Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13163 del 25/05/2017

Cassazione civile, sez. III, 25/05/2017, (ud. 19/04/2017, dep.25/05/2017),  n. 13163

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 2152 del ruolo generale dell’anno 2015

proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), quale

rappresentante di UNICREDIT S.p.A., in persona del procuratore

P.M. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Alessandro Lembo (C.F.: LMBLSN61P13H501V);

– ricorrente –

noi confronti di:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del procuratore speciale B.L. rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del controricorso, dall’avvocato Massimo Luconi

(C.F.: LCNMSM64P09I921G);

– controricorrente –

nonchè

EREDITA’ GIACENTE DI A.A. anche quale erede di

M.M. (C.F.: non dichiarato), in persona del curatore pro tempore;

SOCIETA’ AGRICOLA LUTOPIA (C.F.: non dichiarato), in persona del

legale rappresentante pro tempore; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

(C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro

tempore; Z.G. (C.F.: non dichiarato); FINSPIS S.p.A.

(C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante pro

tempore; MO.Wo. (C.F.: non dichiarato); FINANZIARIA GENERALE

S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del legale rappresentante

pro tempore; ICR S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del

legale rappresentante pro tempore; MORGANA GESTIONE INDUSTRIALI E

IMMOBILIARI (C.F.: non dichiarato), in persona del legale

rappresentante pro tempore; EQUITALIA SUD S.p.A. (C.F.: non

dichiarato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

O.A. (C.F.: non dichiarato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15316/2014,

depositata in data 14 luglio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data

19 aprile 2017 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Alessandro Lembo, per la società ricorrente;

l’avvocato Massimo Luconi, per la società controricorrente;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma la creditrice Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (in seguito, anche U.C.M.B., costituita in rappresentanza di Unicredit S.p.A.) ha contestato il diritto dell’altra creditrice M.P.S. S.p.A. (in seguito, anche M.P.S.) di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita. Il giudice dell’esecuzione ha risolto la controversia ammettendo M.P.S. S.p.A. a partecipare alla distribuzione, e Unicredit Credit Management Bank S.p.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso la relativa ordinanza.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

Ricorre Unicredit Credit Management Bank S.p.A., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso M.P.S. S.p.A..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Sia la società ricorrente che quella controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società controricorrente con riguardo alla mancata documentazione dei poteri del procuratore speciale costituito in giudizio per la società ricorrente, P.M..

La procura che legittima il P. a rappresentare la società ricorrente nel presente giudizio (atto per notaio P.C. del (OMISSIS), rep. (OMISSIS), racc. (OMISSIS)) è stata prodotta prima dell’udienza di discussione, ed il relativo deposito è stato regolarmente notificato alla controparte in data 24 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

La produzione deve ritenersi ammissibile, ai sensi del citato art. 372 c.p.c., trattandosi di documento attinente all’ammissibilità del ricorso.

Dall’esame del suddetto documento emerge che il procuratore costituito in giudizio per la società ricorrente è dotato dei necessari poteri sostanziali e processuali, ai sensi dell’art. 77 c.p.c. e quindi risulta di fatto superata l’eccezione avanzata in proposito nel controricorso, del resto neanche più riproposta dalla controricorrente nella successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto normativo ex artt. 512-617 c.p.c,. in relazione all’art. 360c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il ricorso è fondato.

2.1 Per meglio chiarire i motivi della presente pronunzia, è necessario preliminarmente riassumere, anche nei suoi aspetti diacronici, la vicenda processuale che si è svolta davanti al giudice dell’esecuzione.

Per quanto emerge dagli atti, la procedura esecutiva nell’ambito della quale risulta avanzata la presente opposizione ha avuto origine nel 1975.

M.P.S. è intervenuta nel 1975 sulla base di titoli cambiari (segnatamente sulla base di 71 assegni bancari insoluti e protestati, nei confronti di A.A. e sulla base di 6 assegni bancari insoluti e protestati, nei confronti di M.M.).

A seguito della vendita dei beni pignorati, l’udienza per la discussione del piano di riparto è stata fissata per il 9 febbraio 2011.

Il professionista delegato ha depositato il progetto di distribuzione in data 2 febbraio 2011, escludendo da esso M.P.S., in quanto non aveva depositato i titoli di credito posti a base dell’intervento nel termine all’uopo fissato.

All’udienza del 9 febbraio 2011, M.P.S. ha depositato delle semplici copie conformi dei titoli, ed il giudice dell’esecuzione ha assegnato termine fino al 28 febbraio 2011 per produrre i titoli in originale.

In data 22 febbraio 2011, M.P.S. ha depositato (invece degli originali degli assegni bancari) copie conformi di 7 decreti ingiuntivi ottenuti nel 1976, peraltro privi di relazione di notificazione (e quindi della formula esecutiva), affermando di averli ottenuti sulla base degli assegni in questione, ma senza documentarlo.

Il giudice dell’esecuzione ha fissato nuova udienza per la discussione del progetto di riparto per il 22 giugno 2011. All’esito, con provvedimento emesso fuori udienza in data 19/22 luglio 2011, ha ammesso M.P.S. al riparto, ritenendo sufficienti, quali titoli esecutivi, i decreti ingiuntivi prodotti.

U.C.M.B. ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., contro tale provvedimento, ed il giudice dell’esecuzione, in data 4 ottobre/10 novembre 2011, nel fissare l’udienza di comparizione delle parti, ha sospeso la distribuzione (ritenendo rilevante la mancata prova che i decreti ingiuntivi fossero stati emessi sulla base degli assegni posti a fondamento dell’intervento, contrariamente a quanto ritenuto in precedenza).

Con successivo provvedimento del 19 dicembre 2011 (emesso all’esito dell’udienza del 19 novembre 2011, fissata per la comparizione delle parti nella fase sommaria dell’opposizione di cui all’art. 617 c.p.c.), ha poi sospeso la procedura esecutiva, in attesa della definizione del merito del giudizio di opposizione in ordine al diritto di M.P.S. di partecipare al riparto.

2.2 Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione di U.C.M.B., affermando che solo nella fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi M.P.S. aveva potuto documentare la correlazione tra i decreti ingiuntivi ottenuti nel 1976 e gli assegni posti a base dell’intervento del 1975, producendo i relativi fascicoli della fase monitoria.

In tal modo, però, ha omesso di considerare il fatto (certamente decisivo, e controverso) che il giudice dell’esecuzione aveva assegnato al creditore intervenuto un termine per depositare gli originali dei titoli esecutivi posti a base dell’intervento (e ciò dopo che lo stesso creditore aveva omesso di provvedere al deposito di detti titoli nel termine già assegnatogli, nel corso del subprocedimento di predisposizione del progetto di distribuzione, dal professionista delegato).

Ciò comportava – ovviamente – che dovessero essere prodotti gli originali dei titoli esecutivi (assegni bancari) in base ai quali era avvenuto l’intervento, ovvero – a tutto voler concedere – quanto meno i titoli esecutivi che li avevano sostituiti, e cioè i decreti ingiuntivi ottenuti sulla base di detti assegni, regolarmente spediti in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e con tutta la documentazione necessaria ad attestare la dedotta correlazione (produzione che certamente era possibile effettuare, nel corso del procedimento esecutivo e nel termine assegnato dal giudice dell’esecuzione, trattandosi di decreti ingiuntivi ottenuti addirittura nel lontano 1976; nè del resto risulta che sia stata all’uopo richiesta una proroga del termine o una rimessione in termini da parte di M.P.S.).

2.3 n provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione ha disposto il deposito dei titoli in originale, assegnando all’uopo un termine al creditore intervenuto, è coerente con il principio per cui il creditore che promuova l’esecuzione forzata o vi intervenga sulla base di un titolo esecutivo (e quindi con la facoltà di darvi impulso), ha l’obbligo di depositare agli atti del processo esecutivo il titolo esecutivo (in originale) e dunque, laddove si tratti di titoli giudiziali, la copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c..

Tale principio si evince dalla prescrizione di cui all’art. 557 c.p.c., dettata per il creditore pignorante ma certamente estensibile al creditore che, intervenendo sulla base di titolo esecutivo, acquisisce una analoga posizione processuale.

E’ sempre fatta salva la possibilità per il giudice dell’esecuzione di autorizzare la sostituzione del titolo esecutivo con una copia conforme, ai sensi dell’art. 488 c.p.c.: la citata disposizione però precisa che l’originale del titolo va sempre prodotto a richiesta dallo stesso giudice.

E – a meno che ricorrano particolari motivi che giustifichino il mantenimento del possesso del titolo da parte del creditore, anche dopo la definizione del processo esecutivo – la produzione del titolo in originale deve di regola essere richiesta dal giudice dell’esecuzione almeno in sede di riparto. Costituisce infatti principio generale del processo di esecuzione forzata, sotteso a quello di cui all’art. 476 c.p.c. (secondo il quale la spedizione in forma esecutiva del titolo può avvenire una sola volta, salvo che ricorrano giusti motivi; a fortiori il principio vale poi per i titoli di credito, anche in forza dell’art. 66 Legge Cambiale e art. 58 Legge Assegni), che il titolo esecutivo vada depositato dal creditore che lo fa valere, resti acquisito agli atti del processo esecutivo in caso di assegnazione satisfattiva in favore dello stesso creditore e non possa essergli restituito, se non ricorrano giusti motivi (e cioè se esso non richieda ulteriore attività esecutiva, e quindi debba essere depositato agli atti di una nuova legittima procedura esecutiva).

2.4 In mancanza della produzione, nel termine assegnato dal giudice, degli originali dei titoli esecutivi azionati (e ciò anche a voler ammettere sotto questo profilo la possibilità di produzione dei titoli giudiziali costituiti dai decreti ingiuntivi, che avevano sostituito i titoli di credito originariamente richiamati), il creditore intervenuto avrebbe dovuto quindi essere escluso dal progetto di distribuzione.

Affermando il diritto di M.P.S. di partecipare ugualmente alla suddetta distribuzione, per avere documentato il proprio credito nel corso del giudizio di opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva risolto la controversia distributiva, dunque, il tribunale si è nella sostanza discostato dal principio di diritto per cui “in tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2044 del 27/01/2017, Rv. 642712-01), il quale va ulteriormente specificato – in base a quanto sopra osservato – con la precisazione che nel termine eventualmente fissato dal giudice dell’esecuzione per la produzione dei titoli posti a base dell’intervento (se titolato) devono essere prodotti gli originali degli stessi e dunque, trattandosi di titoli giudiziali, va depositata la relativa copia del provvedimento regolarmente spedita in forma esecutiva ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e ciò anche nell’ipotesi in cui sia stata in precedenza autorizzata la sostituzione di esso con una copia conforme ai sensi dell’art. 488 c.p.c., comma 2, in quanto costituisce preciso onere del creditore procedente o del creditore intervenuto titolato provvedere al deposito del titolo esecutivo fatto valere in executivis, e detto titolo deve essere prodotto in originale agli atti della procedura esecutiva, per restare acquisito al fascicolo processuale, quanto meno nel momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme) da parte dello stesso giudice dell’esecuzione, laddove sussistano giusti motivi, e cioè laddove il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.

3. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che rivaluterà la fattispecie alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2017

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