Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1317 del 22/01/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 1317 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso 16458-2009 proposto da:
RAI
RADIOTELEVISIONE
ITALIANA
S.P.A.
C.F.
06382641006, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO
19, presso lo studio dell’avvocato LA RICCA MARINA,
che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
3209
FAGIOLARI
DANIELA
C.F.
FGLDNL70M59H501I,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 7,
< presso lo studio dell'avvocato D'ONOFRIO SARA, che la Data pubblicazione: 22/01/2014 rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOLFANELLI ANDREA, giusta delega in atti;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 531/2008 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 10/07/2008 R.G.N. 8397/2005; udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l'Avvocato LA RICCA MARINA;
udito l'Avvocato SOLFANELLI ANDREA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO ) che ha concluso per
il rigetto del ricorso' in subordine j ius superveniens.
) udita la relazione della causa svolta nella pubblica Svolgimento del processo 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 1 1.- Fagiolari Daniela esponeva di essere stata ripetutamente
assunta da RAI-Radio Televisione Italiana s.p.a. nel periodo decorrente
dal 6.10.92 al 1°.10.03 con contratti a tempo determinato, allo scopo di
realizzare vari programmi televisivi, e di aver svolto dapprima
mansioni di assistente ai programmi (fino al 1997) e successivamente di
assistente di regia. Sostenendo che l'assunzione a tempo determinato
era stata effettuata per la realizzazione di programmi televisivi
rientranti nella normale programmazione dell'Ente e che pertanto non
ricorrevano i requisiti di straordinarietà imposti dall'art. 1, c. 2, della L
18.04.62 n. 230, chiedeva al giudice del lavoro di Roma di dichiarare
nulla l'apposizione del termine apposto ai singoli contratti e di
affermare che tra le parti era intercorso un unico rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
2.- Costituitasi la RAI ed accolta la domanda, il giudice
dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato decorrente
dal 6.10.92 e condannava il datore di lavoro al pagamento delle
retribuzioni le-retiàuzioni dovute per la qualifica di assistente alla regia
di 3° livello a decorrere dal 13.06.04 fino alla ricostituzione del
rapporto.
3.- Proposto appello principale da RAI s.p.a. ed appello
incidentale dalla dipendente, la Corte d'appello di Roma, con sentenza
del 10.07.08 rigettava entrambe le impugnazioni.
4.- Con riferimento all'appello di RAI spa, che qui interessa, la
Corte rilevava che le assunzioni avvenute tra il 6.10.92 ed il 30.11.97
nascevano dall'applicazione dell'art. 1, c. 2, lett. e) della 1. 18.04.62 n.
230 (come modificato dalla 1. 23.05.77 n. 266), mentre le successive
nascevano dai contratti collettivi 5.04.97 e 8.06.00, entrambi applicativi
dell'art. 23 della 1. n. 56 del 1987. L'art. 1, c. 2, lett. e) della legge n. 230
andava interpretato nel senso che il termine poteva ritenersi
legittimamente apposto solo nel caso in cui i programmi avessero
carattere di temporaneità e la prestazione richiesta al lavoratore
assunto a tempo determinato avesse carattere di specificità per
l'impiego di professionalità non rilevabile nell'ambito del personale
fisso e tale da imporre la assunzione a termine del soggetto interessato.
Non ravvisandosi tali caratteri nella prestazione richiesta già con
l'assunzione del 6.10.92 (prima assunzione), la Corte riteneva che la
clausola di apposizione del termine apposta al primo dei contratti fosse
nulla e che dalla data della sua stipula fosse instaurato il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, il che rendeva automaticamente nulle
anche le clausole successive per mancanza di causa.
5.- RAI spa propone ricorso per cassazione illustrato da
memoria; risponde con controricorso Fagiolari. p(1 Motivi della decisione 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 2 6.- I motivi di ricorso proposti da RAI spa possono riassumersi
come segue.
6.1.- Violazione dell'art. 1, c. 2, lett. e) e lett. b) della 1. 18.04.62
n. 230, come modificato dalla 1. 23.05.77 n. 266, rilevandosi che per
l'assunzione a termine la legge non richiede alcuna conformazione
particolare della prestazione richiesta (che può avere ad oggetto anche
semplici mansioni esecutive), mentre la specificità ed unicità è richiesta
per il programma televisivo per la cui realizzazione la dipendente è
assunta. L'art. 1, c. 2, lett. e) in questione, nel testo introdotto dalla
legge n. 266, non fa alcun riferimento alle mansioni assegnate al
lavoratore assunto, in quanto con la modifica dell'originario testo si è
inteso introdurre uno strumento giuridico per sopperire a temporanee
esigenze organizzative aziendali e far fronte alla produzione di specifici
programmi, in cui l'apporto del lavoratore è necessario per conferire ai
programmi stessi un loro propria individualità. E', dunque, sufficiente
che il programma per la cui realizzazione avviene l'assunzione sia
determinato, distinto ed individuabile per caratteri propri e durata
predeterminata, e non anche che lo stesso assuma caratteri di specialità
e di anormalità rispetto all'ordinario palinsesto televisivo, tali da
imporre l'adozione di particolari professionalità.
6.2.- Carenza di motivazione a proposito dell'affermazione che i
programmi oggetto del giudizio non fossero differenziati rispetto alla
generica programmazione dell'Azienda e che l'apporto soggettivo della
lavoratrice non fosse qualificato, non avendo il giudice preso in
considerazione le deduzioni formulate al riguardo in sede difensiva,
soprattutto con riferimento alla professionalità della Fagiolari, che era
stata assunta proprio in considerazione del suo elevato curriculum. Lo
stesso giudice, inoltre, avrebbe tratto la conclusione che l'assunzione
trovava ragione nella carenza di personale dell'Azienda — e quindi
nell'intento di eludere la legge n. 230 — da dati numerici riguardanti il
rapporto tra contratti di assunzione a termine e lavoratori a tempo
indeterminato (peraltro emerse in altri processi) e non anche dalle
risultanze processuali.
6.3.- Violazione degli artt. 1372 e 1367 c.c., non avendo il
giudice considerato che la lavoratrice aveva dimostrato disinteresse per
la dichiarazione della nullità del contratto e l'instaurazione del rapporto
a tempo indeterminato, avendo sempre accettato senza obiezioni la
risoluzione del rapporto e la stipula successiva di nuovi contratti di
lavoro a tempo determinato e, in particolare, avendo in alcune
occasioni accettato senza obiezioni l'anticipata cessazione del contratto
a tempo determinato. fal 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 3 6.4.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice non avrebbe
considerato che la lavoratrice aveva accettato la cessazione dei contratti
a termine e che per lunghi periodi ella non era stata più chiamata
dall'Azienda, a riprova, della sua non essenzialità per la produzione dei
programmi nei periodi di tempo intercorsi.
6.5.- Violazione dell'art. 6 della 1. 15.07.66 n. 604, in quanto il
giudice non avrebbe considerato che la lavoratrice per contestare la
disdetta del contratto da parte del datore alla cessazione del rapporto a
termine, ritenendola illegittima, avrebbe equiparato la disdetta ad un
licenziamento e, pertanto, avrebbe dovuto impugnare il recesso nei
termini previsti dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966.
6.6.- Violazione degli artt. 1230, c. 2, 1362, 1419 c.c., anche in
relazione all'art. 23 della 1. 28.02.87 n. 56, all'accordo sindacale RAIoo.ss. 5.04.97 ed al ccnl 8.06.00 intercorso tra RAI spa ed 00.SS.
Sostiene la ricorrente che i sei contratti stipulati dalla Fagiolari ai sensi
di detto art 23, a decorrere dal 25.05.98, trovavano giustificazione
direttamente nelle fattispecie previste negli accordi attuativi suddetti e
recavano una modifica dell'oggetto contrattuale, che non era
l'assunzione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. e) della legge n. 230, e davano
luogo ad una obbligazione incompatibile con il persistere di quella
precedentemente stipulata, dando luogo, pertanto, a volontà novativa e
ad estinzione dei rapporti pregressi.
6.7.- Carenza di motivazione, in quanto il giudice non prende in
considerazione il contenuto e la diversità delle clausole negoziali dei sei
contratti menzionati al capo che precede e non ne trae le necessarie
conseguenze argomentative.
6.8.- Violazione dell'art. 210 c.p.c., lamentandosi la mancata
compensazione dell'indennità 35% prevista dall'art. 1 del ccl RAI,
percepita dalla lavoratrice in adempimento dei contratti a termine
stipulati in date 8.01.98, 22.03.99 e 2.07.99, e dell' aliunde perceptum dalla
stessa percepito, per l'accertamento dei quali era stato richiesta
vanamente l'attivazione dei poteri istruttori di cui all'art. 210 c.p.c.
6.9.- Violazione dell'art. 1, c. 2, della legge n. 230 in relazione
all'art. 4 bis del d.lgs. 6.09.01 n. 368, introdotto dal d.l. 25.06.08 n. 112,
conv. dalla L. 6.08.08 n. 133, secondo cui in luogo della conversione
del rapporto a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato
avrebbe dovuto essere applicata solo la sanzione indennitaria ivi
prevista.
7.- Il ricorso è infondato. Con riferimento agli specifici motivi
dedotti, il Collegio osserva quanto segue.
8.- Quanto al primo motivo (n. 6.1), deve rilevarsi che l'art. 1,
lett. e) della 1. 18.04.62 n. 230, nel testo sostituito dalla 1 23.05.77 n. 266
prevede che "Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato,
salvo le eccezioni appresso indicate" (c. 1) e che "E' consentita 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 4 l'apposizione di un termine alla durata del contratto:
e)
nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a
specifici programmi radiofonici o televisivi" (c. 2).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che,
per l'assunzione a termine dei lavoratori dello spettacolo è necessario
che ricorrano: a) la temporaneità della occasione di lavoro,
rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono
essere necessariamente straordinari o occasionali, ma di durata limitata
nell'arco di tempo della programmazione complessiva); b) la specificità
del programma (da intendere nel senso che il programma stesso deve
essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o
ripetuto nel tempo); c) la connessione reciproca tra specificità
dell'apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (di
modo che il primo concorre a formare la specificità del secondo).
L'assunzione in definitiva, deve riferirsi a soggetti il cui apporto
lavorativo sia tale da realizzare un peculiare contributo professionale,
tecnico o artistico, che non sia facilmente fungibile con il contributo
realizzabile dal personale a tempo indeterminato dell'azienda (v. Cass.
22.11.10 n. 23637 e, tra le molte altre, 25.9.08 n. 24049, 24.1.06 n.
1291, Cass. 2.12.02 n. 17070).
A detti principi deve essere assicurata continuità atteso che,
secondo quanto affermato da Cass. 22.11.10 n. 23637, già citata,
l'interpretazione della legge sopra indicata costituisce un ragionevole
equilibrio tra la garanzia di stabilità del rapporto di lavoro e le esigenze,
anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi
radiotelevisivi perseguito dal legislatore.
Essendosi il giudice di merito attenuto a detto principio,
consegue l'infondatezza del primo motivo.
9.- Il secondo motivo (n. 6.2) è formulato in termini generici e
non rispondenti al decisum del giudice di merito. Questi, infatti, ha
ravvisato l'inesistenza dei presupposti di fatto - ed ha di conseguenza
dichiarato la nullità del termine - con riferimento al contratto stipulato
per il periodo 6.10.92-30.06.93, ritenendo instaurato il rapporto di
lavoro a tempo indeterminato dalla data dell'assunzione (6.10.92),
considerando nulla la stipula di tutti i successivi contratti a termine per
mancanza di causa giuridica. La censura è, invece, indistintamente
diretta verso tutti i contratti oggetto di causa, assumendosi (in termini
peraltro generici) carenza di motivazione in relazione alla valutazione
di ognuno dei contratti dedotti in causa, senza considerare la unicità
dell'accertamento compiuto dal giudice, riferito ad un solo specifico
contratto. Il motivo è, dunque, infondato in quanto inidoneo a colpire
l'accertamento di fatto e le conseguenze dallo stesso tratte dal giudice.
10.- Sono infondati anche i motivi terzo e quarto (nn. 6.3 e 6.4),
con i quali si deduce la erronea considerazione dell'atteggiamento 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 5 soggettivo della lavoratrice, sostenendosi che ella supinamente
accettando la stipulazione dei contratti a tempo determinato
succedutisi nel tempo avrebbe dimostrato disinteresse per la domanda
di nullità del termine ad essi apposto. La giurisprudenza, con
riferimento a fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che la
mancanza dell'interesse in questione deve essere conseguenza — in
considerazione del tempo passato dalla cessazione dell'ultimo
contratto a termine, nonché per le modalità di tale cessazione e il
comportamento tenuto dalla parti e per eventuali circostanze
significative — di una comune volontà delle parti di porre fine ad ogni
rapporto lavorativo; la valutazione di tali elementi di fatto compete al
giudice di merito, le cui conclusioni sono censurabili in sede di
legittimità solo se sussistono vizi logici o errori di diritto (v. ex multis
Cass. 17.12.04 n. 23554).
La Corte d'appello ha rilevato che gli intervalli tra un contratto e
l'altro erano conseguenza delle modalità lavorative dell'azienda e che
durante tali intervalli non erano emerse circostanze tali da far
presumere la volontà della Fagiolari di prestare ogni volta in consenso
alla cessazione definitiva di ogni rapporto con la controparte; nella
sostanza ritenendo non assolto l'onere probatorio incombente
sull'azienda al riguardo. Trattasi di considerazioni di merito corrette sul
piano giuridico e congruamente motivate, come tali non censurabili sul
piano logico.
11.- Quanto al quinto motivo (n. 6.5), con cui si assume la
mancata impugnazione del recesso nei termini previsti dall'art. 6 della 1.
15.07.66 n. 604, deve rilevarsi che la giurisprudenza ritiene che, in caso
di domanda di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, non
sussiste per il lavoratore cessato dal servizio l'onere di impugnazione ai
sensi della norma in questione (la quale presuppone l'esistenza di un
licenziamento), essendo il rapporto cessato per l'apparente operatività
del termine, in ragione dell'esecuzione che le parti hanno dato alla
clausola nulla. Applicandosi la disciplina della nullità, in qualsiasi
tempo il lavoratore può far valere l'illegittimità del termine e chiedere
conseguentemente l'accertamento della perdurante sussistenza del
rapporto e la condanna del datore di lavoro a riattivano
riammettendolo al lavoro (Cass. 21.05.07 n. 11741). Dunque, l'azione
diretta all'accertamento dell'illegittimità del termine non costituisce
impugnazione del licenziamento ma azione imprescrittibile di nullità del
contratto, per cui non sono applicabili né la norma dell'art. 6 della
Legge n. 604 suddetta, né quella dell'art. 18 della 1. 20.05.70 n. 300
(Cass. civ. 14.07.05 n. 14814 e 9.12.02 n. 17524, sulla scia di Sez. unite
8.10.02 n. 14381).
Anche il quinto motivo è, dunque, infondato. (a4 1. RAI c. Fagiolari Daniela (r.g. 16458-09) 6 12.- I motivi sesto e settimo (nn. 6.6 e 6.7) sono da ritenere
assorbiti, trattandosi di censure mosse con riferimento ai contratti
stipulati in forza della contrattazione collettiva adottata in attuazione
dell'art. 23 della 1. 28.02.87 n. 56, tutti successivi a quello per il quale è
stata dichiarata la nullità del termine e, secondo il percorso
argomentativo adottato dal giudice di merito, a loro volta assorbiti
dall'accertata esistenza del rapporto a tempo indeterminato.
13.- Quanto al motivo ottavo (n. 6.8), deve rilevarsi
l'insufficienza del quesito proposto all'attenzione del Collegio ai sensi
dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile al caso di specie ratione tempotis. La
discussione della censura attiene, infatti, una questione di
compensazione tra somme corrisposte dall'Azienda alla lavoratrice
quale emolumento speciale previsto dal contratto aziendale e somme
spettanti a titolo di risarcimento; di questa questione non è, tuttavia,
traccia nel quesito, ove si fa menzione genericamente alle modalità di
prova dell'avvenuta percezione delle somme stesse. Il motivo è,
pertanto, inammissibile.
14.- Parimenti è inammissibile il motivo nono (n. 6.9) con il
quale è invocata l'applicazione della disposizione dell'art. 4 bis del d.lgs.
6.09.01 n. 368, introdotto dal d.l. 25.06.08 n. 112, conv. dalla 1. 6.08.08
n. 133, nelle more dichiarata incostituzionale da Corte cost. 14.07.09.
15.- Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAI
s.p.a., preso atto dell'intervento della legge 4.11.10 n. 183 (c.d.
collegato lavoro), ha chiesto alla Corte l'applicazione della disposizione
dell'art. 32, c. 5, di detta legge, che fissa i criteri di quantificazione del
risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto a tempo
determinato.
La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che tale
disciplina, costituente nuova regolazione del rapporto controverso, sia
applicabile ai giudizi pendenti in grado di legittimità, a condizione che
la Corte sia al riguardo investita da un valido e pertinente motivo di
impugnazione (v. Cass. 28.01.11 n. 2112, 31.01.12 n. 1409 e 2.03.12 n.
3305), in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8.05.06
n. 10547 e 27.02.04 n. 4070).
Non sussistendo un valido motivo di impugnazione in punto di
liquidazione del risarcimento non esistono, dunque, le condizioni
processuali per l'ingresso nel presente giudizio di legittimità
dell'invocato ius superveniens e non si pone alcun problema di procedere
a nuova liquidazione del risarcimento, che è questione ormai non più
sub indice.
16.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in C 100 (cento) per esborsi ed in C
3.000 (tremila) per compensi, oltre Iva e cpa e distrazione a favore
degli antistatari Avvocati Sara D'Onofrio e Andrea Solfanelli.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2013
Il Presidente L(.. Le spese del giudizio di legittimità, come di seguito liquidate,
seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore dei
difensori dichiaratisi antistatari.
I compensi professionali vanno liquidati in C 3.000 sulla base del
d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento alle tre fasi
previste per il giudizio di cassazione (studio, introduzione, decisione)
ed allo scaglione del valore indeterminabile.