Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13169 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 442-2015 proposto da:

A.P., A.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE ANGELICO 54, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPANGARO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BECCIA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ITALFONDIARIO SPA nella qualità di mandataria di CASTELLO FINANCE

S.R.L. nonchè nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO SPA,

in persona del procuratore C.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio

dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO GARGANI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6196/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata; rilevato che:

la Intesa Gestione Crediti s.p.a. propose domanda di simulazione e, in subordine, di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. in relazione all’atto del 24.1.2000 con cui A.P. aveva venduto al fratello M. la quota di 1/3 della proprietà di un’unità immobiliare sita in (OMISSIS);

il Tribunale rigettò entrambe le domande;

la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, dichiarando l’inefficacia – ex art. 2901 cod. civ. – dell’atto di compravendita nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. (succeduta all’originaria attrice a seguito di plurime incorporazioni);

ricorrono per cassazione gli A., affidandosi ad un unico motivo; resiste Italfondiario s.p.a., in qualità di mandataria sia di Castello Finance s.r.l. (acquirente pro soluto dei crediti di Intesa Gestione Crediti s.p.a.) che di Intesa Sanpaolo s.p.a.;

considerato che:

confermato il rigetto della domanda di simulazione, la Corte di Appello ha accolto l’azione revocatoria ritenendo – a differenza del primo giudice – che risultasse provata la scientia damni in capo all’acquirente A.M.; al riguardo, la Corte ha valorizzato lo stretto rapporto di parentela fra i contraenti, l’anteriorità dei debiti della A. rispetto al contratto preliminare, la successione temporale tra la revoca dei fidi bancari alla venditrice e la stipula del rogito di compravendita, la rateizzazione del pagamento del prezzo (anche in epoca successiva alla stipula del rogito, che pure conteneva la quietanza dell’avvenuto integrale versamento del prezzo): elementi evidenzianti – nel complesso – la “posizione di “debolezza” della parte venditrice” e idonei a fondare una presunzione di conoscenza, da parte dell’acquirente, della situazione finanziaria della alienante nonchè della “volontà di costei di sottrarre alla Banca la garanzia”;

con l’unico motivo, gli A. denunciano la violazione e falsa applicazione dell'”att. 116 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 2901 c.c., nn. 1 e 2″;

i ricorrenti evidenziano che nessuno degli elementi considerati dalla Corte consentiva di inferire l’elemento della scientia damni in capo all’acquirente: rilevano, infatti, che il preliminare risaliva al marzo 1998 (epoca in cui la A. non aveva ricevuto alcun atto di messa in mora) e che parte del corrispettivo era stato pagato prima del rogito notarile ed escludono che la rateizzazione e la dilazione successiva all’atto notarile potessero costituire indici della conoscenza – da parte dell’acquirente – della situazione in cui versava l’alienante, non essendo a tal fine decisivo il vincolo di parentela (che, invece, ben poteva spiegare l’esenzione del notaio dall’onere di effettuare visure ipocatastali);

tanto premesso, gli A. lamentano la violazione, da parte della Corte, delle “norme che governano il regime probatorio e delle presunzioni” (rilevando come, per queste ultime, difettassero i requisiti della gravità, precisione e concordanza) e concludono nel senso di una palese “violazione del disposto dell’art. 2697 c.c.”;

il motivo è inammissibile, in quanto svolge doglianze generiche, che non individuano specifici errori di diritto correlati alle norme di cui è stata denunciata la violazione e si risolve nella censura dell’apprezzamento di tipo presuntivo compiuto dalla Corte; apprezzamento che tuttavia non è sindacabile ove – come nel caso – non sia viziato dall’omesso esame di fatti decisivi o non sia affetto da una delle anomalie motivazionali ancora rilevanti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), nei termini di cui a Cass. S.U. 8053/2014; invero, gli A. si sono limitati a dare una lettura alternativa degli elementi valutati dalla Corte, negando ad essi l’idoneità a integrare la presunzione della scientia damni in capo all’acquirente, ma non hanno dedotto la pretermissione di elementi indizianti di segno contrario, capaci di determinare univocamente una soluzione opposta;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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