Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13168 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13168

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.V., D.N.C., quali eredi di D.N.

E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA STAZIONE DI

MONTE MARIO 9, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA,

GIANNICO GIUSEPPINA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in calce alla

copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1044/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 09/06/200, R.G.N. 1918/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata, in parziale accoglimento dell’appello di D.N.E., proseguito dagli eredi C. V., D.N.M. e D.N.C.C. avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 287/06 del 27 marzo 2006, riconosce il diritto degli appellanti ai ratei di indennità di accompagnamento spettante al de cuius, con decorrenza 1 marzo 2004, e condanna l’INPS al pagamento della prestazione, oltre che agli accessori di legge.

La Corte d’appello di Lecce precisa che:

a) il c.t.u. nominato in appello, in base alla documentazione sanitaria allegata e ad un’accurata visita personale dell’interessato, ha concluso nel senso del raggiungimento delle condizioni sanitarie per il conseguimento del diritto alla richiesta prestazione a partire dal marzo 2004, allorchè, in sede di ricovero ospedaliero, egli si presentò non collaborante con aggravamento del deficit delle funzioni intellettive;

b) le valutazioni e conclusioni del c.t.u. devono essere pienamente accettate, in quanto ineccepibili sul piano tecnico-scientifico e logico e congruamente ed esaurientemente motivate;

c) le generiche osservazioni critiche formulate alla c.t.u., in ordine alla suddetta decorrenza del beneficio, non sono supportate da nuovi probanti elementi obiettivi e sembrano non tenere nel dovuto conto la complessità del quadro patologico di insieme, come correttamente evidenziata dal c.t.u.;

d) conseguentemente deve essere riconosciuto il diritto alla prestazione in oggetto con decorrenza 1 marzo 2004.

2.- Il ricorso di C.V. e D.N.C. (quali eredi di D.N.E.) domanda la cassazione della sentenza per due motivi.

L’INPS intimato si è limitato ad apporre procura al ricorso notificato, svolgendo la propria attività difensiva in udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e insufficiente motivazione, in relazione alla L. n. 18 del 1980, ar. 1 e L. n. 508 del 1988.

Si rileva che la Corte d’appello di Lecce ha determinato nel 1 marzo 2004 la decorrenza del diritto all’indennità di accompagnamento (richiesta con domanda amministrativa del 17 settembre 2003) basandosi su quanto indicato dal c.t.u. di secondo grado.

Tuttavia, ad avviso dei ricorrenti, il medesimo c.t.u, è pervenuto alla suddetta conclusione in quanto non ha adeguatamente valutato la documentazione medica in atti da cui è desumibile che D.N. E. già alla data della domanda amministrativa era affetto da gravi patologie incidenti sull’equilibrio psichico complessivo e sulla possibilità di deambulare autonomamente, data anche la consistenza del Morbo di Parkinson diagnosticatogli.

Ne consegue che, non essendo le suddette patologie menzionate nella relazione del c.t.u. e, quindi, nella sentenza impugnata, si configurerebbe una omissione di motivazione al riguardo, che si tradurrebbe in inidoneità della argomentazione adoperata a sostegno della disposta decorrenza del diritto, posticipata rispetto alla data della domanda amministrativa.

2- Con il secondo motivo di ricorso, illustrato da quesito di diritto, si denuncia, violazione ed erronea applicazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e L. n. 508 del 1988, art. 1 nonchè contemporanea omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si sottolinea che la Corte d’appello, sulla base dell’indicata c.t.u., è partita da una nozione restrittiva degli “atti della vita quotidiana”, considerando tali solo quelli della vita vegetativa e non anche quelli della vita sociale o di relazione.

In altre parole, diversamente da quanto affermato nella sentenza impugnata, la capacità di compiere di atti quotidiani della vita deve essere intesa valutando non soltanto la compromissione delle funzioni vegetative (ADL – Activity Daily Living) cioè la capacità di autonoma sopravvivenza dell’individuo, ma anche e soprattutto la capacità di mettersi in relazione con gli altri.

Anche la capacità di deambulazione non può essere intesa come pura e semplice funzione motoria, scissa da ogni presupposto razionale.

Pertanto, si contesta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui l’impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana o di deambulare autonomamente possono sussistere solo quando il soggetto si presenti come “non collaborante” con aggravamento delle funzioni intellettive e prevalenza sulle altre patologie presenti.

3.- I due motivi – da esaminare congiuntamente perchè strettamente collegati – non sono fondati.

In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in materia di prestazioni assistenziali, i benefici spettanti agli invalidi civili (e, in particolare, l’indennità di accompagnamento), decorrenti – ove tutti i requisiti per la loro attribuzione siano già presenti all’atto della domanda amministrativa – dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa, decorrono invece, ove il requisito sanitario si concretizzi nel corso del procedimento giurisdizionale, dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non anche dal primo giorno del mese successivo a tale accertamento, atteso che, secondo il principio della perpetuano actionis, rinvenibile nell’art. 24 Cost., la durata del processo non può pregiudicare i diritti della parte che ha ragione, principio che con riguardo al procedimento amministrativo non ha valore generale nè gode di analoga garanzia costituzionale. (Cass. SU 5 luglio 2004, n. 12270; Cass. 21 giugno 2007, n. 14516; Cass. 13 settembre 2007, n. 19157; Cass. 22 ottobre 2009, n. 22412; Cass. 10 maggio 2010, n. 11259).

Inoltre, per altro costante e condiviso indirizzo di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità, i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione della sentenza, quando siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cass. 12 gennaio 2011, n. 569; Cass. 22 maggio 2004, n. 9896; Cass. 11 gennaio 2000, n. 225).

D’altra parte, nel ricorso per cassazione per vizio di motivazione, la parte che intende far valere in sede di legittimità un motivo di ricorso fondato sulle risultanze della consulenza tecnica espletata in grado di appello è tenuta – in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso – ad indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito (specificando, in tal caso, gli estremi di reperimento della stessa), ovvero a chiarire alla Corte il diverso modo in cui essa possa essere altrimenti individuata, non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca della relazione, in sede decisoria, senza garanzia del contraddittorio ed in violazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (Cass. 22 febbraio 2010, n. 4201;

Cass. 3 luglio 2010, n. 17915).

3.1. – Nella specie i ricorrenti non si sono attenuti ai suddetti principi.

In primo luogo, a causa del mancato rispetto dell’indicato principio dell’autosufficienza, questa Corte non è stata posta in condizione di esaminare la doglianza di insufficiente valutazione del quadro patologico complessivo dell’interessato.

Comunque, le censure formulate si traducono in una inammissibile critica alla valutazione della Corte d’appello, la quale, con motivazione esente da vizi logici, ha ritenuto di fissare la decorrenza dell’indennità di accompagnamento dal 1 marzo 2004 (anzichè dal 1 dicembre 2004, come stabilito nella sentenza di primo grado) e non dalla data della domanda amministrativa del 17 settembre 2003, attenendosi alle valutazioni e conclusioni del c.t.u., del tutto condivise e considerate attendibili anche con riguardo alla determinazione della decorrenza provvidenza.

Nè assumono rilievo, in contrario, le osservazioni dei ricorrenti in merito alla gravità del complessivo quadro patologico di D.N. E. e, in particolare, alle conseguenze sul comportamento del morbo di Parkinson da cui era affetto.

Infatti, la Corte d’appello sul punto ha dato conto delle indagini eseguite dal c.t.u. e ne ha sottolineato l’attendibilità e precisione che l’hanno indotta ad accettarne completamente le conclusioni, fissando l’indicata decorrenza per la corresponsione dell’indennità di accompagnamento, dopo aver rilevato che la suddetta data trovava corrispondenza in un referto di accettazione di un ricovero presso l’Ospedale di Brindisi, attestante un aumento del deficit delle funzioni intellettive di D.N.E.. Aspetto quest’ultimo, che secondo il consulente, dalla documentazione medica in atti e dalla visita del paziente, in epoca precedente, evidentemente non era tale da realizzare il livello necessario per ottenere la provvidenza richiesta, nonostante la complessità del quadro patologico di insieme.

La Corte d’appello, nel condividere tale conclusione, si è limitata a prendere atto della sussistenza di riscontri probatori atti ad affermare la sussistenza del requisito sanitario per la richiesta indennità di accompagnamento soltanto a partire dalla data suindicata, senza escludere pregiudizialmente la possibilità della concessione della provvidenza dalla data della domanda amministrativa, laddove vi fossero stati elementi di prova in tal senso.

Come si vede, si tratta in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se non nei limiti e alle condizioni dianzi indicati e nella specie non ricorrenti.

5. In sintesi il ricorso va rigettato.

Poichè il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto dopo il 2 ottobre 2003 e poichè l’INPS, pur essendosi limitato ad apporre procura al ricorso notificato, ha tuttavia svolto la propria attività difensiva in udienza, i ricorrenti vanno condannati alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condannaci ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate complessivamente in Euro 10,00 per esborsi, Euro 1500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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