Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13168 del 17/05/2021

Cassazione civile sez. un., 17/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 17/05/2021), n.13168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23257/2020 R.G. proposto da:

Avv. F.L., rappresentato e difeso da sè medesimo e

dall’Avv. Danilo Dinoi, con domicilio eletto in Roma, via Comano, n.

95;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA;

– intimato –

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 71/20,

depositata il 24 giugno 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

febbraio 2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona

dell’Avvocato Generale Dott. SALZANO Francesco, il quale ha chiesto

il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Avv. F.L. propose ricorso al Consiglio Nazionale Forense, per sentir annullare la decisione emessa il 29 dicembre 2014, con cui il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova lo aveva dichiarato responsabile per la violazione degli artt. 5, 6, 20, 22 e 29 del Codice deontologico forense previgente, irrogandogli la sanzione disciplinare della censura, per aver intenzionalmente inviato a una pluralità di destinatari una lettera raccomandata in data 18 marzo 2009, contenente espressioni sconvenienti, offensive e denigratorie nei confronti dei colleghi M., B., Mo. e S., indicati genericamente come gli avvocati dei sindacati.

1.1. Con sentenza del 24 giugno 2020, il CNF ha rigettato l’impugnazione.

A fondamento della decisione, il CNF ha ritenuto innanzitutto inopportuna la riunione del procedimento in questione con quello recante il n. 100/2016, riguardante lo stesso incolpato e i medesimi illeciti disciplinari, ma avente ad oggetto comportamenti diversi, in quanto attinenti all’ambito processuale.

Ha escluso inoltre la nullità del capo d’incolpazione, rilevando che la sua formulazione risultava sufficientemente chiara ed esauriente, e quindi idonea a consentire all’incolpato di comprendere l’addebito e di esercitare il suo diritto di difesa, ed aggiungendo che il fatto addebitato non era stato contestato neppure dal ricorrente. Ha ritenuto che il mancato rinvio dell’udienza, a causa delle gravi condizioni di salute dell’incolpato, e la mancata riunione ad altro procedimento non comportassero alcuna nullità, rilevando che le relative istanze, promosse successivamente alla decisione del Consiglio dell’Ordine, erano state avanzate nell’altro procedimento. Ha ritenuto infine insussistente l’eccesso di potere denunciato dal ricorrente in relazione alla mancata trasmissione degli atti alla Procura, osservando che il Pubblico Ministero aveva ricevuto notizia di ogni fase del procedimento, mentre il Consiglio dell’Ordine aveva utilizzato il potere disciplinare proprio per il fine previsto dalla legge, ovverosia per la valutazione deontologica del comportamento degli iscritti.

Nel merito, premesso che le affermazioni contenute nella lettera inviata dall’incolpato si riferivano ad un caso giudiziario in cui egli aveva svolto il ruolo di difensore di alcuni lavoratori non sostenuti dal sindacato, il CNF ha ritenuto che l’asserita veridicità delle stesse non giustificasse il comportamento dell’Avv. F., il quale avrebbe dovuto uniformarsi ai principi stabiliti nel Codice deontologico, ed in particolare al divieto di utilizzare espressioni sconvenienti od offensive nell’esercizio dell’attività professionale ed ai canoni generali di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, riferiti al rapporto di colleganza. Ha ritenuto altresì irrilevante la buona fede dell’incolpato, osservando che ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 52 del Codice deontologico risulta sufficiente la sussistenza di un animus iniuriandi, cioè la volontà di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’offeso.

Precisato infine che l’attuale sistema deontologico risulta improntato ad una tipicità meramente tendenziale, ha osservato che la violazione addebitata al ricorrente risultava tipica, in quanto riconducibile alle fattispecie di cui agli artt. 52 e 42 del Codice deontologico. Ha ritenuto indiscutibile la valenza offensiva e denigratoria delle espressioni riportate nell’incolpazione, le quali mettevano in collegamento la soccombenza in una causa imperdibile con la difesa esercitata dagli avvocati che collaboravano con i sindacati, ed ha quindi concluso per la congruità della sanzione irrogata, corrispondente a quella edittale prevista dall’art. 52 ed avente carattere assorbente rispetto a quella prevista per la violazione dell’art. 42.

2. Avverso la predetta sentenza l’Avv. F. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Consiglio dell’Ordine non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 5, 20, 22 e 29 del Codice deontologico forense, insistendo sulla genericità dell’incolpazione, a suo avviso formulata in modo gravemente lesivo del suo diritto di difesa, in quanto recante un pleonastico richiamo agli artt. 5, 22 e 29 cit., senza la precisa indicazione delle norme effettivamente violate.

1.1. Il motivo è infondato.

E’ opportuno premettere che il Codice deontologico forense non ha carattere normativo, essendo costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la propria professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa: in sede di legittimità, la violazione di tali regole non è pertanto deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non rilevando di per sè, ma solo in quanto si colleghi all’incompetenza, all’eccesso di potere o alla violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali la L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 36, consente il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. in riferimento al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Cass., Sez. Un., 25/06/2013, n. 15873). Ritenuto quindi che, in quanto riguardante la formulazione dell’incolpazione, la violazione denunciata dal ricorrente debba intendersi più correttamente riferita alla L. n. 247 del 2012, art. 59, comma 1, lett. d), che disciplina il contenuto della citazione a giudizio nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, si osserva che la mancata o erronea indicazione delle norme deontologiche che si assumono violate non incide sulla validità della contestazione, ai fini della quale è sufficiente una chiara individuazione dei fatti addebitati, tale da consentire all’incolpato di far valere le proprie ragioni, spettando in ogni caso all’organo giudicante la qualificazione giuridica dei fatti, e configurandosi una lesione del diritto di difesa soltanto nel caso in cui l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati contestati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2003, n. 10842; 19/07/2000, n. 506). Le previsioni del Codice deontologico forense hanno infatti natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi, e possono legittimamente ispirarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività: pertanto, al fine di garantire il diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento integrante la violazione deontologica (la cui descrizione nella specie non risulta in alcun modo censurata), mentre non assumono alcun rilievo il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo il giudice disciplinare libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali, quanto in norme deontologiche, o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2019, n. 8313; 7/07/2009, n. 15852; 17/01/2012, n. 529).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 25 Cost., sostenendo che la sentenza impugnata comporta un’evidente violazione del diritto dei lavoratori a conoscere gl’illeciti compiuti in loro danno, in modo tale da poter assumere le conseguenti decisioni in ordine all’azione in sede giurisdizionale. Premesso che la lettera da lui inviata, spedita a mezzo di raccomandata, fu ricevuta e letta dai suoi patrocinati, ciascuno dei quali aveva diritto a conoscere il suo parere in ordine all’esito della vicenda giudiziaria per cui gli aveva conferito mandato, ribadisce la veridicità di quanto da lui riferito in ordine al patto illecito intervenuto tra le organizzazioni sindacali e la SITA S.p.a. per vanificare la tutela riconosciuta ai lavoratori dall’art. 2112 c.c. e dalla normativa comunitaria, in relazione all’affidamento alla predetta società del servizio pubblico di trasporto extraurbano della Provincia di Padova, ed alla singolare condotta tenuta dagli avvocati che collaboravano con i sindacati nel relativo contenzioso, nonchè alla vittoria da lui ottenuta nel giudizio di cassazione, nell’ambito di un contenzioso analogo. Contesta la finalità denigratoria della missiva, non confermata da alcun dato di fatto, insistendo sul proprio obbligo di far emergere la verità sul predetto accordo, che gli uffici legali dei sindacati e gli avvocati che difendevano i lavoratori avevano invece interesse ad occultare.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1,2,24,25 e 97 Cost., osservando che l’accordo stipulato tra la Provincia, i sindacati e la SITA si poneva in contrasto con la corretta gestione dell’ente pubblico e la tutela dei diritti dei lavoratori, che i rispettivi avvocati erano tenuti ad assicurare, nonchè con l’art. 2112 c.c. e con la direttiva 77/187/CEE, essendo volto a far apparire, attraverso false certificazioni, che i lavoratori erano stati assunti attraverso l’iscrizione nelle liste di mobilità, anzichè mediante trasferimento dalla società che gestiva precedentemente il servizio pubblico. Premesso che il disegno illecito aveva trovato attuazione in sede di giurisdizionale, per effetto di una sentenza del Tribunale di Bari, che aveva riconosciuto alla SITA i benefici previsti dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, oltre all’esenzione dalla contribuzione per due anni, afferma di non aver potuto impugnarla, a causa delle minacce ricevute, sostenendo che gli avvocati degli enti partecipanti alla stipulazione avrebbero dovuto astenersi dalla copertura dell’illecito commesso.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Ai fini dell’accertamento del fatto contestato al ricorrente, la decisione impugnata si è infatti attenuta alla disciplina dettata dal Codice deontologico forense, il quale, nel prescrivere l’osservanza di doveri di probità, dignità e decoro (art. 5 del Codice previgente, trasfuso nell’art. 9 di quello vigente), quali canoni generali cui dev’essere improntata la condotta dell’avvocato, nonchè di doveri di lealtà e correttezza, quali regole di comportamento da rispettare nell’esercizio dell’attività professionale (art. 6 del Codice previgente, anch’esso trasfuso nell’art. 9 di quello vigente) ed in particolare nei rapporti con i colleghi (art. 22 del Codice previgente, riprodotto nell’art. 19 di quello vigente), gli impone in particolare di evitare l’uso di espressioni sconvenienti od offensive non solo negli scritti processuali, ma nell’attività professionale in genere (art. 20 del Codice previgente, riprodotto nell’art. 52 di quello vigente), e di astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sulla attività professionale altrui (art. 29 del Codice previgente, corrispondente all’art. 42 di quello vigente). Il CNF si è infatti limitato a dare atto del carattere indiscutibilmente offensivo e denigratorio delle espressioni utilizzate dall’incolpato nella lettera del 18 marzo 2009, osservando che la stessa, riguardante un contenzioso in materia di lavoro nell’ambito del quale l’Avv. F. aveva difeso con successo un gruppo di dipendenti di un’azienda di trasporto pubblico, metteva in collegamento la soccombenza di un altro gruppo di lavoratori con l’attività svolta dagli avvocati che li avevano difesi, evidenziando la collaborazione di questi ultimi con i sindacati che avevano firmato l’accordo impugnato e l’inconcepibilità dell’esito negativo del giudizio. A tale apprezzamento risulta correttamente estranea qualsiasi considerazione relativa alla veridicità dei fatti addebitati ai predetti avvocati, espressamente dichiarata irrilevante per la configurabilità dell’illecito disciplinare, ai fini della quale la decisione impugnata ha ritenuto sufficienti sotto il profilo oggettivo il tenore irriguardoso e dispregiativo dello scritto, implicitamente evocante un infedele patrocinio, e sotto il profilo soggettivo l’intento, rivendicato dallo stesso incolpato, di esprimere apprezzamenti negativi sulla personalità ed il patrimonio morale degli offesi.

In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, queste Sezioni Unite hanno avuto infatti modo di affermare che le espressioni sconvenienti ed offensive cui fa riferimento l’art. 20 del Codice deontologico assumono rilievo di per sè, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto (cfr. Cass., Sez. Un., 31/05/2016, n. 11370), essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti: è stato d’altronde precisato che, ai fini di un ordinato e corretto esercizio della professione forense, l’avvocato deve obiettivamente e serenamente elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, è tenuto a moderare la passione, da cui talvolta può essere trascinato, nei limiti invalicabili dettati dal necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo (cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/1991, n. 520). Il dovere di attenersi a criteri di moderazione nella manifestazione delle proprie opinioni non incontra un limite neppure nella tutela del diritto di difesa, e segnatamente nell’adempimento degli obblighi d’informazione connessi all’espletamento del mandato difensivo, imponendosi anche nella corrispondenza con il proprio cliente, nella quale l’eventuale dissenso dalle opinioni espresse o dalle strategie difensive adottate da altri avvocati e la critica di comportamenti processuali o extra-processuali da questi ultimi tenuti non possono mai eccedere la finalità informativa della comunicazione, che deve risultare non solo veritiera nel contenuto, ma anche pertinente all’adempimento dell’incarico professionale e continente nei toni usati. La valutazione del modo e della misura in cui, nell’adempimento degli obblighi informativi, il comportamento concretamente tenuto dal professionista si è discostato da quello predicabile in base ai predetti canoni spetta poi in via esclusiva al Giudice disciplinare, al quale sono demandati, nella materia in esame, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni e la scelta della sanzione più adeguata, restando tali aspetti sottratti al controllo di legittimità, a meno che le relative determinazioni non si traducano, per illogicità o incongruenza della motivazione, in un evidente sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito (cfr. Cass., Sez. Un., 31/07/2018, n. 20344; 2/12/2016, n. 24647).

Non merita pertanto consenso la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la veridicità dell’informazione fornita ai propri clienti in ordine all’accordo intervenuto tra la datrice di lavoro ed i sindacati avrebbe imposto di escludere la sussistenza dell’illecito disciplinare, dovendosi ritenere che egli avesse agito nell’adempimento del mandato difensivo conferitogli, comprendente anche l’obbligo di far emergere la partecipazione all’intesa degli avvocati che, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, avevano assunto la difesa dei lavoratori. Anche a voler ritenere che tali avvocati fossero effettivamente venuti meno agli obblighi assunti nei confronti dei loro clienti, improntando la loro strategia processuale a scelte contrastanti con gl’interessi di questi ultimi e volte invece a favorire la controparte, il contenuto ed i toni della missiva avrebbero dovuto mantenersi rigorosamente nei limiti di una corretta critica del loro operato e di un eventuale biasimo verso il loro comportamento, senza trasmodare in apprezzamenti offensivi e dispregiativi contrastanti con la dignità ed il decoro della professione.

4. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Si dà atto che la presente sentenza è firmata dal solo Presidente del collegio per impedimento dell’estensore, cons. Guido Mercolino, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, in conformità al disposto del decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 163/2020, recante integrazione delle Linee guida sull’organizzazione della Corte di cassazione nell’emergenza COVID 19.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

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