Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13163 del 24/06/2016


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Cassazione civile sez. I, 24/06/2016, (ud. 26/02/2016, dep. 24/06/2016), n.13163

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1415-2014 proposto da:

V.A., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO D’AQUINO 83, presso l’avvocato

TOMMASO LONGO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN PAOLO

MANNO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1163/2012 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 17/11/2012;

udita la reazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GIAN PAOLO MANNO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 17 novembre 2012 la Corte d appello di Genova ha rigettato la domanda di evocazione proposta da V. A. avverso la sentenza n. 1163 del 10 novembre 2007 della medesima Corte di appello.

Per quanto ancora rileva, quest’ultima decisione aveva rigettato l’appello proposto dal V. contro la sentenza di primo grado che lo aveva condannato a pagare, in favore di P.M., l’importo di Euro 16.684,10, corrispondente al 50% di quanto versato da quest’ultimo, per far fronte, con il proprio patrimonio personale ad obbligazioni della M.A.D. s.n.c., della quale il P. e il V. erano soci con quote paritetiche.

Con la domanda di revocazione il V. aveva lamentato che il P. avesse falsificato i documenti prodotti ai numeri 3 e 4 del fascicolo di primo grado, in quanto, dal tenore di una lettera del 5 giugno 2008 dell’avvocato Zoppis risultava che il P. stesso aveva pagato solo una parte del debito vantato dalla Leasingroma s.p.a., mentre dai documenti prodotti nel corso del processo emergeva il pagamento dell’intero credito vantato da quest’ultima società.

2. La Corte territoriale ha rilevato: a) che il P. non aveva mai sostenuto di avere integralmente estinto il debito nei confronti della Leasingroma s.p.a., ma soltanto di avere pagato la somma di cui al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di quest’ultima, ammontante a Lire 16.125.300; b) che risultava appunto dagli atti che il P. avesse corrisposto alla Leasingroma l’intero importo ad essa dovuto per sorte capitale, ossia Lire 16.125.3000; c) che pertanto l’ulteriore importo richiesto dall’avvocato Zoppis era verosimilmente la conseguenza dell’applicazione. rispetto all’indicata sorte capitale, degli interessi moratori indicati nel menzionato decreto ingiuntivo e quantificati dalla Leasingroma s.p.a. nel tasso ufficiale di sconto (7%), maggiorato di dodici punti percentuali, a far data dal 1998; d) che effettivamente, alla stregua del conteggio prodotto dal P., l’applicazione dell’interesse annuo del 19% sulla somma di Lire 16.125.300 conduceva all’importo richiesto dall’avvocato Zoppis.

3. Avverso tale sentenza, il V. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando: a) che erano false le affermazioni del P. contenute sia nell’atto di citazione in primo grado che nella comparsa di risposta in grado di appello e aventi ad oggetto l’estinzione del debito maturato dalla M.A.D. s.n.c. nei confronti della Leasingroma s.p.a.; b) che la somma ingiunta da quest’ultima comprendeva anche gli interessi; O che pertanto le successive richieste di pagamento provenienti dalla U.G.C. Roma s.p.a. (già Leasingroma s.p.a.) dimostravano che i documenti prodotti ai numeri 3 e 4 del fascicolo di primo grado del P. erano falsi, come comprovato dal fatto che quest’ultimo nulla aveva replicato alle contestazioni stragiudizialmente mossegli sul punto.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., sottolineando che il dolo revocatorio era individuabile nel silenzio mendace del P. circa il fatto di aver pagato solo la sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo.

3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono infondati.

Muovendo, innanzi tutto, dalla prospettata violazione di legge, si osserva che, come anche di recente ribadito da questa Corte, Il silenzio su fatti decisivi può integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, rilevante ai fini ed agli effetti di cui all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 1), a condizione che esso costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l’accertamento della verità (Cass. 15 novembre 2013, n. 25761), ossia della verità processualmente rilevante (Cass. 24 marzo 2006, n. 6595).

Ora, in questa prospettiva la pur parziale riproduzione delle dichiarazioni processuali attribuite al P. (che sotto questo aspetto disvelerebbe un profilo addirittura di inammissibilità delle doglianze) non consente di cogliere nè la deduzione di avere estinto il debito della M.A.D. s.n.c. per intero (il P., infatti, afferma semplicemente di avere pagato la somma di Lire 16.125.000 a seguito della notifica del decreto ingiuntivo) nè, a monte, la stessa rilevanza della questione, dal momento che il processo aveva ad oggetto una domanda di rimborso che rinviene la causa petendi nella allegazione di avere utilizzato beni personali per far fronte ad obbligazioni sociali e non in quella di avere estinto una posizione debitoria per intero.

Del resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere che il provvedimento monitorio recava la puntuale indicazione della somma ingiunta (appunto, Lire 16.125.300), oltre gli interessi, talche non è neppure dato intendere su quale fondamento razionale riposi il convincimento che la deduzione del P. di avere versato la somma di Lire 16.125300 potesse indurre in chiunque il convincimento che egli avesse estinto integralmente il debita.

In tal modo ricostruita, con riguardo al secondo motivo, la cornice giuridica della Vicenda, si osserva che il primo motivo è infondato, non solo per l’erronea Indicazione del vizio lamentato – che ha riguardo al testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, Comma 1, lett. b) conv. con L. n. 134 del 2012 e applicabili nella specie ratione temporis – ma soprattutto perchè non vi è stato alcun omesso esame di fatte decisivo, in quanto le circostanze che, secondo a ricorrente, integrerebbero il dolo revocatorio sono state puntualmente analizzate dal giudice di merito, anche se con valutazione non rispondente alle aspettative del primo.

2. In conclusione, il ricorso principale va rigettato. Non si procede alla regolamentazione delle spese, dal momento che l’intimato, come detto, non ha svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2016

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