Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13164 del 30/06/2020

Cassazione civile sez. I, 30/06/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 30/06/2020), n.13164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 2291/2014 proposto da:

V.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo

Frisi n. 18, presso lo studio dell’avvocato Bottai Luigi Amerigo,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.c.ar.l. – Costruzioni Edili, Stradali, Ferrovie – in

Liquidazione Coatta Amministrativa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Cola di Rienzo n. 28, presso lo studio dell’avvocato Monni Federico,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Curatela dell’Eredità Giacente V.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5904/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2020 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

il tribunale di Roma, con sentenza in data 25-10-2005, accoglieva l’azione revocatoria proposta dal commissario liquidatore della (OMISSIS) a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, in relazione a una vendita immobiliare intercorsa l’11-2-1998 tra la società e V.M.;

la decisione veniva impugnata da V.M. e dal padre F. e, a seguito di riassunzione del giudizio in morte del secondo, veniva confermata dalla corte d’appello di Roma con sentenza del 2611-2012;

per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso V.M., affidandosi a tre motivi illustrati da successiva memoria; il commissario liquidatore ha replicato con controricorso; la curatela dell’eredità giacente di V.F. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorrente censura la sentenza denunziando nell’ordine:

(i) violazione e falsa applicazione degli artt. 2709,2710 c.c. e L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, nonchè omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui sono state ritenute estensibili al caso concreto le norme suddette nonostante che la vendita di cui si discute non fosse avvenuta nei confronti di un imprenditore commerciale;

(ii) violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, art. 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui è stato ritenuto sussistente l’elemento soggettivo dell’azione, desumendolo unicamente dal grado di parentela corrente tra V.M. e F., nonostante questi fosse rimasto estraneo alla compravendita e nonostante l’inesistenza, invece, di pregressi rapporti economici o commerciali tra le parti della vendita suddetta;

(iii) omesso esame di fatto decisivo a proposito delle deduzioni sollevate da esso V.M. a proposito della protezione dall’ordinamento accordata all’acquirente di immobili adibiti a prima casa;

II. – il primo motivo è inammissibile;

la corte d’appello, in ordine all’elemento oggettivo dell’azione, ha osservato che il prezzo della vendita era risultato mai corrisposto; difatti il rogito notarile aveva dato atto della mera dichiarazione delle parti circa il pagamento eseguito prima e al di fuori dell’atto, mentre tale dichiarazione era da considerare assolutamente irrilevante nei confronti della massa, avendo il commissario liquidatore la veste di terzo rispetto alle parti del contratto; dopodichè la sentenza ha osservato che era mancata l’annotazione del corrispondente incasso nella contabilità della società venditrice, sicchè dovevasi inferire l’anormalità del pagamento “verosimilmente avvenuto in forma di parziale compensazione dei maggiori crediti del V.F. (padre dell’acquirente dell’immobile), fornitore della cooperativa, ammesso al passivo per una somma di gran lunga maggiore del prezzo (..)”;

tale argomentazione – per quanto sintetica – è funzionale a dire che la vendita era sì intercorsa tra la cooperativa e V.M., ma nel contesto di un rapporto trilaterale al quale aveva partecipato anche F., giacchè l’obbligazione di pagamento del prezzo della vendita era stata concretamente estinta mediante parziale compensazione col debito che la venditrice aveva in essere verso il padre dell’acquirente, proprio fornitore;

essa si incentra su considerazioni in fatto e non risulta specificamente censurata in relazione ai singoli passaggi in cui si articola;

ciò rende non proficua la critica incentrata sulla mera circostanza di non essere V.M. annoverabile, per i fini degli artt. 2709 e 2710 c.c., nella categoria degli imprenditori commerciali;

III. – anche il secondo motivo è inammissibile;

è appena il caso di precisare che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l’elemento soggettivo è stato affermato dall’impugnata sentenza non in base al mero rapporto parentale tra il compratore e il padre, ma in base al modo con cui si era concretizzata l’operazione commerciale; modo che nella circolarità del pagamento con mezzo anomalo (la compensazione) aveva visto la diretta partecipazione anche di V.F., e dunque la consapevolezza di M. in ordine all’entità dell’esposizione debitoria della società nei confronti di questi;

si tratta pure in tal caso di una motivata valutazione in fatto, ed è risolutivo osservare che l’art. 67 c.p.c., n. 2, in ipotesi di pagamento eseguito con mezzo anomalo, pone in capo alla parte convenuta in revocatoria l’onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza dello stato di insolvenza (cd. inscientia); nessuna specifica deduzione risulta essere stata fatta, in base a quanto in termini di autosufficienza può desumersi dal ricorso, in vista dell’adempimento di un simile onere;

IV. – il terzo motivo è inammissibile in nuce;

si assume esser stato omesso l’esame di deduzioni “relative alla protezione accordata nel nostro ordinamento all’acquirente di immobili adibiti a prima casa”; e dunque al prevalere delle esigenze di tutela degli acquirenti di simili immobili rispetto a quelle opposte di ricostituzione della garanzia patrimoniale dell’impresa sottoposta a procedura concorsuale;

in tal modo il motivo traduce una tesi giuridica, che non può essere proposta sotto forma di mera critica alla motivazione; la quale, concretizzata nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, notoriamente può attenere solo alla ricostruzione dei fatti, essendo ogni questione di diritto rimessa alla valutazione del giudice in base al principio iura novit curia;

ciò è dirimente per dichiarare inammissibile la censura; questa è prospettata come omesso esame di fatti, e dunque secondo un paradigma non confacente e non coerente alla tesi che ne costituisce oggetto; va ribadito che l’omesso esame di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, può riguardare solo e per l’appunto “fatti storici”, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito (verosimilmente) diverso della controversia (Cass. Sez. U. n. 8053-14); e peraltro va pure sottolineato che lo stesso ricorrente sostiene di aver articolato la riferita deduzione solo nelle comparse conclusionali (di primo grado e di appello);

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2020

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