Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13166 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 3868 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

PRELIOS CREDIT SERVICING S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

procuratore speciale S.C.P., quale rappresentante di

ELIPSO FINANCE S.r.l. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso,

giusta procura a margine del ricorso, dagli avvocati Leonardo

Patroni Griffi (C.F.: (OMISSIS)) e Ugo Patroni Griffi (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

M.A. (C.F.: (OMISSIS)), T.C. (C.F.:

(OMISSIS)) entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in calce

al controricorso, dall’avvocato Antonino De Benedetti (C.F.:

(OMISSIS));

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Marsala n.

898/2015, depositata in data 23 novembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

19 aprile 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Pierfrancesco Grazioli, per delega dell’avvocato Patroni

Griffi, per la società ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. e T.C. hanno proposto opposizione avverso l’atto di precetto di pagamento loro intimato da Elipso Finance S.r.l. in data 11 aprile 2013 sulla base di titolo di formazione giudiziale.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Marsala, che ha ritenuto la Elipso Finance S.r.l. non legittimata all’esecuzione forzata non avendo documentato di essersi resa cessionaria del credito consacrato nel titolo esecutivo posto a base del precetto opposto.

Ricorre Prelios Credit Servicing S.p.A., quale mandataria e procuratrice di Elipso Finance S.p.A., sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso il M. e la T..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Assume carattere pregiudiziale la verifica dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione proposto dalla società ricorrente avverso sentenza pronunziata in primo grado dal Tribunale di Marsala.

L’opposizione proposta dal M. e dalla T. non risulta espressamente qualificata dal giudice adito, che si è limitato ad indicare genericamente nell’epigrafe della sentenza l’oggetto della controversia come “opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c.”.

L’opposizione era stata proposta, come emerge dalla stessa decisione impugnata, sulla base dei seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione ad agire della società intimante; 2) difetto di valido mandato in capo al difensore; 3) mancata notifica del titolo in forma esecutiva.

Emerge altresì che è stato esaminato e accolto solo il primo dei motivi indicati.

Il tribunale ha ritenuto infatti assorbente la circostanza che la società intimante non aveva sufficientemente documentato di essersi resa cessionaria del credito di cui aveva richiesto il pagamento, il che esclude che essa potesse ritenersi titolare della relativa azione esecutiva.

Orbene, il motivo di opposizione in questione, l’unico oggetto concreto della decisione di merito, costituisce certamente motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto con esso era stato posto in discussione il diritto di procedere ad esecuzione forzata della società intimante, sulla base del titolo esecutivo posto a fondamento dell’atto di precetto opposto, e non la mera regolarità degli atti esecutivi o preliminari all’esecuzione.

La sentenza, avendo quindi deciso una opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., senza una espressa diversa qualificazione idonea a consentire l’applicazione del cd. principio dell’apparenza, avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione.

E’ appena il caso di precisare che non potrebbe avere alcun rilievo, ai fini della qualificazione dell’opposizione proposta, la circostanza che essa fosse stata eventualmente qualificata dagli stessi opponenti come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., dal momento che, in mancanza di una espressa qualificazione dell’opposizione da parte del giudice adito non può in nessun caso operare il cd. principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione della relativa sentenza, e la qualificazione spetta pertanto comunque a questa Corte.

L’inammissibilità del ricorso esime dall’esame dei singoli motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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