Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13166 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2504/2010 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO Massimo, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.I.A.S. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ASSISTENZA AGLI SPASTICI “ARCO

FELICE”, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo

studio dell’avvocato SINIBALDI Michele, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati DE MARIA ERNESTO, DAMIANO ALFREDO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5983/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 23/01/2009 R.G.N. 695/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

Udito l’Avvocato SINIBALDI MICHELE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva in parte l’appello di M.F. con il quale chiedeva applicarsi la tutela reale, di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, al licenziamento intimatole dall’A.I.A.S. e ritenuto illegittimo dal giudice di primo grado.

La predetta Corte, per quello che interessa in questa sede, applicando il principio sancito dalla Cassazione in sede di rinvio, secondo il quale l’onere probatorio circa l’insussistenza del requisito dimensionale per l’operatività della tutela era carico del datore di lavoro, sul rilievo della mancato assolvimento da parte dell’A.I.A.S. di tale onere ordinava la reintegra nel posto di lavoro della M., ma limitava tale ordine alla data del 1 ottobre 1999 e tanto sul presupposto che la lavoratrice era stata da tale data assunta nuovamente dalla Associazione.

Avverso tale sentenza la M. ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso l’Associazione intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la ricorrente, deduce violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nonchè vizio di motivazione e, nel formulare il quesito previsto dall’art. 366 bis c.p.c., sostiene che la Corte del merito ha limitato l’ordine di reintegra alla data del 1 ottobre 1999 sull’erroneo presupposto che essa ricorrente fosse stata a tale data nuovamente assunta dall’A.I.A.S. di Arco Felice che le aveva intimato il licenziamento ed a cui l’ordine era riferibile, mentre in realtà ella era stata assunta nuovamente non da detta A.I.A.S. di Arco Felice, bensì da quella di Nola la quale ha una propria distinta autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa rispetto alla menzionata A.I.A.S. di Arco Felice.

La censura è fondata.

Invero la Corte di Appello nel dare rilievo, ai fini della limitazione temporale dell’ordine di reintegra, alla circostanza della successiva – al licenziamento – nuova assunzione della M. da parte dell’Associazione non ha svolto alcun accertamento circa la identità del datore di lavoro che aveva proceduto alla “successiva assunzione”, si da poter giuridicamente e logicamente giustificare la limitazione dell’ordine di reintegra al 1 ottobre 1999 – data della nuova assunzione.

L’esame del secondo motivo, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello in ragione della ritenuta ripresa lavorativa “presso lo stesso datore di lavoro che nel ricorso introduttivo aveva tacciato di comportamento persecutorio ed intimidatorio”, rimane assorbito.

La sentenza impugnata va, pertanto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, annullata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione che procederà al pretermesso accertamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa, in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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