Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13168 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 20/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1152-2015 proposto da:

O.G., O.F., O.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RENATO MAINARDI 30, presso lo studio

dell’avvocato RINALDO VICARI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAURO BONI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.R., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANDREA FORCIERI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 685/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Presidente Dott. SERGIO DI AMATO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale SGROI CARMELO, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R. conveniva in giudizio O.F. unitamente ai suoi figli O.M. e O.G., per la revoca, ex art. 2901 cod. civ., della donazione di un immobile perfezionata nel 2004 da parte del padre in favore dei suddetti figli.

Il tribunale della Spezia accoglieva la domanda mentre la Corte di appello di Genova, adita dai convenuti in prime cure, dichiarava inammissibile il gravame per carenza di specificità dei motivi d’impugnazione.

Avverso quest’ultima sentenza ricorrono per cassazione O.F., O.M. e O.G. affidandosi a un unico motivo di ricorso.

Resiste con controricorso A.R..

Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. nella formulazione “ratione temporis” applicabile, antecedente alla novella apportata con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

I ricorrenti riportano in copia, nel corpo del ricorso, l’atto di appello notificato il 9 novembre 2009, unitamente alle successive comparse conclusionali e di replica. Evidenziano che, con l’atto in parola, ripresero difese già svolte in primo grado, declinando quindi le ragioni d’impugnazione. In particolare, si trattava dei motivi inerenti alla sopravvenuta compensazione estintiva del credito fatto valere dal revocante, attestati da una sentenza anch’essa riportata in copia nel corpo del medesimo ricorso; alla mancata produzione dell’atto di donazione aggredito con conseguente impossibilità di comprendere l’eventuale pregiudizio arrecato; e all’insussistenza della consapevolezza e volontà di determinare il danno stesso, anche atteso che l’immobile coinvolto era stato trasferito in funzione dell’intervenuto subentro dei figli dell’ A. nell’attività artigianale cui era strumentale.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità che qui va ribadita, la tecnica di redazione mediante integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza, sicchè è sanzionabile con l’inammissibilità, a meno che il coacervo dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente individuabile e isolabile, possa essere separato ed espunto dall’atto processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, dovrà essere valutata in base agli ordinari criteri e in relazione ai singoli motivi (Cass., 18/09/2015, n. 18363).

I ricorrenti assemblano al ricorso le copie fotostatiche di quattro documenti, l’atto di appello, le memorie conclusionali anche in replica, e la sentenza di merito da cui emergerebbe la compensazione.

Al netto delle parti in cui si richiamano precedenti giurisprudenziali, i ricorrenti, in uno alle copie assemblate, indicano in primo luogo, genericamente, che con l’appello si era contestata la sussistenza dei presupposti per la domanda revocatoria mai delineati negli specifici contenuti.

In secondo luogo, si espone che era stata allegata l’estinzione, per compensazione, del credito sotteso alla domanda di revoca, senza aver neppure illustrato di quale credito della controparte si sarebbe esattamente trattato ovvero in che termini si sarebbe estinto. Infatti, pur indicandosi in ricorso, come nell’atto di appello, che si trattava del credito dell’ A. di cui alla sentenza n. 118 del 2003 del Tribunale della Spezia, dalla lettura del provvedimento assemblato a supporto dell’allegata compensazione emerge che era un credito maggiore del controcredito di O.F., tale riconosciuto anche nella memoria di replica assemblata.

In terzo luogo i ricorrenti evidenziano l’allegazione della mancata produzione dell’atto di donazione, senza però circostanziare adeguatamente il contenuto dello stesso, così da far comprendere compiutamente la fattispecie che aveva originato la domanda revocatoria e, di conseguenza, le contrapposte posizioni delle parti rispetto all’atto in questione alla luce della considerazione fattane, in termini di fatto pacifico, nella sentenza gravata.

3. Ritiene inoltre questa Corte che proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito, come pacificamente interpretati, costituisca di per sè indice di mala fede o colpa grave del ricorrente.

Agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione; ovvero, nella seconda ipotesi, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione.

Nel nostro caso dalla palese inammissibilità del ricorso oggi in esame consegue che delle due l’una: o il ricorrente ben conosceva l’insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito con dolo; ovvero non ne era al corrente, e allora ha tenuto una condotta gravemente colposa.

Questa Corte conosce l’orientamento secondo cui la mera infondatezza “in iure” delle tesi prospettate non può di per sè integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U, 11/12/2007, n. 25831).

Tale orientamento, tuttavia, per un verso non viene in rilievo nel nostro caso, e per altro verso deve ritenersi superato.

Esso, innanzitutto, non viene in rilievo nel nostro caso, giacchè se è vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi inammissibile o infondato, di per sè, non costituisce indice di colpa grave ex art. 385 c.p.c., comma 4, ovvero, attualmente, ex art. 96 c.p.c., u.c., è parimenti vero che in questa sede si è rilevata non già la mera inammissibilità, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso: così che la grave erroneità delle tesi prospettate finisce per costituire un indizio dal quale risalire univocamente, ex art. 2727 cod. civ., alla colpa grave del ricorrente.

Il suddetto orientamento (secondo cui sostenere tesi infondate in sede di legittimità non sarebbe di per sè indice di “colpa grave”, ai fini della condanna per responsabilità aggravata), in ogni caso, quale che ne fosse la condivisibilità all’epoca in cui sorse, oggi non è più coerente nè con la realtà nè col quadro ordinamentale.

Non è coerente con la prima, perchè non considera la “ratio” deflattiva dell’art. 385 c.p.c., comma 4, quando come nel caso applicabile “ratione temporis”, ovvero, attualmente, dell’art. 96 cod. proc. civ., che per contro va tanto più valorizzata, quanto più appare cresciuto a dismisura il numero dei ricorsi per cassazione ove si sostengono tesi palesemente incongrue.

Non risulta coerente col mutato quadro ordinamentale perchè non tiene conto: del principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio, anche attraverso misure dissuasive; del principio che considera illecito l’abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (Cass., 18/05/2015 n. 10177); del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare la dispersione di risorse giurisdizionali (Cass., Sez. U, 15/06/2015, n. 12310, in motivazione).

Deve pertanto concludersi per la condanna dei ricorrenti in solido, d’ufficio, al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d’una somma equitativamente determinata in base al valore della controversia, fissata in Euro 1.000,00.

4. Spese secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.100,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Condanna inoltre i ricorrenti in solido, ex art. 385 cod. proc. civ., comma 4 al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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