Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13167 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 24/06/2016), n.13167

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 23228-2014 proposto da:

PNEUS CAR S.P.A. IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, e P.F., nella qualità di

Commissario Giudiziale della predetta, domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

rappresentati e difesi dall’avvocato BONTEMPI PAOLO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.D.R.D.F.E.D.R. S.P.A., (CARIROMAGNA

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso

l’avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STEFANO MOLZA, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il

07/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIANNI SAVERIO che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto che ha concluso per l’inammissibilipà del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato:

che la Corte d’appello di Bologna, con decreto del 7.8.014, ha accolto il reclamo proposto dalla Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna (Cariromagna) s.p.a. contro il provvedimento del Tribunale di Ravenna che aveva disposto la sospensione, ai sensi della L. Fall., art. 169 bis, dei contratti bancari (fra cui uno di anticipazione su crediti) pendenti fra la reclamante e la Pneus Car s.p.a., ammessa al concordato preventivo, ed ha pertanto revocato il provvedimento impugnato;

che la corte territoriale, premesso che il provvedimento era stato illegittimamente emesso inaudita altera parte, ha in primo luogo escluso che la norma potesse trovare applicazione nell’ambito di un c.d. concordato con riserva, o in bianco, quale quello cui era stata ammessa la Pneus, nella pendenza del termine per la presentazione della proposta e per il deposito del piano; ha inoltre ritenuto che fosse estraneo alla funzione della L. Fall., art. 169 bis il consentire, attraverso la sospensione, il recupero di attivo alla debitrice in concordato ed, ha infine osservato che, in ogni caso, la sospensione non poteva riguardare le anticipazioni su crediti già concesse, rispetto alle quali era già maturato il diritto della banca a riscuotere i crediti anticipati ed a trattenerli in compensazione:

che il decreto è stato impugnato da Pneus Car s.p.a. in concordato preventivo con ricorso per cassazione sorretto da sei motivi, con i quali si contestano tutte le ragioni poste a sostegno della decisione;

che Cariromagna s.p.a. ha resistito con controricorso;

che, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 17520/015), i provvedimenti assunti ai sensi della L. Fall., art. 169 bis, comma 1, privi dei caratteri della decisorietà e della definitività, sono inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale con efficacia di giudicato e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cessazione;

che, in particolare, il provvedimento che accoglie o respinge la richiesta del debitore di sospensione del contratto pendente ha natura sostanzialmente cautelare, in quanto, ai sensi dell’art. 169 bis cit., la sospensione ha effetti necessariamente temporanei, destinati a caducarsi entro il termine di sessanta giorni (prorogabile per una sola volta) per il quale può essere disposta;

che può quindi richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte che esclude che l’ordinanza resa su una domanda cautelare sia ricorribile in cassazione (per tutte, Cass. SS. UU. n. 27187/07);

che il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile;

che tuttavia, tenuto conto che l’impugnazione è stata proposta in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 17520/015 cit., appare giustificato compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pan a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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