Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13165 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14068/2015 proposto da:

F.lli C. S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona

dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Ortigara n. 3, presso lo studio dell’avvocato Aureli

Stanislao, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Aureli Michele, Caltabiano Alberto, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Italcementi S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Vico n. 1, presso lo

studio dell’avvocato Prosperi Mangili Lorenzo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Santinoli Paolo, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 556/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la F.lli C. s.p.a. in amministrazione straordinaria ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Catania che ne ha respinto il gravame contro la decisione del tribunale che aveva accolto l’azione revocatoria dei soli pagamenti direttamente da essa effettuati in beneficio di Italcementi s.p.a. nell’anno anteriore alla declaratoria dello stato di insolvenza, e non anche invece di quelli eseguiti su suo ordine dalle società controllate Socomar s.p.a. e Zeutron s.p.a., pure assoggettate a procedura concorsuale;

Italcementi ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo mezzo la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., censura la sentenza perchè Italcementi non aveva mai contestato nè la circostanza che le due società avessero eseguito i pagamenti agendo su ordine della capogruppo, nè quella per cui esse avessero poi conteggiato gli esborsi a deconto dei loro maggiori debiti verso la ordinante, così rivalendosi nei confronti della stessa prima dell’avvio della procedura concorsuale; si duole che la corte d’appello abbia esaurito la questione ritenendo non assolto l’onere della prova della fruttuosa rivalsa;

col secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo a proposito dell’esito della prova testimoniale che, al riguardo, era stata assunta in appello;

il ricorso è inammissibile;

secondo la giurisprudenza di questa Corte, la revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito (L. Fall., art. 67) è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purchè alternativamente questi (i) abbia pagato il debito con danaro dell’imprenditore poi fallito ovvero (ii) abbia pagato con danaro proprio ma abbia altresì esercitato, dopo aver pagato e prima dell’apertura del concorso, l’azione di rivalsa (Cass. n. 9143-07, Cass. n. 8783-12, Cass. n. 6282-16, Cass. n. 24172-17);

nel caso di specie la procedura aveva dedotto l’esistenza di tale seconda situazione;

la corte d’appello ne ha però escluso la ricorrenza per difetto di prova dell’elemento presupposto, vale a dire del fatto che in epoca anteriore all’apertura del concorso le società Socomar e Zeutron avessero esercitato il diritto di rivalsa;

ciò stante, il primo motivo di ricorso, nel prospettare che il fatto si sarebbe dovuto ritenere pacifico perchè incontestato, e dunque nel lamentare la mancata applicazione del principio di non contestazione, è assertivo in punto di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente riportato le difese svolte dalla controparte a fronte di quanto da essa indicato in citazione;

va ribadito che, ove col ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata pacifica tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza e in quale sede e modo essa sia stata provata o sia stata ritenuta pacifica (v. Cass. n. 24062-17, Cass. n. 15961-07); cosa che nella specie non è stata fatta;

il secondo motivo è in contrasto con l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile nella specie essendo stata la sentenza depositata l’8-4-2014;

è oramai acquisito che la norma citata, nel testo conseguente al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fa riferimento a un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe (potenzialmente) determinato un esito diverso della controversia; in questa prospettiva resta fermo che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (espressamente Cass. Sez. U. n. 8053-14);

invero l’assunto di parte ricorrente è che la corte territoriale avrebbe omesso di considerare ciò che era stato dichiarato da un teste (tale I.V.), a proposito dell’avvenuta estinzione per compensazione dei crediti di rivalsa delle società nei confronti della capogruppo;

la tesi – esposta previa riproduzione del verbale di udienza di escussione del teste suddetto – si risolve però in un tentativo di critica alla valutazione della prova; ciò in quanto, ove anche si ritenesse la doglianza calibrata non sulla testimonianza in sè ma sul fatto storico ivi narrato, è palese che la corte d’appello non ha mancato di considerare la dichiarazione testimoniale nell’intero suo contenuto; in particolare, facendone espressa menzione, essa ha rilevato che il teste “pur dopo aver esaminato i mastrini di sottoconto esibitigli, non ha potuto precisare nulla di preciso, essendosi limitato a dichiarare che da detto mastrino non è possibile riscontrare restituzioni di somme alla Socomar s.p.a. e soprattutto compensazioni tra le diverse società del gruppo”; ha anzi aggiunto che nessuno dei (due) testi aveva avuto modo di identificare quale fosse il controcredito estinto per compensazione con il credito di rivalsa, e che un eventuale dato in tal senso non era evincibile dall’esame dei mastrini di sottoconto versati in atti, anche in considerazione della loro genericità;

è quindi evidente che nessun omesso esame è ascrivibile all’impugnata sentenza e che l’attuale secondo motivo di ricorso semplicemente si risolve in un inammissibile tentativo di sovvertire la valutazione della prova, istituzionalmente rimessa al giudice del merito; le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese processuali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA