Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1317 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1317 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 16458-2009 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO
19, presso lo studio dell’avvocato LA RICCA MARINA,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

3209

FAGIOLARI

DANIELA

C.F.

FGLDNL70M59H501I,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7,
< presso lo studio dell'avvocato D'ONOFRIO SARA, che la Data pubblicazione: 22/01/2014 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOLFANELLI ANDREA, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 531/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2008 R.G.N. 8397/2005; udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE; udito l'Avvocato LA RICCA MARINA; udito l'Avvocato SOLFANELLI ANDREA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO ) che ha concluso per il rigetto del ricorso' in subordine j ius superveniens. ) udita la relazione della causa svolta nella pubblica Svolgimento del processo 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 1 1.- Fagiolari Daniela esponeva di essere stata ripetutamente assunta da RAI-Radio Televisione Italiana s.p.a. nel periodo decorrente dal 6.10.92 al 1°.10.03 con contratti a tempo determinato, allo scopo di realizzare vari programmi televisivi, e di aver svolto dapprima mansioni di assistente ai programmi (fino al 1997) e successivamente di assistente di regia. Sostenendo che l'assunzione a tempo determinato era stata effettuata per la realizzazione di programmi televisivi rientranti nella normale programmazione dell'Ente e che pertanto non ricorrevano i requisiti di straordinarietà imposti dall'art. 1, c. 2, della L 18.04.62 n. 230, chiedeva al giudice del lavoro di Roma di dichiarare nulla l'apposizione del termine apposto ai singoli contratti e di affermare che tra le parti era intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2.- Costituitasi la RAI ed accolta la domanda, il giudice dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 6.10.92 e condannava il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni le-retiàuzioni dovute per la qualifica di assistente alla regia di 3° livello a decorrere dal 13.06.04 fino alla ricostituzione del rapporto. 3.- Proposto appello principale da RAI s.p.a. ed appello incidentale dalla dipendente, la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 10.07.08 rigettava entrambe le impugnazioni. 4.- Con riferimento all'appello di RAI spa, che qui interessa, la Corte rilevava che le assunzioni avvenute tra il 6.10.92 ed il 30.11.97 nascevano dall'applicazione dell'art. 1, c. 2, lett. e) della 1. 18.04.62 n. 230 (come modificato dalla 1. 23.05.77 n. 266), mentre le successive nascevano dai contratti collettivi 5.04.97 e 8.06.00, entrambi applicativi dell'art. 23 della 1. n. 56 del 1987. L'art. 1, c. 2, lett. e) della legge n. 230 andava interpretato nel senso che il termine poteva ritenersi legittimamente apposto solo nel caso in cui i programmi avessero carattere di temporaneità e la prestazione richiesta al lavoratore assunto a tempo determinato avesse carattere di specificità per l'impiego di professionalità non rilevabile nell'ambito del personale fisso e tale da imporre la assunzione a termine del soggetto interessato. Non ravvisandosi tali caratteri nella prestazione richiesta già con l'assunzione del 6.10.92 (prima assunzione), la Corte riteneva che la clausola di apposizione del termine apposta al primo dei contratti fosse nulla e che dalla data della sua stipula fosse instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il che rendeva automaticamente nulle anche le clausole successive per mancanza di causa. 5.- RAI spa propone ricorso per cassazione illustrato da memoria; risponde con controricorso Fagiolari. p(1 Motivi della decisione 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 2 6.- I motivi di ricorso proposti da RAI spa possono riassumersi come segue. 6.1.- Violazione dell'art. 1, c. 2, lett. e) e lett. b) della 1. 18.04.62 n. 230, come modificato dalla 1. 23.05.77 n. 266, rilevandosi che per l'assunzione a termine la legge non richiede alcuna conformazione particolare della prestazione richiesta (che può avere ad oggetto anche semplici mansioni esecutive), mentre la specificità ed unicità è richiesta per il programma televisivo per la cui realizzazione la dipendente è assunta. L'art. 1, c. 2, lett. e) in questione, nel testo introdotto dalla legge n. 266, non fa alcun riferimento alle mansioni assegnate al lavoratore assunto, in quanto con la modifica dell'originario testo si è inteso introdurre uno strumento giuridico per sopperire a temporanee esigenze organizzative aziendali e far fronte alla produzione di specifici programmi, in cui l'apporto del lavoratore è necessario per conferire ai programmi stessi un loro propria individualità. E', dunque, sufficiente che il programma per la cui realizzazione avviene l'assunzione sia determinato, distinto ed individuabile per caratteri propri e durata predeterminata, e non anche che lo stesso assuma caratteri di specialità e di anormalità rispetto all'ordinario palinsesto televisivo, tali da imporre l'adozione di particolari professionalità. 6.2.- Carenza di motivazione a proposito dell'affermazione che i programmi oggetto del giudizio non fossero differenziati rispetto alla generica programmazione dell'Azienda e che l'apporto soggettivo della lavoratrice non fosse qualificato, non avendo il giudice preso in considerazione le deduzioni formulate al riguardo in sede difensiva, soprattutto con riferimento alla professionalità della Fagiolari, che era stata assunta proprio in considerazione del suo elevato curriculum. Lo stesso giudice, inoltre, avrebbe tratto la conclusione che l'assunzione trovava ragione nella carenza di personale dell'Azienda — e quindi nell'intento di eludere la legge n. 230 — da dati numerici riguardanti il rapporto tra contratti di assunzione a termine e lavoratori a tempo indeterminato (peraltro emerse in altri processi) e non anche dalle risultanze processuali. 6.3.- Violazione degli artt. 1372 e 1367 c.c., non avendo il giudice considerato che la lavoratrice aveva dimostrato disinteresse per la dichiarazione della nullità del contratto e l'instaurazione del rapporto a tempo indeterminato, avendo sempre accettato senza obiezioni la risoluzione del rapporto e la stipula successiva di nuovi contratti di lavoro a tempo determinato e, in particolare, avendo in alcune occasioni accettato senza obiezioni l'anticipata cessazione del contratto a tempo determinato. fal 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 3 6.4.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice non avrebbe considerato che la lavoratrice aveva accettato la cessazione dei contratti a termine e che per lunghi periodi ella non era stata più chiamata dall'Azienda, a riprova, della sua non essenzialità per la produzione dei programmi nei periodi di tempo intercorsi. 6.5.- Violazione dell'art. 6 della 1. 15.07.66 n. 604, in quanto il giudice non avrebbe considerato che la lavoratrice per contestare la disdetta del contratto da parte del datore alla cessazione del rapporto a termine, ritenendola illegittima, avrebbe equiparato la disdetta ad un licenziamento e, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il recesso nei termini previsti dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966. 6.6.- Violazione degli artt. 1230, c. 2, 1362, 1419 c.c., anche in relazione all'art. 23 della 1. 28.02.87 n. 56, all'accordo sindacale RAIoo.ss. 5.04.97 ed al ccnl 8.06.00 intercorso tra RAI spa ed 00.SS. Sostiene la ricorrente che i sei contratti stipulati dalla Fagiolari ai sensi di detto art 23, a decorrere dal 25.05.98, trovavano giustificazione direttamente nelle fattispecie previste negli accordi attuativi suddetti e recavano una modifica dell'oggetto contrattuale, che non era l'assunzione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. e) della legge n. 230, e davano luogo ad una obbligazione incompatibile con il persistere di quella precedentemente stipulata, dando luogo, pertanto, a volontà novativa e ad estinzione dei rapporti pregressi. 6.7.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice non prende in considerazione il contenuto e la diversità delle clausole negoziali dei sei contratti menzionati al capo che precede e non ne trae le necessarie conseguenze argomentative. 6.8.- Violazione dell'art. 210 c.p.c., lamentandosi la mancata compensazione dell'indennità 35% prevista dall'art. 1 del ccl RAI, percepita dalla lavoratrice in adempimento dei contratti a termine stipulati in date 8.01.98, 22.03.99 e 2.07.99, e dell' aliunde perceptum dalla stessa percepito, per l'accertamento dei quali era stato richiesta vanamente l'attivazione dei poteri istruttori di cui all'art. 210 c.p.c. 6.9.- Violazione dell'art. 1, c. 2, della legge n. 230 in relazione all'art. 4 bis del d.lgs. 6.09.01 n. 368, introdotto dal d.l. 25.06.08 n. 112, conv. dalla L. 6.08.08 n. 133, secondo cui in luogo della conversione del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato avrebbe dovuto essere applicata solo la sanzione indennitaria ivi prevista. 7.- Il ricorso è infondato. Con riferimento agli specifici motivi dedotti, il Collegio osserva quanto segue. 8.- Quanto al primo motivo (n. 6.1), deve rilevarsi che l'art. 1, lett. e) della 1. 18.04.62 n. 230, nel testo sostituito dalla 1 23.05.77 n. 266 prevede che "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate" (c. 1) e che "E' consentita 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 4 l'apposizione di un termine alla durata del contratto: e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi" (c. 2). La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, per l'assunzione a termine dei lavoratori dello spettacolo è necessario che ricorrano: a) la temporaneità della occasione di lavoro, rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata nell'arco di tempo della programmazione complessiva); b) la specificità del programma (da intendere nel senso che il programma stesso deve essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo); c) la connessione reciproca tra specificità dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (di modo che il primo concorre a formare la specificità del secondo). L'assunzione in definitiva, deve riferirsi a soggetti il cui apporto lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell'azienda (v. Cass. 22.11.10 n. 23637 e, tra le molte altre, 25.9.08 n. 24049, 24.1.06 n. 1291, Cass. 2.12.02 n. 17070). A detti principi deve essere assicurata continuità atteso che, secondo quanto affermato da Cass. 22.11.10 n. 23637, già citata, l'interpretazione della legge sopra indicata costituisce un ragionevole equilibrio tra la garanzia di stabilità del rapporto di lavoro e le esigenze, anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi perseguito dal legislatore. Essendosi il giudice di merito attenuto a detto principio, consegue l'infondatezza del primo motivo. 9.- Il secondo motivo (n. 6.2) è formulato in termini generici e non rispondenti al decisum del giudice di merito. Questi, infatti, ha ravvisato l'inesistenza dei presupposti di fatto - ed ha di conseguenza dichiarato la nullità del termine - con riferimento al contratto stipulato per il periodo 6.10.92-30.06.93, ritenendo instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data dell'assunzione (6.10.92), considerando nulla la stipula di tutti i successivi contratti a termine per mancanza di causa giuridica. La censura è, invece, indistintamente diretta verso tutti i contratti oggetto di causa, assumendosi (in termini peraltro generici) carenza di motivazione in relazione alla valutazione di ognuno dei contratti dedotti in causa, senza considerare la unicità dell'accertamento compiuto dal giudice, riferito ad un solo specifico contratto. Il motivo è, dunque, infondato in quanto inidoneo a colpire l'accertamento di fatto e le conseguenze dallo stesso tratte dal giudice. 10.- Sono infondati anche i motivi terzo e quarto (nn. 6.3 e 6.4), con i quali si deduce la erronea considerazione dell'atteggiamento 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 5 soggettivo della lavoratrice, sostenendosi che ella supinamente accettando la stipulazione dei contratti a tempo determinato succedutisi nel tempo avrebbe dimostrato disinteresse per la domanda di nullità del termine ad essi apposto. La giurisprudenza, con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che la mancanza dell'interesse in questione deve essere conseguenza — in considerazione del tempo passato dalla cessazione dell'ultimo contratto a termine, nonché per le modalità di tale cessazione e il comportamento tenuto dalla parti e per eventuali circostanze significative — di una comune volontà delle parti di porre fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di legittimità solo se sussistono vizi logici o errori di diritto (v. ex multis Cass. 17.12.04 n. 23554). La Corte d'appello ha rilevato che gli intervalli tra un contratto e l'altro erano conseguenza delle modalità lavorative dell'azienda e che durante tali intervalli non erano emerse circostanze tali da far presumere la volontà della Fagiolari di prestare ogni volta in consenso alla cessazione definitiva di ogni rapporto con la controparte; nella sostanza ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente sull'azienda al riguardo. Trattasi di considerazioni di merito corrette sul piano giuridico e congruamente motivate, come tali non censurabili sul piano logico. 11.- Quanto al quinto motivo (n. 6.5), con cui si assume la mancata impugnazione del recesso nei termini previsti dall'art. 6 della 1. 15.07.66 n. 604, deve rilevarsi che la giurisprudenza ritiene che, in caso di domanda di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, non sussiste per il lavoratore cessato dal servizio l'onere di impugnazione ai sensi della norma in questione (la quale presuppone l'esistenza di un licenziamento), essendo il rapporto cessato per l'apparente operatività del termine, in ragione dell'esecuzione che le parti hanno dato alla clausola nulla. Applicandosi la disciplina della nullità, in qualsiasi tempo il lavoratore può far valere l'illegittimità del termine e chiedere conseguentemente l'accertamento della perdurante sussistenza del rapporto e la condanna del datore di lavoro a riattivano riammettendolo al lavoro (Cass. 21.05.07 n. 11741). Dunque, l'azione diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non costituisce impugnazione del licenziamento ma azione imprescrittibile di nullità del contratto, per cui non sono applicabili né la norma dell'art. 6 della Legge n. 604 suddetta, né quella dell'art. 18 della 1. 20.05.70 n. 300 (Cass. civ. 14.07.05 n. 14814 e 9.12.02 n. 17524, sulla scia di Sez. unite 8.10.02 n. 14381). Anche il quinto motivo è, dunque, infondato. (a4 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 6 12.- I motivi sesto e settimo (nn. 6.6 e 6.7) sono da ritenere assorbiti, trattandosi di censure mosse con riferimento ai contratti stipulati in forza della contrattazione collettiva adottata in attuazione dell'art. 23 della 1. 28.02.87 n. 56, tutti successivi a quello per il quale è stata dichiarata la nullità del termine e, secondo il percorso argomentativo adottato dal giudice di merito, a loro volta assorbiti dall'accertata esistenza del rapporto a tempo indeterminato. 13.- Quanto al motivo ottavo (n. 6.8), deve rilevarsi l'insufficienza del quesito proposto all'attenzione del Collegio ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile al caso di specie ratione tempotis. La discussione della censura attiene, infatti, una questione di compensazione tra somme corrisposte dall'Azienda alla lavoratrice quale emolumento speciale previsto dal contratto aziendale e somme spettanti a titolo di risarcimento; di questa questione non è, tuttavia, traccia nel quesito, ove si fa menzione genericamente alle modalità di prova dell'avvenuta percezione delle somme stesse. Il motivo è, pertanto, inammissibile. 14.- Parimenti è inammissibile il motivo nono (n. 6.9) con il quale è invocata l'applicazione della disposizione dell'art. 4 bis del d.lgs. 6.09.01 n. 368, introdotto dal d.l. 25.06.08 n. 112, conv. dalla 1. 6.08.08 n. 133, nelle more dichiarata incostituzionale da Corte cost. 14.07.09. 15.- Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAI s.p.a., preso atto dell'intervento della legge 4.11.10 n. 183 (c.d. collegato lavoro), ha chiesto alla Corte l'applicazione della disposizione dell'art. 32, c. 5, di detta legge, che fissa i criteri di quantificazione del risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto a tempo determinato. La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che tale disciplina, costituente nuova regolazione del rapporto controverso, sia applicabile ai giudizi pendenti in grado di legittimità, a condizione che la Corte sia al riguardo investita da un valido e pertinente motivo di impugnazione (v. Cass. 28.01.11 n. 2112, 31.01.12 n. 1409 e 2.03.12 n. 3305), in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8.05.06 n. 10547 e 27.02.04 n. 4070). Non sussistendo un valido motivo di impugnazione in punto di liquidazione del risarcimento non esistono, dunque, le condizioni processuali per l'ingresso nel presente giudizio di legittimità dell'invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più sub indice. 16.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 100 (cento) per esborsi ed in C 3.000 (tremila) per compensi, oltre Iva e cpa e distrazione a favore degli antistatari Avvocati Sara D'Onofrio e Andrea Solfanelli. Così deciso in Roma il 12 novembre 2013 Il Presidente L(.. Le spese del giudizio di legittimità, come di seguito liquidate, seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. I compensi professionali vanno liquidati in C 3.000 sulla base del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione, decisione) ed allo scaglione del valore indeterminabile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA