Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13165 del 14/05/2021

Cassazione civile sez. II, 14/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 14/05/2021), n.13165

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24065-2019 proposto da:

A.A., (alias S.A.A.), rappresentato e difeso

dall’Avvocato SVETLANA TURELLA ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in ROVERETO (TN) C.so RUSMINI 84;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1310/2019 del TRIBUNALE di TRENTO depositata in

data 8/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

CENNI DEL FATTO

A.A. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, di quella umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere nato a (OMISSIS) (Bangladesh) e di aver vissuto nel villaggio di (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS), regione di Rajshahi, fino al 2010, quando si trasferiva a (OMISSIS), distretto di Dhaka, a causa dell’alluvione che, nel 2007, aveva distrutto la propria abitazione e l’azienda di famiglia; di avere i genitori e due sorelle; di essere coniugato con tre figli; di aver frequentato la scuola per sei anni; di aver lavorato nell’azienda di tele e tessuti della famiglia; che nel mercato di (OMISSIS) aveva in concessione dallo Stato, per la durata di 100 anni, un posteggio dove esercitava l’attività di vendita di tessuti; che nel 2015 il Sindaco di (OMISSIS) aveva ordinato a lui e ad altri due negozianti limitrofi di rilasciare lo spazio occupato; che, alla fine del 2015, si era svolto l’appalto per l’affidamento della gestione dell’intero bazar tra il Sindaco di Shariatpur e quello del villaggio di Dariabazar, che se lo contendevano; che si era scatenata una rissa che sfociava in una sparatoria, durante la quale moriva un giornalista; che aveva saputo che il Sindaco di Shariatpur aveva presentato una denuncia nei suoi confronti e degli altri due negozianti; che decideva di recarsi a Dhaka, dove si fermava per un paio di mesi, durante i quali apprendeva che alcune persone vicine al Sindaco di Shariatpur avevano gettato dell’acido a sua moglie e a sua madre provocando loro delle ustioni; che i suoi familiari si trasferivano nel distretto di (OMISSIS), mentre il ricorrente, con i soldi ricavati dalla vendita della casa di (OMISSIS), pagava il viaggio per la Libia, dove lavorava e subiva una detenzione di un mese e mezzo, per poi raggiungere l’Italia nell’aprile 2017; che temeva, in caso di rimpatrio, di essere arrestato in seguito alla denuncia.

Con Decreto n. 1310 del 2019, depositato in data 8.7.2019, il Tribunale di Trento rigettava il ricorso, ritenendo di condividere le persuasive ragioni evidenziate dalla Commissione Territoriale in merito alla non credibilità del racconto in quanto privo di dettagli significativi, di coerenza e poco verosimile. Il Tribunale aggiungeva che la credibilità era ulteriormente inficiata dalle gravi contraddizioni in cui incorreva il ricorrente, confrontando l’audizione davanti alla Commissione con quella resa davanti al Tribunale (tra le tante, alla Commissione aveva riferito di essere stato denunciato dal Sindaco di Shariatpur, mentre al Tribunale che la denuncia era stata fatta da un parlamentare; alla Commissione aveva detto che, durante il periodo in cui era stato sequestrato in Libia, gli avevano rotto un dente, mentre al Tribunale aveva riferito la rottura del dente all’episodio della sparatoria al mercato). Quanto alla richiesta di concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), il Giudice rilevava che nel corso delle due audizioni il ricorrente non aveva mai fatto riferimento a una situazione di violenza generalizzata: in particolare, davanti al Tribunale aveva riferito di aver lasciato Dhaka per raggiungere la Libia perché a Dhaka guadagnava poco. Inoltre, egli aveva escluso che la zona in cui viveva in Bangladesh fosse interessata da una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato, aggiungendo che in Italia stava lavorando con un contratto a tempo determinato e che era contento di poter aiutare la propria famiglia. Aveva anche precisato che la sua famiglia non aveva avuto problemi con il parlamentare perché si era allontanata. Quanto riferito dal ricorrente trovava conferma nelle fonti internazionali consultate. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria veniva rigettata. Il ricorrente aveva documentato di aver partecipato a corsi di lingua e cultura italiana, di aver frequentato corsi di formazione, di aver svolto attività di volontariato e di aver lavorato con contratto a tempo determinato. Tali fatti, tuttavia, non collocavano il ricorrente in una condizione di vulnerabilità in quanto non può essere riconosciuto allo straniero il permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. n. 4455 del 2018), né il diritto poteva essere affermato in considerazione del contesto di generale compromissione dei diritti umani in relazione al Paese di provenienza.

Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione A.A. sulla base di due motivi. Resiste il Ministero dell’Interno con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta “In relazione all’art. 360 c.p.p., comma 1, nn. 3 e 5 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, lett. c), nonché in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, per avere il Tribunale di Trento omesso di assolvere appieno al proprio onere di cooperazione istruttoria e omesso esame di un fatto decisivo con esclusione del diritto alla protezione sussidiaria”.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – Violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione per aver il Tribunale di Trento omesso di tenere conto del fatto che, in caso di rimpatrio, il ricorrente si troverebbe in una condizione di estrema vulnerabilità in quanto verrebbe catapultato in una realtà che ormai gli é estranea, dove i diritti umani non sono garantiti e il tasso di povertà é ai massimi livelli, interrompendo il percorso di integrazione sociale e lavorativo intrapreso in Italia e omettendo di valutare la vicenda secondo la documentazione prodotta”.

2. – Il primo motivo é fondato.

2.1. – Ha osservato questa Corte (Cass. n. 8819 del 2020) secondo l’insegnamento della stessa Corte di giustizia (C.G. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12, Diakité , punto 10.3), la minaccia grave può, sia pur eccezionalmente, rilevare non in relazione alla situazione personale quando il livello di violazione dei diritti umani raggiunge un livello cosi elevato che il rischio risulta in re ipsa.

Ne deriva, sul piano strettamente logico, prima ancor che cronologico, che l’accertamento di tale situazione deve precedere, e non seguire, qualsiasi valutazione sulla credibilità del ricorrente. Ne deriva ancora che qualsiasi valutazione di non credibilità della narrazione non può in alcun modo essere posta a base, ipso facto, del diniego di cooperazione istruttoria cui il giudice é obbligato ex lege. Quel giudice non sarà mai in grado, ex ante, di conoscere e valutare correttamente la reale ed attuale situazione dei Paese di provenienza del richiedente asilo, sicché risulta frutto di un evidente paralogismo l’equazione mancanza di credibilità/Insussistenza dell’obbligo di cooperazione. Conseguendo da ciò che, in tale fase del giudizio (evidentemente prodromica alla decisione di merito), la valutazione di credibilità dovrà limitarsi alle affermazioni circa il Paese di provenienza rese dal ricorrente (così che, ove queste risultassero false, si disattiverebbe immediatamente l’obbligo di cooperazione).

La non attivazione dell’obbligo di cooperazione sarà del pari predicabile nei casi in cui il giudice, ricorrendo al notorio, possa categoricamente escludere l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 14, lett. c) (un richiedente asilo di origine australiana non potrà evidentemente esigere l’attivazione di tale obbligo, essendo fatto notorio che, in quel Paese, non esiste alcuna situazione di conflitto armato). Ne consegue, dunque, che tale obbligo non sussisterà tutte le volte che la difesa del richiedente asilo non abbia esposto fatti storici idonei a renderne possibile la valutazione, ovvero abbia espressamente e motivatamente rinunciato ad una delle possibili forme di protezione (come, ad esempio, nel caso che risulti probabile, e di facile accertamento, il riconoscimento della protezione umanitaria, ed appaia invece pressoché impossibile quello di rifugiato, che costituirebbe comunque oggetto obbligato di indagine da parte del tribunale)

2.2. – Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che, per espresso dettato normativa, così come interpretato dalla stessa Corte di giustizia, sul giudice incomba sempre l’obbligo di cooperazione istruttoria, non potendo, se non ex post, all’esito dei disposti accertamenti, decidere nel merito la domanda.

Tale obbligo si sostanzia nell’acquisizione di COI pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti (tale non potendosi ritenere, come già affermato da questa Corte, il sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti in sede di giudizio di protezione internazionale).

E ciò é a dirsi alla luce dell’obbligo, sancito dall’art. 10, comma 3, lett. b), Direttiva Procedure, “di mettere a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande informazioni precise e aggiornate provenienti dall’EASO, dall’UNHCR e da Organizzazioni internazionali per la tutela dei diritti umani circa la situazione generale nel paese d’origine dei richiedenti e, all’occorrenza, dei paesi in cui hanno transitato”. Spetterà, dunque (all’amministrazione, prima, e poi) al giudice fare riferimento anche di propria iniziativa a informazioni relative ai Paesi d’origine che risultino complete, affidabili e aggiornate. Una differente impostazione della valutazione di credibilità rischia di trasfigurarla da strumento di valutazione della prova in giudizio sulla lealtà processuale o, addirittura, in condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto.

Secondo questo principio non condivisibile e non legittimo orientamento, la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, impedirebbe al giudice di procedere ad un approfondimento istruttorio officioso persino nel caso di cui all’art. 14, lett. c), quand’anche non sia controversa l’area di provenienza del richiedente, così finendo per estendere la rilevanza e l’influenza della valutazione negativa di credibilità ben oltre il piano della prova dei soli fatti resi indimostrati dalla mancanza di prova. Una interpretazione, questa, del tutto priva di fondamento di diritto positivo e di ordine sistematico.

2.3. – Un approccio differente, rispetto ai principi suesposti, alla valutazione di credibilità rischia trasfigurarla da strumento di valutazione della prova in giudizio sulla lealtà processuale, o persino in condizione di ammissibilità o presupposto del riconoscimento del diritto, cosi finendo per espandere l’influenza della sua valutazione negativa ben oltre il piano della prova dei soli fatti ritenuti indimostrati per la mancanza di prova. Una interpretazione, questa, che appare priva di alcun fondamento di diritto positivo e di ordine sistematico.

Nel caso di specie, i criteri dinanzi esposti non risultano correttamente applicati dal giudice di merito, nonostante l’indiscutibile accuratezza e analiticità dell’indagine svolta. Le pretese contraddizioni di cui é cenno nei provvedimento impugnato si riferiscono, difatti, a singole vicende, talvolta marginali, senza che le stesse risultino poi collocate in una più ampia e complessiva valutazione dell’intero narrato, ovvero vengono comparati a quelli esposti dinanzi alla Commissione territoriale senza considerare che le domande rivolte al dichiarante dal Tribunale erano state (del tutto opportunamente, ed assai scrupolosamente) differenti nella sostanza.

2.4. – Il Tribunale, dunque, nel negare la sussistenza di un rischio effettivo di subire un danno grave, ex art. 14, lett. c) citato, poneva a fondamento della decisione un’unica fonte, ovvero la scheda paese riportata sul (già sopra evocato) sito ministeriale “(OMISSIS)” omettendo di considerare tutta la documentazione fornita dalla difesa del ricorrente e omettendo di motivare in merito alla ragione per cui tale documentazione non fosse stata ritenuta rilevante. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, da cui risulta una situazione di violenza generalizzata nell’intero Paese, che lo Stato non riesce a contenere. Dal momento che il Giudice non contestava la provenienza del ricorrente dal Bangladesh, era doveroso l’approfondimento istruttorio. Laddove, poi, parte ricorrente, a fondamento delle domande svolte, descriveva la situazione politica, economica e carceraria, ed a conferma della situazione di violenza generalizzata presente in Bangladesh, riportava stralci del Country Report of Human Rights Practices 2017 del Dipartimento di Stato americano; del rapporto annuale di Amnesty International 2017-2018 (v. ricorso, pag. 5).

3. – Il primo motivo, pertanto, va accolto, nei limiti di cui in motivazione e con assorbimento del secondo motivo; va cassato il decreto impugnato, con rinvio del processo al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato e rinvia il giudizio al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, attenendosi al principio enunciato, procederà ad un nuovo esame del merito e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2021

 

 

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