Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13169 del 28/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 13169 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

SENTENZA

44″V

sul ricorso 21039-2011 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CONSORCASA REGIONE LAZIO SCAR4
– intimata –

avverso il decreto n. 237/11 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA del 17/01/2011, depositato il 23/04/2011;

Data pubblicazione: 28/05/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
udito l’Avvocato;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha

del III p.q.r..

In fatto e in diritto

Rilevato che il Ministero della Giustizia, con atto notificato il 30 agosto
2011, ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte
d’appello di Perugia, in epigrafe indicato, che, provvedendo sulla
domanda di equa riparazione proposta da Consorcasa Regione Lazio
s.c.r.1., Fuire du Verbena sii., Paomar s.r.l. e Immobiliare Tuscolana
s.r.l. per la durata irragionevole di un procedimento civile da esse
instaurato dinanzi al Tribunale di Roma e svoltosi tra il maggio 2000 e
il novembre 2008, ha liquidato in favore di ciascuna parte la somma di
€ 4.750 a titolo di indennizzo per circa cinque anni e sei mesi eccedenti
la durata ragionevole;
che le società intimate non hanno svolto difese;

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione
semplificata;

Rilevato che con i primi due motivi si censura, con il primo sotto il
profilo della violazione degli artt. 2 legge n.89/2001 e 2697 cod.civ.,
con il secondo sotto il profilo del vizio motivazionale, la liquidazione
dell’indennizzo priva di ogni riferimento alla prova del danno non
patrimoniale, come se si trattasse di danno “in re ipsa”, laddove invece
esso dovrebbe essere allegato e dimostrato dal richiedente; che con il
terzo motivo ci si duole del vizio motivazionale in relazione alla
Ric. 2011 n. 21039 sez. M1 – ud. 04-12-2012
-2-

concluso per il rigetto del I e II motivo del ricorso e per l’accoglimento

omessa considerazione della circostanza, allegata dal Ministero in sede
di merito, che una delle società (Fuire du Verbena) si era costituita solo
nel corso del giudizio presupposto, nel 2007;

Ritenuto, quanto ai primi due motivi, che il provvedimento impugnato
risulta in linea con il noto orientamento consolidato della

Europea di Strasburgo- secondo il quale in tema di equa riparazione ai
sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non
patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e
necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea, sicché, pur
dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale “in
re ipsa” – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito
nell’accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e
determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del
processo, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale
ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari
che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito
dal ricorrente (cfr.tra molte: S.U.n.1338/04; Sez.1 n.24696/11;
n.13731/11); che il convincimento in ordine alla non ricorrenza nel
caso di specie di tali circostanze particolari ben può essere
implicitamente manifestato dal giudice (cfr.tra molte: Sez.1 n.4/03;
n.13731/11), tanto più in un caso, quale quello qui in esame, in cui la
stessa Amministrazione non risulti (dallo stesso ricorso in esame) aver
espresso alcuna contestazione sul punto in sede di merito;
che il terzo motivo è inammissibile, atteso che il mero riferimento ad
una generica allegazione contenuta nella comparsa di costituzione della
Amministrazione nel giudizio di merito non consente a questa Corte di
verificare la sussistenza del lamentato vizio di motivazione, che sussiste
Ric. 2011 n. 21039 sez. M1 – ud. 04-12-2012
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giurisprudenza di questa Corte —in conformità con quella della Corte

solo se la Corte territoriale abbia omesso l’esame di uno o più elementi
di prova di fatti decisivi, elementi che non risultano neppure indicati
nell’illustrazione del motivo;
che non deve provvedersi sulle spese di questo giudizio di legittimità,
in assenza di difese da parte degli intimati;

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara inammissibile il
terzo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-1 Sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, il 4 dicembre 2012.

P. Q .M.

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