Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13168 del 30/06/2020
Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13168
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28165/2015 proposto da:
T.P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo
n. 18, presso lo studio dell’avvocato Costa Marcella, rappresentata
e difesa dall’avvocato Marziale Giuseppe, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore
avv. B.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via dè
Cestari n. 34, presso lo studio dell’avvocato Valentino Giuseppe,
rappresentato e difeso dall’avvocato Baldini Francesca, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1686/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 13/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/02/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Napoli accolse la domanda spiegata dal Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione nei confronti dell’avv. T.P., ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, in relazione al pagamento della somma di Euro 20.438,20 oltre accessori eseguito dalla società nell’anno anteriore al fallimento;
l’avv. Totaro impugnò l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. e la corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 13-4-2015, ha respinto il gravame; per quanto ancora interessa ha osservato che le vicende economiche e societarie della (OMISSIS) – ente di primo piano in zona erano state monitorate dai media locali e regionali; che l’avv. T., professionista operante in Campania, era legata alla società da rapporti continuativi, avendola patrocinata in almeno tre controversie tra il 2006 e il 2008; che la medesima avv. T., avendo deciso di procedere esecutivamente in danno della (OMISSIS) per le spettanze non pagate, era stata in grado di rinvenire prontamente i cespiti aggredibili, segno della previa acquisizione di notizie dettagliate sui dati patrimoniali e sulle vicende aziendali; che essa aveva agito in monitorio dopo l’elevazione del protesto di un assegno di appena Euro 180,00 e prontamente aveva agito altresì in via esecutiva sulla base del titolo monitorio, così rivelando la piena consapevolezza dell’incapacità del proprio debitore di adempiere l’obbligazione; che i pagamenti, infine, erano stati ottenuti pochi giorni prima del fallimento con accrediti da parte del terzo pignorato (il comune di Forio), dopo che oltre tutto la (OMISSIS), già in liquidazione, aveva prospettato un’ipotesi concordataria;
l’avv. T. ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, illustrati da memoria;
la curatela del fallimento ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
col primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e degli artt. 2727,2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e il vizio di motivazione, lamentando che erroneamente sia stata ritenuta la prova della scientia decoctionis a fronte di elementi di tipo solo presuntivo, anche di secondo grado, inidonei a rappresentare l’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza; ne contesta invero la rilevanza sintomatica a fronte del proprio ambito operativo di avvocato lavorista, e assume che al riguardo la motivazione della sentenza d’appello sarebbe apodittica;
col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione, per avere la corte d’appello attribuito valore di prova a ipotetiche circostanze notorie senza il minimo riferimento a concreti elementi di fatto; e dunque ancora una volta apoditticamente;
il ricorso, i cui motivi possono essere unitariamente esaminati per connessione, è inammissibile: difatti, pur denunciando l’astratta violazione di norme di legge, mira in realtà a censurare l’apprezzamento della corte territoriale in ordine alla ricorrenza in sè del presupposto soggettivo dell’azione;
per contro il giudice a quo ha assunto a fonte del proprio convincimento una serie di elementi indiziari e presuntivi reputati gravi e univoci, con motivazione peraltro logica e congrua, che come tale non può essere oggetto di sindacato nella presente sede di legittimità; le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020