Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13165 del 16/06/2011

Cassazione civile sez. lav., 16/06/2011, (ud. 11/05/2011, dep. 16/06/2011), n.13165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTI STEFANO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

IRIDE S.P.A., (già A.M.G.A. S.P.A. – AZIENDA MEDITERRANEA GAS E

ACQUA), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SIBOLDI ENRICO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 602/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/07/2008 R.G.N. 285/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato PANARITI BENITO;

Udito l’Avvocato BARBANTINI MARIA TERESA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per estinzione del ricorso per

rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9-6/30-7-2004 la Corte d’Appello di Genova, decidendo sull’appello proposto dalla Azienda Meditterranea Gas e Acqua nei confronti di C.A. e sull’appello incidentale del C., avverso la sentenza di primo grado del G.O.A. del Tribunale di Genova del 21/23-1-2002, accoglieva l’appello principale, rigettando la domanda di risarcimento del danno biologico, morale e materiale conseguente ad un infortunio sul lavoro, occorso al C. il (OMISSIS), quando era stato colpito ad un occhio da un liquido, sverniciatore chimico, che aveva determinato danni all’organo, e dichiarava assorbito quello incidentale del C. diretto ad una maggiore valutazione del danno.

Il C. proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva l’AMGA. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5223/2007 cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino.

Riassunto il giudizio dal C. e costituitasi la IRIDE s.p.a.

(già AMGA s.p.a.) che si riportavamo ai rispettivi appelli e difese, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 3-7-2008, in accoglimento dell’appello principale proposto dalla AMGA s.p.a., respingeva le domande proposte dal C. con l’atto introduttivo e compensava le spese di tutti i gradi e della fase di rinvio.

Per la cassazione di tale sentenza, il C. ha proposto ricorso con quattro motivi.

La IRIDE s.p.a. (già AMGA s.p.a.) ha resistito con controricorso.

Infine è stata depositata “rinuncia agli atti del giudizio” da parte degli eredi del C. (deceduto in data (OMISSIS)), S. P. e C.C. (con allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà circa la relativa qualità) notificata alla società IREN s.p.a., (già IRIDE s.p.a., già AMGA s.p.a.), nonchè accettazione della rinuncia da parte detta IREN s.p.a. (quale “società che per atto di fusione del dr. A. G. del 25 maggio 2010, rep. N. 18153 ha incorporato l’IRIDE s.p.a. già AMGA”) notificata ai detti eredi.

In sede di discussione i difensori hanno concluso concordemente nel senso della cessazione della materia del contendere.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio osserva che, non essendo costituiti nel presente giudizio di cassazione nè gli eredi del C. nè la IREN s.p.a. (incorporante la controricorrente IRIDE s.p.a.), non può procedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. (non provenendo nè la rinuncia agli atti del giudizio nè la accettazione da parti formalmente costituite).

Tuttavia, essendo comunque chiaramente risultata una situazione di cessazione della materia del contendere (cfr. fra le altre Cass. 3-3- 2003 n. 3122, Cass. 4-6-2009 n. 12887, Cass. 25-3-2010 n. 7185) con il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, il ricorso va dichiarato inammissibile. “Alla cessazione della materia del contendere consegue – infatti – la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire” (v. Cass. S.U. 29-11-2006 n. 25278).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e, sulle concordi conclusioni dei difensori in sede di discussione, le spese vanno compensate.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2011

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