Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13169 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. III, 17/05/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 17/05/2021), n.13169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31428/2018 proposto da:

COMUNE DI CALTAGIRONE, rappresentato e difeso dall’Avv. ENZO MATTIA;

– ricorrente –

contro

B.R., B.L., elettivamente domiciliati in

CALTAGIRONE, VIALE EUROPA, 137, presso lo studio dell’avvocato

MASSIMO PANTANO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 660/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 29/10/2018, avverso la sentenza n. 660/2018 della Corte d’Appello di Catania, notificata via pec il 23/8/2018, il Comune di Caltagirone propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con controricorso, resistono i sig.ri B.R. e L.. La UnipolSai Assicurazioni s.p.a., intimata, non ha svolto difese.

2. Per quanto ancora interessa, con ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c., i sig.ri B.P. e P.M. esponevano che, con ordinanza dell’11/8/2006, il Comune di Caltagirone aveva ordinato ai medesimi lo sgombero immediato dell’immobile di loro proprietà, interessato da un diffuso fenomeno di fessurazione della muratura portante e del solaio, con pericolo per la stabilità dell’edificio. A seguito del procedimento per ATP, gli attori convenivano in giudizio il Comune di Caltagirone per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dall’immobile, ex art. 2051 c.c., adducendo che dalle risultanze peritali era emerso che i danni all’abitazione fossero stati causati dalle acque di scorrimento provenienti dalla rottura della tubazione di adduzione dell’acqua potabile dell’acquedotto comunale, riscontrate lungo la parallela della (OMISSIS), ove era sito l’immobile, in almeno due punti, uno dei quali in corrispondenza dell’immobile degli attori. Si costituiva l’ente convenuto chiamando in garanzia la Fondiaria SAI s.p.a. che, a sua volta, si costituiva rilevando che l’evento non fosse coperto dalla polizza stipulata con l’ente comunale. Istruita la causa a mezzo di CTU, con sentenza n. 42/2013, il Tribunale di Caltagirone rigettava la domanda attorea, ritenendo che dall’istruttoria non fossero emersi elementi in grado di affermare la sussistenza di un nesso causale tra la rottura dell’acquedotto comunale o l’omessa riparazione del medesimo e i danni lamentati dai proprietari dell’immobile.

3. Avverso la sentenza, la sig.ra P.M., in proprio e in qualità di erede del sig. B.P., nonchè i sig.ri B.L. e R., in qualità di eredi di B.P., hanno proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Catania che, con la pronuncia in questa sede impugnata, ha accolto in parte l’appello e, per l’effetto, la domanda risarcitoria degli originari attori, ritenendo il Comune responsabile dei danni nella misura del 50%. In particolare, la Corte del gravame, aderendo alle due perizie espletate, ha rilevato che i danni all’immobile fossero ascrivibili a due concause di pari incidenza: la tecnica costruttiva dell’immobile in relazione alle caratteristiche del terreno di fondazione, e la presenza di copiose infiltrazioni d’acqua dovute alla rottura delle tubazioni dell’acquedotto comunale, non tempestivamente riparato. Talchè, ha ritenuto il Comune convenuto responsabile ex art. 2051 c.c. – quale custode dell’acquedotto – dei danni subiti dall’immobile, seppure nella misura del 50% in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1 e, per l’effetto, ha condannato l’ente al pagamento di Euro 22.908,18 a titolo di risarcimento. Ha rigettato, invece, la domanda di garanzia spiegata dal Comune nei confronti della propria compagnia assicuratrice, rilevando che l’ente non aveva provato il regolare pagamento dei premi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 2051 c.c., art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il Comune ricorrente censura la sentenza là dove ha accolto parzialmente la domanda attorea sul rilievo che dalle consulenze espletate era emerso che a provocare i danni all’immobile furono due concause: la tecnica costruttiva dell’immobile e la presenza di copiose infiltrazioni di acqua dovute alla rottura delle tubazioni dell’acquedotto comunale. In parte qua, la Corte di merito avrebbe mal interpretato gli artt. 2051 e 1227 c.c., per aver attribuito valore concausale ad un dato meramente oggettivo (la tecnica di costruzione delle fondazioni dell’immobile lesionato), travisando il concetto di colpa richiamato dall’art. 1227 c.c., comma 1, che, di contro, avrebbe trovato maggiore coerenza nel disposto del comma 2 dell’art. 1227 c.c.. Nel motivo, si argomenta sul fatto che in concreto non vi sia stata alcuna interazione con la cosa in custodia e le fessurazioni riscontrate nell’immobile, posto che la errata tecnica costruttiva non potrebbe quindi assurgere a evento condizionante la valutazione sul nesso causale, poichè l’errata tecnica di costruzione dell’immobile non costituirebbe una “colpa” in capo ai proprietari dello stesso, ma un elemento neutro da valutare semmai in termini di eccezione ex art. 1227 c.c..

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, dalle consulenze espletate sia in sede di ATP che nel primo grado di giudizio fosse emerso che a provocare i danni lamentati all’immobile degli attori contribuirono due fattori concausali: la tecnica costruttiva dell’immobile in relazione alle caratteristiche meccaniche del terreno di fondazione, e la presenza di copiose infiltrazioni d’acqua, che con certezza era stata associata alla rottura delle tubazioni dell’acquedotto comunale, in prossimità dello immobile, non tempestivamente riparate (sentenza impugnata: p. 3, 8 e 9 cpv.). Talchè, ha ritenuto che la carente manutenzione delle condutture da parte del Comune, e la non tempestiva riparazione delle stesse, fossero elementi tali da integrare la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., per il danno subito dagli attori nella misura del 50%, e ciò in considerazione dello stato in cui si trovava l’edificio (sentenza impugnata: da p. 4, ult. cpv. a p. 5, 2 cpv.).

1.3. L’assunto dell’ente ricorrente è che la errata tecnica di costruzione delle fondamenta sia causa ex se dei danni, a prescindere dall’evento occorso di rottura della rete idrica, non in grado di incidere causalmente sulla struttura dell’edificio. Detta circostanza avrebbe dovuto essere presa inconsiderazione solo qualora fosse stato provato il nesso causale, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, che nel caso concreto è da escludere.

1.4. Sul punto, la riscontrata gravità del difetto costruttivo dell’immobile di cui gli attori sono indiscutibilmente, a loro volta, custodi in quanto proprietari, ha indotto il giudice di merito ad assumere che il fatto del danneggiato fosse tale da incidere per buona parte sul nesso eziologico tra la rottura della cosa in custodia del Comune (acquedotto) e il danno, ma non sino al punto da escludere l’imputabilità del fatto al custode delle rete idrica; conseguentemente l’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, anzichè del comma 2 della disposizione de qua (rilevante invece ai fini della non risarcibilità dei danni che la parte creditrice avrebbe potuto evitare una volta provata la responsabilità in capo al debitore): la motivazione si rapporta a un comportamento del proprietario che ha assunto, a monte, una efficienza causale nella causazione del danno, comunque provocato in primis dalla condotta tenuta dall’ente territoriale, in quanto custode della rete idrica che in quel tratto, risultava rotta e non riparata, e dunque ha assunto rilievo ex art. 2051 c.c..

1.5. La sentenza, in primo luogo, si fonda su valutazioni in fatto circa la sussistenza del nesso causale tra la rottura della rete idrica e il danno del tutto insindacabili in tale sede, a meno che il vizio non sia riconducibile nell’alveo della omessa considerazione di un fatto dedotto ex art. 360 c.p.c., n. 5, tuttavia insussistente per quanto di seguito si dirà (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17335 del 03/07/2018; Cass., Sez. U., Sentenza n. 20412 del 12/10/2015).

1.6. In secondo luogo, quando l’evento dannoso si ricollega a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità di cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all’art. 41 c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a ciascuna di esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell’esclusiva efficienza causale di una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell’illecito, da ritenersi idonea ad impedire l’evento od a ridurne le conseguenze (cfr. da ultimo Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3779 del 08/02/2019).

1 7. Sicchè, l’accertamento dei presupposti per l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1227 c.c., in rapporto all’art. 2051 c.c., implicante un’analisi del nesso di causalità tra fatto ed evento, in parte ascrivibile anche alla condotta del debitore, richiede un’indagine sul piano della valutazione delle singole condotte colpose e della loro concreta incidenza sul piano causale (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12027 del 16/05/2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017; Cass. n. 20619/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2563 del 06/02/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5511 del 08/04/2003).

1.8. Per quanto riguarda le norme applicate, del tutto privo di fondamento è il rilievo che l'”errata tecnica di costruzione dell’immobile” non costituirebbe nel caso concreto una “colpa” addebitabile ai proprietari dello stesso, ma un elemento “neutro” e oggettivo da considerare ai fini del nesso causale e che, dunque, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ricondurre la fattispecie nell’alveo dell’art. 1227 c.c., comma 1, anzichè del comma 2, che presuppone la colpa del creditore nell’impedimento di danni che avrebbe potuto evitare.

1.9. E invero, in materia di responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., la parte danneggiata deve provare il nesso causale tra res e il danno, mentre incombe sul custode l’onere di provare il caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato (Cfr. Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 2480 dell’1/2/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017); in ogni caso, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost.; sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17873 del 27/8/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9315 del 3/4/2019; Sez. 3 -, Ordinanza n. 2483 dell’1/2/2018; Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 25837 del 31/10/2017).

1.10. In materia di responsabilità della p.a., inoltre, la responsabilità ex art. 2051 c.c., dell’ente pubblico territoriale per il danno, ad esempio, da esondazione di una tubazione di raccolta dell’acqua piovana situata in prossimità di un edificio, è stata esclusa solo ove sia accertata l’insanabile mancanza del jus aedificandi della costruzione, potendo tale condotta, addebitabile alla parte creditrice, avere un’efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, qualora l’abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla pubblica amministrazione nella custodia dei propri beni. Nelle altre ipotesi, invece, sussiste una responsabilità dell’ente, in considerazione, appunto, della posizione di garanzia che assume in quanto sovrintendente della efficienza e sicurezza del servizio reso alla comunità, che può essere mitigata sulla base dei criteri sopra esposti (Sez. 3 -, Ordinanza n. 20312 del 26/07/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; Cass., sez III, n. 6101,12 marzo 2013).

1.11. Posto che una siffatta valutazione attiene al piano della discrezionalità assegnata al giudice del merito, pertanto, al giudice di legittimità spetta il compito di verificare se essa sia stata fatta con argomenti logici e congruenti, e in adesione alla fattispecie da esaminare, come risulta del resto dalla motivazione resa.

2. Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare degli artt. 111 c.p.c., art. 2051 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2. In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il ricorrente censura la sentenza per aver applicato l’art. 1227 c.c., comma 1, che nella realtà aveva il contenuto di una eccezione di cui all’art. 1227 c.c., comma 2, in assenza di una specifica eccezione di parte. Per tale ragione, la sentenza impugnata avrebbe giudicato ultrapetita, violando il disposto dell’art. 112 c.p.c., andando oltre i limiti della domanda attorea e valutando argomentazioni introducibili solo su eccezione di parte.

2.1. Innanzitutto la censura, per quanto criptica e poco argomentata, è in parte assorbita da quanto sopra detto circa la correttezza della sussunzione della fattispecie esaminata entro la cornice dell’art. 2051 c.c. e dell’art. 1227 c.c., comma 1, onde non si pone una questione di extra petita, posto che il rilievo di sussistenza di un nesso di causa tra la condotta del danneggiato e l’evento integra una mera difesa, come tale è rilevabile ex officio in base alle allegazioni delle parti (per tutte, Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20619 del 30/9/2014; Sez. U., Sentenza n. 13902 del 3/6/2013). La censura, quindi, è infondata perchè tende a colpire, piuttosto, valutazioni di merito svolte sulla scorta delle CTU acquisite in corso di causa. Inoltre, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè, la censura è rivolta agli atti processuali di parte attrice, in tesi non dimostrativi del nesso causale tra fatto ed evento che, tuttavia, non vengono individuati con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo di merito, nè riprodotti nel ricorso e localizzati secondo la loro collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e nella loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (per tutte, Cass., Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019).

3. Con il terzo motivo si denuncia la “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 115-116 c.p.c., art. 2051 c.c., art. 1227 c.c., comma 1” perchè il giudice di secondo grado avrebbe disatteso le precise risultanze scaturenti dalle CTU. Secondo il perito Ing. B., le cause più probabili del grave fenomeno fessurativo interessante l’immobile erano da rinvenirsi principalmente nella presenza di acque meteoriche che, a causa del pendio in cui si trova l’abitazione, finivano per infiltrarsi nello strato superficiale del terreno sottostante. Inoltre, lo scarico della discesa del pluviale dal tetto vicino avrebbe contribuito a cagionare il danno lamentato; quanto alla possibilità che le infiltrazioni fossero dovute alla rottura delle condutture comunali, invece, il perito avrebbe ritenuto che, ove ciò fosse avvenuto, si sarebbe dovuto trovare anche all’interno del garage un terreno di sottofondo umido e quasi fangoso come quello del saggio all’esterno; avrebbe rilevato infine che il riferimento alle perdite inerenti alla rete comunale potevano far pensare ad una perdita dei servizi fognari, non dedotta però dagli attori come possibile causa dell’evento dannoso.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. A parte la lacunosità del motivo in ordine alle conclusioni offerte anche in sede di ATP, invero criticate dal ricorrente quanto alle conclusioni dal medesimo svolte, neppure le considerazioni del CTU, riportate nel ricorso a p. 18, si dimostrano in grado di scalfire il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, ovvero sono tali da evidenziare l’omessa considerazione di circostanze di rilievo a fini decisori. Ciò in quanto, sebbene la CTU non abbia identificato la rottura delle tubazioni dell’acquedotto comunale come causa “predominante” del danno, ne ha sostenuto la incidenza in termini di “concausa”. Tanto è sufficiente per ritenere la motivazione intrinsecamente esaustiva ove, a fronte dell’impossibilità di ascrivere causalmente i danni all’immobile esclusivamente a cause riconducibili alla tecnica costruttiva dell’immobile o allo stato pregresso del terreno su cui insiste la costruzione de qua, la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto integrata la responsabilità dell’ente custode per la mancata tempestiva riparazione della rete idrica, le cui perdite si sono dimostrate in grado di contribuire alle lesioni riscontrate nell’edificio, nella misura del 50%, in applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, tenuto conto di indirizzi giurisprudenziali consolidati in materia di responsabilità della p.a. in tali frangenti (Sez. 3 -, Ordinanza n. 16295 del 18/06/2019; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7805 del 27/03/2017; Cass., sez. III, n. 6101, 12 marzo 2013).

3.3. Difatti, la motivazione non può dirsi apparente là dove non si evidenzino elementi intrinseci, all’interno della motivazione, tali da farla apparire distonica rispetto alla fattispecie considerata, non potendosi ricavare aliunde l’incongruenza logica dell’argomentare e, dunque, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica della sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U., Sentenza n. 22232 del 3/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/9/2009).

4. Con il quarto motivo si denuncia la “Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per violazione degli art. 2697 c.c. – art. 2051 c.c.”. Il ricorrente rileva che non sarebbe stato provato il nesso eziologico tra la rottura delle condutture comunali di acqua potabile e il grave fenomeno di dissesto statico dell’immobile. Tale prova, incombente sugli attori, non avrebbe potuto essere surrogata dalle relazioni peritali. Vieppiù, gli stessi consulenti, nonostante le indagini svolte, non avrebbero accertato l’effettiva sussistenza del nesso causale e, dunque, la Corte d’Appello ha erroneamente applicato l’art. 2697 c.c., accogliendo la domanda senza che gli attori l’avessero provata.

4.1. Il motivo è in parte è inammissibile, in parte infondato. Per le considerazioni svolte in ordine al riparto probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., v. sopra al p.1.

4.2. Occorre, poi, precisare che non vengono indicate le specifiche statuizioni della sentenza impugnata in supposto contrasto con la regola del riparto probatorio, nè le allegazioni difensive degli attori in sè carenti sotto il profilo probatorio. Inoltre la ATP e CTU acquisite, lungi dall’essere state male riportate nella motivazione della sentenza, costituiscono il supporto della valutazione svolta del giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti che necessitavano non solo di una descrizione dello stato dei luoghi nell’immediatezza dell’occorso, eseguita con ATP, ma anche di una valutazione tecnica mediante una CTU percipiente, in grado di valutare le possibili cause del sinistro. Difatti l’onere della prova per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, evidentemente contenuta nella CTU. Ed invero, la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perchè volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 3717 del 08/02/2019; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009: nella fattispecie, relativa ad una causa di risarcimento dei danni provocati ad una canalizzazione Telecom durante i lavori su una barriera di protezione stradale, la S.C. ha ritenuto legittimamente disposta dal giudice una CTU per accertare quale fosse l’ubicazione dei cavi, non essendovi dubbi sul loro interramento).

5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato quanto ai primi due motivi in parte qua, inammissibili per il resto gli ulteriori motivi; le spese sono poste a carico della parte ricorrente soccombente, come di seguito liquidate a favore dei resistenti, in epigrafe indicati.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente Comune di Caltagirone alle spese in favore di B.R. e B.L., liquidate in Euro 2.300,00 oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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