Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13166 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13166

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26938-2019 proposto da:

A.O., rappresentato e difeso MARILENA CARDONE ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA

CHISIMAIO 29;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 15121/2019 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il

7/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di 28/01/2021 dal

Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.O. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato e vissuto a Ekpoma nell’Edo State (Nigeria); di avere completato i tre anni della Secondary School; di essere di religione cristiano-pentecostale; di essere orfano di entrambi i genitori dall’età di 5 anni a seguito di un incidente stradale e di essere perciò vissuto presso il fratello del padre la cui famiglia lo aveva sempre discriminato, facendogli frequentare la scuola pubblica in luogo degli istituti privati frequentati dai cugini e costringendolo, prima di andare a scuola, a compiere i lavori domestici e, dopo le lezioni, ad aiutare lo zio nel suo magazzino di generi alimentari; di avere subito un tentativo di avvelenamento da parte della zia; di aver confidato le proprie vicissitudini familiari a un compagno di classe, che nel 2015 lo aveva invitato a entrare nella sua gang, dedita a violenze e uccisioni e, a fronte del suo rifiuto, di essere stato soggetto alle minacce dei componenti della stessa, che gli mostravano con fare minaccioso una borsa in cui portavano in giro armi da taglio; di aver comunicato ciò allo zio che però se ne era disinteressato e di aver denunciato l’amico alla polizia; di aver subito l’incendio della propria camera, perpetrato da ragazzi andati in sua assenza a casa chiedendo di lui; di ricordare che la gang si chiamava Eye, ma di non conoscere nulla di essa e dei riti iniziatici, ai quali avrebbe dovuto partecipare; di essere fuggito nel gennaio 2016 e di temere, in caso di rimpatrio, il ripetersi dei maltrattamenti dello zio e delle pressioni del cult finalizzate a ottenere l’affiliazione, essendo stati arrestati, m seguito alla denuncia, solo alcuni dei suoi componenti, tra cui il suo amico.

In sede giudiziale, il ricorrente confermava il racconto, aggiungendo di essere transitato in Libia, dove gli Asma Boys lo avevano catturato e imprigionato chiedendo un riscatto per la sua liberazione; che riusciva a fuggire insieme ad altri approfittando del periodo del ramadarn; di essere ospite di un centro di accoglienza a Sora (Fr), ove frequentava la scuola di italiano e seguiva corsi professionali.

Con decreto n. 15121/2019, depositato in data 7.5.2019, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione A.O. sulla base di tre motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, e art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”. Secondo il ricorrente erano state fornite sia alla Commissione Territoriale sia al Tribunale dichiarazioni dettagliate, congrue e in linea con quanto avviene nel Paese d’origine, confermate dai rapporti internazionali. Il Tribunale fondava la propria decisione esclusivamente sulla mancanza di credibilità del richiedente, che potrebbe, invece, essere frutto di una mancanza di cultura che gli impediva di rappresentare in maniera approfondita la sua fondata paura di tornare in una situazione di totale impossibilità di difesa, non avendo alcun sostegno per affrontare anche i piccoli problemi della vita quotidiana.

1.1. – Il motivo é inammissibile.

1.2. – In tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. (Cass. n. 6897 del 2020, cfr. anche Cass. n. 27503 del 2018 e Cass. n. 21142 del 2019). Secondo l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte (cfr. Cass. n. 21142 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019) detta norma obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda personale posta a fondamento della domanda.

Il giudizio sulla credibilità del richiedente é un accertamento di fatto, che compete al giudice di merito e non é sindacabile dinanzi la Corte di Cassazione se non per una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge (Cass. n. 3340 del 2019). La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, convintamente rispettosa dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. 8819 del 2020, essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

L’analisi, analitica e approfondita (cfr. pagg. 2 e 3 del decreto impugnato), di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito, ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente, da cui viene rilevata la sottesa mancanza di verosimiglianza.

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8” in quanto la Corte avrebbe disatteso al dovere di cooperazione istruttoria officiosa, non avanzando un accertamento della situazione oggettiva del paese d’origine al fine di valutare il riconoscimento della protezione umanitaria.

2.1. – Il motivo é inammissibile.

2.2. – Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite riferimento ad aggiornate e specifiche fonti accreditate ed aggiornate (anch’esse ampiamente motivate e consultate, onde indicare le situazioni in cui, nell’ambito del paese, possano richiamare assetti di violenza generalizzata derivante da conflitti in atto nel paese, dai quali possa derivare minaccia grave ed individuale alla vita del ricorrente).

Cosicché , nel provvedimento impugnato, al giudice, attraverso il riferimento a dette fonti (cfr. pagg. 2 e 3), é dato un maggiore controllo, motivando rigorosamente il rigetto della domanda di protezione nel senso che la regione di provenienza del ricorrente non sia caratterizzata da situazioni di violenza generalizzata, così adempiendo al dovere di cooperazione.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6)”, per aver mancato di considerare gli elementi dedotti da esso richiedente a fondamento della domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3.1. – Il motivo é inammissibile.

3.2. – Il Tribunale ha valutato ampiamente sia la situazione di vulnerabilità del richiedente, anche in relazione alla mancata consapevole documentazione dello stato di salute e di lavoro e quella di generica integrazione nel Paese di accoglienza (rilevando, peraltro, lo stato di inoccupazione del richiedente), rendendo una motivazione in armonia con il principio per cui, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

Da ciò, la mancanza di un rischio specifico per l’ipotesi di rimpatrio che sia giustificato dalla vicenda personale del ricorrente ed a giustificare la protezione umanitaria, rischio che nella specie non ricorre (cfr. pagg. 4 e 5 decreto impugnato). Laddove, “Il riconoscimento della protezione umanitaria, secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 5, comma 6; art. 19, comma 2 T.U. n. 286 del 1998 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale nel nostro paese, non può escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza” (Cass. n. 4455 del 2018).

4. – Il ricorso é inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

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