Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13165 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 2763 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

S.A. (C.F.: SLZ MDA 41L18 A048T) rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso, dagli avvocati Francesco

Cannizzaro (C.F.: CNN FNC 60H19 C351D) e Michele Pontecorvo (C.F.:

PNT MOL 59D08 H5011);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.O. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Enrico Visciano

(C.F.: VSC NRC 65M10 A859L);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

3604/2015, depositata in data 18 settembre 2015;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

19 aprile 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Michele Pontecorvo, per il ricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.A. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto di pagamento dell’importo di Euro 28.777,26 intimatogli dal coniuge separato F.O., per il mancato pagamento del contribuito di mantenimento disposto in sede di separazione coniugale. L’opposizione è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado, rigettando il gravame proposto da entrambe le parti.

Ricorre il S., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la F..

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento a quanto previsto all’art. 132 c.p.c., comma 2, nn. 4 e 5″ all’art. 190 e all’art. 101 c.p.c.”.

Il motivo è fondato.

1.1 Come emerge dal contenuto del verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di secondo grado, tenuta in data 9 giugno 2015 (verbale correttamente trascritto nel ricorso e comunque allegato in copia allo stesso), la corte di appello assegnò alle parti, in detta udienza, i termini per il deposito degli scritti conclusionali “tenuto conto della sospensione dei termini feriali” (e non, come erroneamente riportato nella sentenza impugnata, “tenuto conto del regime della sospensione feriale dei termini”).

L’espressione letterale utilizzata non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: nell’assegnazione dei suddetti termini la corte ebbe esplicitamente a disporre che si doveva tener conto della sospensione feriale dei termini processuali.

Considerato che tale sospensione operava nel 2015 dal 1 al 31 agosto, i termini in questione risultano dunque concretamente assegnati con scadenza in data 8 settembre 2015 per le comparse conclusionali e in data 28 settembre 2015 per le memorie di replica (come correttamente fatto presente dal ricorrente).

Il S., coerentemente, depositò il proprio fascicolo di parte in data 3 settembre 2015 e la comparsa conclusionale in data 8 settembre 2015.

La sentenza risulta però depositata in data 18 settembre 2015, e indica la data di decisione del 7 settembre 2015.

La decisione risulta inoltre espressamente assunta “allo stato degli atti”, senza tener conto dei documenti contenuti nel fascicolo di parte del S., che è stato ritenuto depositato tardivamente. E la ratio decidendi espressa con riguardo al gravame da questi avanzato si fonda proprio sulla mancata prova del giudicato in ordine al credito dedotto in compensazione, derivante dall’impossibilità di esaminare i suddetti documenti.

Secondo la corte di appello, infatti, trattandosi di un giudizio avente ad oggetto opposizione all’esecuzione, la sospensione feriale dei termini non era applicabile, e quindi il deposito del fascicolo di parte e degli scritti conclusionali avrebbe dovuto avvenire entro il 6 agosto 2015 (per il fascicolo e le comparse conclusionali) ed il 26 agosto 2015 (per le memorie di replica).

1.2 In effetti, il principio di diritto richiamato dalla corte di merito, per cui la sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile nei giudizi di opposizione all’esecuzione proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. (anche se anteriori all’inizio dell’esecuzione, come nella specie) è assolutamente conforme all’orientamento di questa Corte, che va senz’altro ribadito nella presente sede.

Non può però ritenersi corretta l’applicazione del principio concretamente effettuata nel caso di specie, in quanto l’assegnazione dei termini era stata effettuata dal giudice per quanto erroneamente – con la precisazione che della sospensione in parola doveva tenersi conto.

E tanto meno può ritenersi corretta la conseguente affermazione della decadenza processuale a carico della parte che si era conformata ai termini di fatto assegnati.

Perchè si determini una decadenza processuale occorre infatti: a) che vi sia una norma che attribuisca al giudice il potere di fissare termini perentori; b) che il giudice emetta in concreto un provvedimento concreto che fissi detti termini.

Pertanto, se anche può ritenersi che l’assegnazione di un termine più breve di quello previsto dalla legge sia illegittima e quindi non determini alcuna decadenza (per la mancanza del primo dei presupposti sopra richiamati), al contrario, l’assegnazione di un termine più lungo di quello previsto dalla legge, pur essendo anch’essa illegittima, non può comportare che la decadenza operi nel più breve termine indicato dalla legge, mancando il secondo dei presupposti sopra richiamati, e cioè l’assegnazione del termine conforme a legge da parte del giudice.

Nel caso di specie, come si è chiarito in premessa, la corte di appello ha in concreto fissato termini più lunghi di quelli previsti dalla legge, in quanto ha assegnato i termini di cui all’art. 190 c.p.c., disponendo espressamente che si tenesse conto della sospensione feriale, benchè tale sospensione in realtà non dovesse di per sè operare.

Dunque, anteriormente alla scadenza dei termini concretamente assegnati nessuna decadenza poteva operare per le parti, e la causa non avrebbe potuto essere decisa, onde la sentenza emessa è radicalmente nulla, dovendosi dare seguito al principio di diritto già enunciato da questa Corte, per cui “è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto dí difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacchè, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sè, del diritto di difesa” (in tal senso: Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 24636 del 02/12/2016, Rv. 642327 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 20180 del 08/10/2015, Rv. 637461 – 01; cfr. anche, in precedenza: Sez. 2, Sentenza n. 7072 del 24/03/2010, Rv. 612235 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 14657 del 03/06/2008, Rv. 603533 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6293 del 10/03/2008, Rv. 601904 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6817 del 18/05/2001, Rv. 546763 – 01).

D’altra parte, come si è chiarito, il rigetto del gravame avanzato dal S. risulta fondato proprio sull’impossibilità di esaminare i documenti contenuti nel suo fascicolo di parte, che la corte di appello erroneamente ha ritenuto depositato in ritardo. Dunque, nella specie, il mancato rispetto da parte del giudice dei termini che esso stesso aveva assegnato, ha determinato non solo un generico pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, ma addirittura il sostanziale esito a quest’ultimo sfavorevole della controversia.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina la cassazione della pronuncia impugnata, con assorbimento del secondo motivo, attinente al merito, che dovrà essere nuovamente valutato in sede di rinvio.

2. Il primo motivo ricorso è accolto, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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