/2009).

3.3. In proposito, è sufficiente rilevare che la pronuncia impugnata rende una motivazione che permette di ricostruire e comprenderne il percorso logico-argomentativo, dimostrandosi sufficiente e intrinsecamente congruente.

3.4. E difatti, la Corte di merito ha rigettato la domanda risarcitoria riferita ai fenomeni infiltrativi manifestatisi nel settembre 2004, mentre ha accolto la domanda attorea riferita ai fenomeni infiltrativi del (OMISSIS) e alla chiusura del ristorante dal (OMISSIS), sulla scorta di una motivazione che dà per incontroverse la provenienza e la responsabilità delle infiltrazioni manifestatesi nei locali del Ristorante (OMISSIS) per un allagamento causato da un rubinetto lasciato aperto all’interno del soprastante appartamento di proprietà T., mentre erano in corso lavori di ristrutturazione; ha ritenuto parimenti incontroverso, e comunque risultante pure da testimonianze raccolte dal Tribunale, che nella prima metà del (OMISSIS) successivo l’esercizio commerciale rimase chiuso al pubblico alcuni giorni (dal (OMISSIS)) durante i quali vennero eseguiti i lavori di ripristino dei soffitti e delle pareti dei locali interessati dalle infiltrazioni manifestatesi nel (OMISSIS) precedente; ha ritenuto non provata la tesi della convenuta appellata, qui ricorrente, secondo cui tale chiusura del locale rientrava in quelle periodiche ed abituali per ferie dell’esercizio commerciale de quo, considerando che vi era prova che la chiusura per ferie non avveniva annualmente sempre nello stesso periodo, e ciò proprio in base alle fotografie prodotte dalla convenuta e ritraenti cartelli apposti presso il Ristorante (OMISSIS); ha considerato che, se è logico e ragionevole pensare che, per la chiusura del locale al fine di poter riparare i soffitti e le pareti di un paio di locali, i gestori del ristorante avessero scelto un periodo di c.d. “bassa stagione” (come l’inizio di (OMISSIS)) lontano da festività e “ponti”, resta il fatto che la chiusura era comunque giustificata dall’esigenza di rimediare agli effetti delle infiltrazioni del (OMISSIS) precedente e quindi la chiusura per alcuni giorni dell’esercizio commerciale risultava causata dall’evento dannoso di un paio di mesi prima; ha ritenuto infine non plausibile la tesi secondo cui i ripristini avrebbero potuto essere fatti col ristorante aperto al pubblico (sentenza impugnata: da p. 5, 2 cpv. a p. 6, 2 cpv.).

3.5. In punto di quantum debeatur la Corte di merito ha ritenuto che i danni fossero riconoscibili in misura inferiore a quella (Euro 1.008,02 al giorno per cinque giorni) esposta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, posto che, se è vero che un teste (…) confermava che in quel periodo invernale l’incasso medio giornaliero dell’esercizio commerciale si aggirava sui mille Euro, e che l’esame della documentazione contabile prodotta dall’attrice non conduceva a smentire in parte tale dato medio, occorre nondimeno considerare che a) il periodo dal (OMISSIS) è, soprattutto per un ristorante collocato in una città di mare a vocazione prevalentemente turistica, di “bassa stagione”, come indica il fatto notorio che spesso gli esercizi commerciali in zone di mare utilizzino il periodo successivo alla Feste Natalizie e precedente a quelle Pasquali sia per andare in ferie sia per eseguire interventi di manutenzione ai locali, b) gli incassi giornalieri di un esercizio commerciale di ristorazione non corrispondono affatto al profitto giornaliero dell’attività ma al ricavo lordo, dovendosi detrarre da quest’ultimo per giungere al guadagno netto (oltrechè vari costi fissi) le spese per acquisto di prodotti alimentari, bevande, ecc., c) il lucro cessante riconoscibile si dovesse avvicinare più al guadagno netto giornaliero che ai ricavi, essendo evidente che nei giorni di chiusura in questione i gestori del Ristorante (OMISSIS) non avevano incassato i corrispettivi che avrebbero versato i clienti ma non avevano neanche affrontato i costi (…) ritenendo congrua la minore somma di Euro 3.000,00 (…)” (sentenza impugnata, p. 6, 4 e 5 cpv.).

3.6. La ricorrente assume in particolare che parte attrice non abbia mai prodotto elementi oggettivi idonei alla determinazione del lucro cessante quali, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti e di quelli successivi, le spese regolarmente sostenute, i corrispettivi degli anni precedenti e di quelli successivi, quindi i bilanci societari. In parte qua, tuttavia, la doglianza non è ammissibile anche in virtù della considerazione che la sentenza impugnata, in ordine alla liquidazione del lucro cessante, ha considerato la “documentazione contabile prodotta dall’attrice” (sentenza impugnata: p. 6, rigo 22-23), ma la censura vorrebbe invece spronare il giudice di legittimità a svolgere un’autonoma rivalutazione di detta documentazione, ritenuta invece idonea dal giudice di merito per svolgere ulteriori valutazioni in relazione alle circostanze del caso, unitamente ad altri elementi di prova acquisiti e di massime di esperienza, utilizzati nell’ambito della sua discrezionalità valutativa ex art. 115 c.p.c., secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., con esito del tutto insindacabile in questa sede in quanto conforme a ragionamento logico e inferenziale tipico del giudicare (Cass. Sez. U., sentenza n. 34476 del 27/12/2019).

4. Con il quarto motivo si denuncia l'”Omesso esame da parte della Corte di appello di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla formale richiesta di risarcimento, a titolo di lucro cessante, nella misura di Euro 1.500,00, avanzata dalla R.E. & c. Sas mediante missiva 20 febbraio 2004 (doc. 6 fascicolo convenuta del primo grado di giudizio – dell’attuale doc. 2), avente valore di rinuncia ad ulteriori richieste per il medesimo titolo”. La sentenza viene censurata ove ha ritenuto che la società attrice non abbia mai espresso alcuna rinuncia al ristoro dei danni da lucro cessante. Sul punto, la Corte avrebbe del tutto ignorato il documento n. 6) prodotto dall’appellata in primo grado, con il quale la società attrice aveva già definitivamente quantificato la richiesta di danni a titolo di lucro cessante in Euro 1.500,00, con effetto negoziale vincolante e conseguente rinunzia ad ogni ulteriore pretesa al medesimo titolo.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. A partire dalla nota Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 7/4/2014, questa Corte ha indicato che la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introduce nell’ordinamento un vizio relativo all’omesso esame di un fatto storico che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, da individuarsi – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – con riferimento allo specifico “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, al “dato” da cui risulti esistente, nonchè al “come” e al “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e alla sua “decisività”; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4.3. Nel caso di specie, la censura non si conforma, innanzitutto, al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè il fatto ad essa sotteso, lungi dall’essere stato trascurato, è stato diversamente valutato dalla Corte del gravame. Sul punto, nella sentenza impugnata si legge “5. che non risulta poi che la Società attrice avesse mai negozialmente espresso nei confronti della proprietaria del soprastante appartamento alcuna irrevocabile rinuncia a pretendere ristoro dei danni da lucro cessante per la chiusura dell’esercizio durante l’esecuzione delle opere di ripristino” (sentenza impugnata: p. 6, 3 cpv.). Vieppiù, l’asserita rinuncia contenuta nella missiva viene individuata con il solo riferimento al locus di produzione nella fase di merito, mancando ogni menzione del contenuto e, ciò che maggiormente rileva, di “come” e “quando” il fatto sotteso al documento sia stato discusso tra le parti.

5. Con il quinto motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c. n. 3, specificamente degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e delle relative disposizioni di attuazione”. La sentenza viene censurata in punto di regolamento delle spese di lite là dove ha omesso di individuare i due presupposti di applicazione dell’art. 91 c.p.c.: quale fosse la “parte soccombente” e se vi fosse stata una proposta conciliativa. Si assume che le spese di lite avrebbero dovuto essere poste interamente a carico di parte attrice, atteso che la convenuta è stata condannata al pagamento di Euro 3.000,00, mentre la somma proposta e rifiutata dalla società in via conciliativa era superiore; per altro verso, la parte maggiormente soccombente sarebbe la medesima attrice rispetto alla domanda giudiziale svolta per un importo di Euro 26.000,00).

6. Con il sesto motivo si denuncia l'”Omesso esame da parte della Corte di Appello di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dall’immotivato rifiuto, da parte della R.E. & C. sas, della proposta conciliativa formulata in udienza 20.6.2012 dal Giudice del Tribunale di Imperia”. La Corte d’Appello non avrebbe considerato il fatto storico rappresentato dall’immotivato rifiuto di parte attrice della proposta conciliativa che, di contro, costituiva un fatto rilevante ai fini della ripartizione delle spese di lite.

6.1. Il quinto e il sesto motivo vanno trattati congiuntamente, in quanto entrambi inerenti al regolamento delle spese processuali. Essi sono entrambi infondati.

6.2. La Corte territoriale, in punto di spese di lite ha così motivato: “In considerazione dei profili di reciproca soccombenza parziale ravvisabili, risulta giustificato compensare le spese dei due gradi sono alla misura della metà, ponendo a carico di parte appellata (maggiormente soccombente) (…) Considerato che le indagini tecniche di ufficio hanno dato esiti incerti ed hanno prevalentemente riguardato la questione dei fenomeni manifestatisi nel settembre 2004 merita conferma la decisione del Tribunale di compensare “…integralmente tra le parti gli oneri di Ctp e Ctu”” (sentenza impugnata: p. 7, 1 e 2 cpv.).

6.3. Innanzitutto, non può tenersi conto del rifiuto della proposta transattiva ai fini della condanna alle spese, non essendo la legge in questione applicabile al caso di specie ratione temporis, posto che si tratta di norma processuale intervenuta successivamente all’instaurazione del procedimento (L. n. 68 del 2009, art. 58, comma 1, applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 4 luglio), mentre il giudizio è stato avviato nel 2005.

6.4. La censura, poi, non considera l’intera statuizione e si duole di una sola parte di essa, senza prendere in considerazione che la Corte d’appello ha compensato interamente le spese di CTU e CTP, tenendo conto degli esiti incerti delle indagini tecniche, in ciò confermando la sentenza del primo grado; per il resto, la Corte ha tenuto conto dei profili di parziale reciproca soccombenza compensando le spese per la metà, e rimodulando gli importi sulla base delle tariffe vigenti all’epoca dei due giudizi in base al decisum, secondo il principio di causalità in materia di liquidazione dei compensi, così come indicato dalla giurisprudenza.

6.5. Sul punto relativo alla condanna alle spese per la parte residua vale soprattutto il principio di causalità in virtù del quale la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sulla considerazione degli effetti dei mancati oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale delle spese (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento(Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 516 del 15/01/2020 (Rv. 656810 – 03); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016 (Rv. 638888 – 01)).

6.6. Ragionando sulla base dei suesposti principi, l’imputazione delle spese a carico della convenuta nella misura della restante parte (50%) è stata correttamente fatta valere non solo in relazione al quantum accertato a carico della parte convenuta rispetto a quanto richiesto dall’attore, ma al disputatum, tenendo conto che numerose eccezioni opposte dalla convenuta in merito alla residua domanda di risarcimento da lucro cessante sono state in gran parte disattese.

Onde trova giustificazione la motivazione in base alla quale si è ritenuta la convenuta soccombente e le spese siano state poste, per la restante parte, a suo carico.

7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato quanto ai motivi uno, due,tre, cinque e sei, ritenuto inammissibile il quarto; le spese sono poste a carico della ricorrente in base alle tariffe vigenti, come di seguito liquidate, in quanto integralmente soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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