Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13163 del 28/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 28/05/2010), n.13163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30329/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi

dagli avvocati CORETTI Antonietta, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EMASARCA S.P.A;

– intimata –

e contro

IMPREDIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 11326,

presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOFFANO GIUSEPPE,

giusta procura speciale in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 717/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/11/2005 R.G.N. 790/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO RENATO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’oggetto della controversia è costituito dall’applicazione all’inadempimento contributivo da parte della società Impredil s.r.l. delle sanzioni previste per il caso di omissione contributiva, dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. a), o di quelle previste, invece, per il caso di evasione contribuiva, dalla successiva lett. b) della stessa norma (e specificamente dalla sanzione una tantum ivi stabilita).

La società proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale notificatagli dall’esattore società Esamarca per conto dell’Inps.

Questa opposizione veniva accolta solo parzialmente dal giudice di primo grado; il giudice aveva dato atto dell’avvenuto pagamento in corso di causa delle somme aggiuntive per i ritardi nei pagamenti, annullando perciò la cartella esattoriale opposta, ma aveva confermato che era dovuta anche la sanzione una tantum per l’evasione contributiva.

La Corte di Appello di Venezia andava però, in contrario avviso, e, con sentenza n. 717/05, depositata in cancelleria il 10 novembre 2005, in accoglimento dell’appello della contribuente, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, dichiarava non dovute dall’appellante le somme portate nel provvedimento impugnato per quel che concerneva l’una tantum.

L’inadempimento della società si era limitato, infatti, al mancato invio del modello DM10, e questo non configurava una ipotesi di evasione, ma soltanto di omissione contributiva, con conseguente inapplicabilità della sanzione più grave.

Avverso la sentenza d’appello, che non risulta notificata, l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo, notificato, a mezzo del servizio postale, con plico inviato, in termine, il 4 novembre 2006.

L’intimata società Impredil s.r.l. si è limitata a depositare procura professionale unita alla fotocopia del ricorso avversario notificato.

Neppure l’altra intimata società Esamarca ha presentato difese in questa fase.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo di impugnazione l’Istituto assicuratore denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, art. 1, comma 217, ed i vizio di motivazione. Questa norma, alla lettera b), inseriva nell’ipotesi più grave anche la “omissione di registrazioni o denunce obbligatorie”.

La presentazione delle denunce contributive mensili (DM10/M) rientrava appunto tra le denunce obbligatorie perchè prevista dalla L. n. 843 del 1978, art. 30.

La norma la faceva rientrare tra le ipotesi di omissione contributiva distinte da quelle di solo inadempimento pecuniario, di cui alla lett. a).

2. Il ricorso dell’Istituto assicuratore è fondato e deve essere accolto.

La norma da applicare è costituita appunto dalla L. 23 dicembre 1996, art. 1, comma 217.

Vi si legge, che:

“i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d’anno, pari al tasso dell’interesse di differimento e di dilazione di cui al D.L. 29 luglio 1981, n. 402, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di tre punti; la somma aggiuntiva non può essere superiore al 100 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva di cui alla lett. a), al pagamento di una sanzione, una tantum, da graduare secondo criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla entità dell’evasione e al comportamento complessivo del contribuente, da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 100 per cento di quanto dovuto a titolo di contributi o premi; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa”.

Sono previste, dunque, due distinte fattispecie, una punita meno gravemente, di semplice omissione contributiva, per mancato o ritardato pagamento (alla lett. a), ed una seconda, sottoposta ad un trattamento più grave, di vera e propria evasione contributiva (alla lett. b). Si tratta di stabilire se la fattispecie concreta – in cui l’impresa aveva omesso di inviare il modello obbligatorio DM10 – rientri nella prima o nella seconda delle due previsioni.

3. Questa problematica è già stata sottoposta all’analisi delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno ritenuto che “in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, la mancata presentazione del modello DM/10 (recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare) configura la fattispecie dell’evasione – e non già della semplice omissione – contributiva, ricadente nella previsione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 217, lett. b), che configura una sanzione “una tantum” … ” (Cass. civ. S.U., 7 marzo 2005, n. 4808; nello stesso senso, a sezione semplice, 17 aprile 2007, n. 9126; 8 settembre 2005, n. 17841; 4 agosto 2005, 16423; 2 ottobre 2003, n. 14727 e 5 aprile 2003, n. 5386).

La Corte non ha ragione di discostarsi da questo orientamento giurisprudenziale, che condivide e fa proprio integralmente, perchè appare l’unico compatibile con il testo normativo.

4. Il ricorso perciò deve essere accolto, siccome fondato, e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Era esatta, invece, la decisione del giudice di primo grado, che – come si è detto – aveva condannato l’Impredil al pagamento della sanzione una tantum dovuta come sanzione per l’evasione contributiva, pur riconoscendo che erano state versate, nel corso del giudizio di primo grado, le somme aggiuntive per il ritardo nei pagamenti, ed annullando perciò la cartella esattoriale opposta.

Non occorrendo una specifica attività istruttoria, la Corte può, e deve, decidere la causa nel merito, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultima parte, emettendo una pronunzia che confermi, anche per le spese di quella fase, le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

Tenuto conto della complessità della fattispecie in fatto, quale attestata anche dal diverso risultato del giudizio nei due gradi di merito, sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase di appello.

Non altrettanto può dirsi per la fase di legittimità, data resistenza, in diritto, di una giurisprudenza ormai consolidata, e perciò le spese di questa fase, liquidate in favore del ricorrente così come in dispositivo, seguono la soccombenza a carico della società intimata.

Dato che la società Esamarca non ha presentato difese in questa fase, la Corte non deve provvedere alla liquidazione di spese in suo favore.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, conferma, anche per le spese, le statuizioni della pronunzia di primo grado.

Compensa le spese della fase di appello.

Condanna l’Impredil alle spese, in favore del ricorrente, del giudizio di cassazione, liquidandole in Euro 22,00 oltre ad Euro 2.000,00 (duemila/00) per onorari, oltre a spese processuali, I.V.A. e C.P.A..

Nulla per le spese in favore della società Esamarca.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2010

 

 

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