Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13164 del 25/05/2017


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Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13164

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 8217 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

Z.G. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura in calce al ricorso, dagli avvocati Dario Pesenti (C.F.: PSN

DRA 69A22 E5070) e Cristina Della Valle (C.F.: DLL CST 59A56 H5010);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.E. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dagli avvocati Alberto

Sangregorio (C.F.: SNG LRT 58A29 E507B) e Paolo Panariti PNR PLA

60114 H5010);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello dl Milano n.

3317/2014, depositata in data 17 settembre 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

19 aprile 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Cristina Della Valle, per il ricorrente;

l’avvocato Paolo Panariti, per il controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.G. ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1, avverso l’atto di precetto di pagamento intimatogli da S.E. sulla base di una sentenza del Tribunale di Lecco.

L’opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale di Lecco.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre lo Z., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il S..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in particolare degli artt. 140 e 149 c.p.c. e L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8 e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (inesistenza della notifica)”.

Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in particolare dell’art. 2909 cod. civ. e artt. 324, 339 e 342 c.p.c. (tempestività dell’eccezione e correttezza dello strumento processuale)”.

I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi.

Essi sono infondati.

Il ricorrente sostiene che la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cognizione all’esito del quale è stata pronunziata la sentenza posta a base del precetto opposto sarebbe da ritenere giuridicamente inesistente, e ciò comporterebbe l’invalidità del relativo titolo esecutivo di formazione giudiziale, denunziabile anche in sede di opposizione all’esecuzione.

L’assunto contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in caso di esecuzione fondata (o minacciata) su titolo esecutivo di formazione giudiziale, non sono deducibili come motivi di opposizione all’esecuzione i cd. vizi di formazione del titolo, che vanno invece fatti valere esclusivamente in sede di impugnazione del relativo provvedimento giurisdizionale, ad eccezione dell’ipotesi di radicale inesistenza dello stesso provvedimento che peraltro, trattandosi di sentenza, ricorre esclusivamente in ipotesi di mancata sottoscrizione, ai sensi dell’art. 161 c.p.c (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, Rv. 634447 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2742 del 23/03/1999, Rv. 524460 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1935 del 25/02/1994, Rv. 485463 – 01; sostanzialmente nel medesimo senso, si vedano altresì: Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, Rv. 623415 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3667 del 14/02/2013, Rv. 625093 – 01).

Il principio esposto vale anche per l’ipotesi della mancata o inesistente notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cognizione non rilevata dal giudice della cognizione (cd. contumacia involontaria), che semplicemente legittima la parte a proporre l’impugnazione anche dopo il decorso degli ordinari termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c. (in proposito, per i relativi presupposti, si vedano, ad es.: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19574 del 30/09/2015, Rv. 637215 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 05/02/2009, Rv. 606613 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18243 del 03/07/2008, Rv. 605008 – 01).

In ogni caso – lo si osserva a scopo di completezza espositiva – il vizio di notificazione dedotto dal ricorrente certamente non comporta, secondo il più recente orientamento sancito dalla Sezioni Unite di questa Corte, l’inesistenza giuridica della stessa, ma al più una mera nullità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; conf.: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2174 del 27/01/2017, Rv. 642740 – 01).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 1.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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